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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 10992/2022

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18 ottobre 1969 avverso la sentenza resa il 26 ottobre 2017 dalla CORTE di APPELLO di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione del reato.

Sentiti l'avv. [OSCURATO:PERSONA] anche in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per la parte civile [OSCURATO:SOCIETA], che chiede l'inammissibilità o il rigetto del ricorso e deposita note spese, e l'avv. [OSCURATO:PERSONA] per il ricorrente che insiste nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza resa 1'11 ottobre 2013 dal Tribunale di Roma, per quel che qui rileva, ha confermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il concorso nel delitto di riciclaggio contestato al capo M della rubrica e, concessa all'imputato l'attenuante prevista dall'articolo 648 bis comma terzo cod.pen., ha rideterminato la pena inflitta in anni tre di reclusione ed euro 800 di multa.

Si addebita all'imputato di avere ricevuto quattro assegni circolari dell'importo di 5000 C, ponendoli all'incasso e così sostituendo denaro proveniente dai delitti di falso e di truffa. 2.Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, deducendo: 2.1 violazione di legge per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, poiché la difesa in udienza preliminare aveva proposto una richiesta di patteggiamento, ma il GUP riteneva di disattendere la richiesta in considerazione della ritenuta inapplicabilità della diminuente prevista dall'art. 648 bis terzo comma codice penale.

La difesa quindi reiterava la medesima richiesta di patteggiamento nel corso della prima udienza e anche in quella sede il tribunale riteneva di escludere l'applicabilità della diminuente.

La corte di appello, pur applicando l'attenuante in parola, disattendeva il motivo di gravame relativo alla richiesta di applicazione della riduzione prevista per il patteggiamento, con una motivazione illogica, valorizzando l'entità della pena oggetto della proposta di patteggiamento, di gran lunga inferiore a quella stabilita dal giudice.

La logica conseguenza dell'applicazione della diminuente sarebbe stata l'accoglimento del patteggiamento.

Si chiede pertanto l'annullamento del capo della sentenza in quanto la corte ha adottato una motivazione carente.

3. Il ricorso è infondato in quanto, sebbene la corte non abbia reso al riguardo adeguata motivazione, limitandosi a fare riferimento sintetico alla entità della pena inflitta, nella proposta di patteggiamento respinta era prevista la concessione delle circostanze attenuanti generiche, che anche il giudice di appello ha ritenuto di non poter concedere. 2.Tuttavia la non manifesta infondatezza del ricorso comporta che assumono rilevanza le eventuali cause estintive di reato che siano sopravvenute alla sentenza di appello, come appunto la prescrizione intervenuta nel 2018. 3.Si impone, di conseguenza l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è nelle more del giudizio estinto per prescrizione .

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione; conferma le statuizioni civili e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA] che liquida in complessivi euro 3.510,00 oltre accessori di legge.

Motivazione semplificata.

Roma 26 gennaio 2022 il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] rite / Maria-

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18 ottobre 1969 avverso la sentenza resa il 26 ottobre 2017 dalla CORTE di APPELLO di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione del reato. Sentiti l'avv. [OSCURATO:PERSONA] anche in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per la parte civile [OSCURATO:SOCIETA], che chiede l'inammissibilità o il rigetto del ricorso e deposita note spese, e l'avv. [OSCURATO:PERSONA] per il ricorrente che insiste nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza resa 1'11 ottobre 2013 dal Tribunale di Roma, per quel che qui rileva, ha confermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il concorso nel delitto di riciclaggio contestato al capo M della rubrica e, concessa all'imputato l'attenuante prevista dall'articolo 648 bis comma terzo cod.pen., ha rideterminato la pena inflitta in anni tre di reclusione ed euro 800 di multa. Si addebita all'imputato di avere ricevuto quattro assegni circolari dell'importo di 5000 C, ponendoli all'incasso e così sostituendo denaro proveniente dai delitti di falso e di truffa. 2.Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, deducendo: 2.1 violazione di legge per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, poiché la difesa in udienza preliminare aveva proposto una richiesta di patteggiamento, ma il GUP riteneva di disattendere la richiesta in considerazione della ritenuta inapplicabilità della diminuente prevista dall'art. 648 bis terzo comma codice penale. La difesa quindi reiterava la medesima richiesta di patteggiamento nel corso della prima udienza e anche in quella sede il tribunale riteneva di escludere l'applicabilità della diminuente. La corte di appello, pur applicando l'attenuante in parola, disattendeva il motivo di gravame relativo alla richiesta di applicazione della riduzione prevista per il patteggiamento, con una motivazione illogica, valorizzando l'entità della pena oggetto della proposta di patteggiamento, di gran lunga inferiore a quella stabilita dal giudice. La logica conseguenza dell'applicazione della diminuente sarebbe stata l'accoglimento del patteggiamento. Si chiede pertanto l'annullamento del capo della sentenza in quanto la corte ha adottato una motivazione carente. 3. Il ricorso è infondato in quanto, sebbene la corte non abbia reso al riguardo adeguata motivazione, limitandosi a fare riferimento sintetico alla entità della pena inflitta, nella proposta di patteggiamento respinta era prevista la concessione delle circostanze attenuanti generiche, che anche il giudice di appello ha ritenuto di non poter concedere. 2.Tuttavia la non manifesta infondatezza del ricorso comporta che assumono rilevanza le eventuali cause estintive di reato che siano sopravvenute alla sentenza di appello, come appunto la prescrizione intervenuta nel 2018. 3.Si impone, di conseguenza l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è nelle more del giudizio estinto per prescrizione . P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione; conferma le statuizioni civili e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA] che liquida in complessivi euro 3.510,00 oltre accessori di legge. Motivazione semplificata. Roma 26 gennaio 2022 il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] rite / Maria-
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