CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30005/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2026 della CORTE APPELLO di CAGLIARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];tit 9840/26 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 368 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che la doglianza volta ad escludere l'integrazione del reato in ordine all'insussistenza dell'elemento psicologico, è manifestamente infondata in quanto prospetta deduzioni generiche in punto di fatto e comunque riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata; Ritenuto, altresì, inammissibile il secondo motivo di ricorso, inerente la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, dal momento che afferisce al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e adeguato esame delle deduzioni difensive; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e co P.Q.M