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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 ottobre 2024

Cassazione n. 41736/2024

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BOLOGNAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, disponendosi contestualmente la revoca della già concessa sospensione condizionale ai sensi dell'articolo 168, comma 1, n. 2, cod. pen.; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 15 marzo 2024, la Corte di appello di Bologna ha rigettato l’istanza del Procuratore Generale che aveva chiesto la revoca della sospensione condizionale della pena concessa ad [OSCURATO:PERSONA] con sentenza emessa dalla Corte di appello di Bari in data 03/03/2022, irrevocabile il 17/07/2022, che gli aveva comminato la sanzione di un anno e quattro mesi di reclusione ed € 280,00 di multa, con il beneficio sopra ricordato, per i reati previsti dagli artt.56, 628 e 337 cod. pen., commessi in data 26/06/2015.

Ha ritenuto che non si fosse verificata la situazione prevista dall’art. 168, comma 1 n. 2, cod. pen, invocata dalla Procura Generale: successivamente alla sentenza di cui sopra, Caposeno era stato condannato con sentenza della Corte di appello di Bologna emessa il 15/09/2022, irrevocabile il 10/11/2023 per i delitti di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen., commessi in data 12/09/2020 e quindi non in epoca anteriore né in riferimento alla data di consumazione dei reati né in riferimento alla data di passaggio in giudicato delle due sentenze.

2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Bologna e ha articolato un unico motivo ai sensi dell’art. 606 comma b) cod. proc pen. in relazione all’art. 168, comma 1 n. 2, cod. pen.

La Corte di appello non aveva correttamente applicato l’art. 168, comma 1 n. 2, cod. pen.: l’anteriorità del reato successivamente giudicato deve essere determinata unicamente con riferimento alla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza che ha concesso il beneficio e non a quella di commissione di reato.

La sentenza emessa dalla Corte di appello di Bari in data 03/03/2022 per i reati commessi il 26/06/2015, è divenuta irrevocabile il 17/07/2022; la sentenza della Corte di appello di Bologna emessa il 15/09/2022, per i delitti di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen., commessi in data 12/09/2020, è divenuta irrevocabile il 10/10/2023, quindi entro i cinque anni dalla data del passaggio in giudicato di quella che ha concesso il beneficio.

3. Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l’accoglimento del ricorso e l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, disponendosi contestualmente la revoca della già concessa sospensione condizionale ai sensi dell'articolo 168, comma 1, n. 2, cod. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.

2. L’art. 168, comma 1 n. 2, cod. pen., prevede la revoca di diritto del beneficio della sospensione condizionale della pena nel caso in cui il condannato «riporti un’altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa superi i limiti stabiliti dall’art. 163».

Il beneficio della sospensione condizionale era stato concesso per la pena di un anno e quattro mesi di reclusione ed € 280,00 di multa, inflitta per reati commessi in data 26/06/2015, dalla sentenza della Corte di appello di Bari in data 03/03/2022, irrevocabile il 17/07/2022.

La successiva sentenza lo ha condannato alla pena di anni tre di reclusione ed € 6.000,00 di multa, che, già superiore ai limiti fissati dall’art. 163 cod. pen. e quindi a maggior ragione se cumulata alla condanna precedente, comporta quindi la verifica delle condizioni per la revoca di diritto.

Tale successiva sentenza è stata emessa dalla Corte di appello di Bologna il 15/09/2022, è divenuta irrevocabile il 10/10/2023 e ha ad oggetto delitti commessi in data 12/09/2020.

La prospettazione del Procuratore generale presso la Corte di appello di Bologna si fonda su un orientamento giurisprudenziale costante, secondo il quale «la revoca di diritto della sospensione condizionale della pena implica che la condanna, per il delitto anteriormente commesso, sia divenuta irrevocabile dopo il passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio e prima della scadenza dei termini di durata dello stesso» (Sez. 5 n. 25529 del 17/03/2023 Rv. 284930).

E la seconda sentenza è divenuta irrevocabile dopo l’irrevocabilità di quella che ha concesso il beneficio.

Inoltre l’anteriorità del reato successivamente giudicato va determinata con riferimento alla data in cui diviene irrevocabile la sentenza che concede il beneficio e non a quella di commissione del reato al quale essa si riferisce (Sez. 1 n.35563 del 10/11/2020 Rv. 280056 – 01).

Nel caso di specie i delitti successivamente giudicati risultano commessi nel 2020, quindi dopo la commissione di quelli puniti con pena sospesa, ma comunque prima del 17/07/2022, data in cui è passata in giudicato la sentenza che ha concesso il beneficio.

L’inosservanza dei principi interpretativi della norma sui presupposti per la revoca di diritto della sospensione condizionale della pena (costantemente ribaditi anche da tempo: cfr. Sez. 1, n. 605 del 03/12/2004, dep. 2005,Rv. 230541 - 01, Sez. 4, n. 38010 del 19/02/2002 Rv. 223195 - 01 , Sez. 1, n. 607 del 10/12/2015, dep. 2016,Rv. 265724 - 01) comporta un vizio del provvedimento impugnato che deve determinarne l’annullamento perché si provveda a ripararvi nell’ambito di nuovo giudizio ove rivalutare tutti gli elementi refluenti sull’applicazione dell’art. 168, comma 1 n. 2, cod. pen.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bologna.

Così è deciso, 08/10/2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BOLOGNAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, disponendosi contestualmente la revoca della già concessa sospensione condizionale ai sensi dell'articolo 168, comma 1, n. 2, cod. pen.; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 15 marzo 2024, la Corte di appello di Bologna ha rigettato l’istanza del Procuratore Generale che aveva chiesto la revoca della sospensione condizionale della pena concessa ad [OSCURATO:PERSONA] con sentenza emessa dalla Corte di appello di Bari in data 03/03/2022, irrevocabile il 17/07/2022, che gli aveva comminato la sanzione di un anno e quattro mesi di reclusione ed € 280,00 di multa, con il beneficio sopra ricordato, per i reati previsti dagli artt.56, 628 e 337 cod. pen., commessi in data 26/06/2015. Ha ritenuto che non si fosse verificata la situazione prevista dall’art. 168, comma 1 n. 2, cod. pen, invocata dalla Procura Generale: successivamente alla sentenza di cui sopra, Caposeno era stato condannato con sentenza della Corte di appello di Bologna emessa il 15/09/2022, irrevocabile il 10/11/2023 per i delitti di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen., commessi in data 12/09/2020 e quindi non in epoca anteriore né in riferimento alla data di consumazione dei reati né in riferimento alla data di passaggio in giudicato delle due sentenze. 2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Bologna e ha articolato un unico motivo ai sensi dell’art. 606 comma b) cod. proc pen. in relazione all’art. 168, comma 1 n. 2, cod. pen. La Corte di appello non aveva correttamente applicato l’art. 168, comma 1 n. 2, cod. pen.: l’anteriorità del reato successivamente giudicato deve essere determinata unicamente con riferimento alla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza che ha concesso il beneficio e non a quella di commissione di reato. La sentenza emessa dalla Corte di appello di Bari in data 03/03/2022 per i reati commessi il 26/06/2015, è divenuta irrevocabile il 17/07/2022; la sentenza della Corte di appello di Bologna emessa il 15/09/2022, per i delitti di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen., commessi in data 12/09/2020, è divenuta irrevocabile il 10/10/2023, quindi entro i cinque anni dalla data del passaggio in giudicato di quella che ha concesso il beneficio. 3. Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l’accoglimento del ricorso e l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, disponendosi contestualmente la revoca della già concessa sospensione condizionale ai sensi dell'articolo 168, comma 1, n. 2, cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto. 2. L’art. 168, comma 1 n. 2, cod. pen., prevede la revoca di diritto del beneficio della sospensione condizionale della pena nel caso in cui il condannato «riporti un’altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa superi i limiti stabiliti dall’art. 163». Il beneficio della sospensione condizionale era stato concesso per la pena di un anno e quattro mesi di reclusione ed € 280,00 di multa, inflitta per reati commessi in data 26/06/2015, dalla sentenza della Corte di appello di Bari in data 03/03/2022, irrevocabile il 17/07/2022. La successiva sentenza lo ha condannato alla pena di anni tre di reclusione ed € 6.000,00 di multa, che, già superiore ai limiti fissati dall’art. 163 cod. pen. e quindi a maggior ragione se cumulata alla condanna precedente, comporta quindi la verifica delle condizioni per la revoca di diritto. Tale successiva sentenza è stata emessa dalla Corte di appello di Bologna il 15/09/2022, è divenuta irrevocabile il 10/10/2023 e ha ad oggetto delitti commessi in data 12/09/2020. La prospettazione del Procuratore generale presso la Corte di appello di Bologna si fonda su un orientamento giurisprudenziale costante, secondo il quale «la revoca di diritto della sospensione condizionale della pena implica che la condanna, per il delitto anteriormente commesso, sia divenuta irrevocabile dopo il passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio e prima della scadenza dei termini di durata dello stesso» (Sez. 5 n. 25529 del 17/03/2023 Rv. 284930). E la seconda sentenza è divenuta irrevocabile dopo l’irrevocabilità di quella che ha concesso il beneficio. Inoltre l’anteriorità del reato successivamente giudicato va determinata con riferimento alla data in cui diviene irrevocabile la sentenza che concede il beneficio e non a quella di commissione del reato al quale essa si riferisce (Sez. 1 n.35563 del 10/11/2020 Rv. 280056 – 01). Nel caso di specie i delitti successivamente giudicati risultano commessi nel 2020, quindi dopo la commissione di quelli puniti con pena sospesa, ma comunque prima del 17/07/2022, data in cui è passata in giudicato la sentenza che ha concesso il beneficio. L’inosservanza dei principi interpretativi della norma sui presupposti per la revoca di diritto della sospensione condizionale della pena (costantemente ribaditi anche da tempo: cfr. Sez. 1, n. 605 del 03/12/2004, dep. 2005,Rv. 230541 - 01, Sez. 4, n. 38010 del 19/02/2002 Rv. 223195 - 01 , Sez. 1, n. 607 del 10/12/2015, dep. 2016,Rv. 265724 - 01) comporta un vizio del provvedimento impugnato che deve determinarne l’annullamento perché si provveda a ripararvi nell’ambito di nuovo giudizio ove rivalutare tutti gli elementi refluenti sull’applicazione dell’art. 168, comma 1 n. 2, cod. pen. P.Q.M. Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bologna. Così è deciso, 08/10/2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]