CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 novembre 2024
Cassazione n. 45036/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CANCELLO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002. Considerato che le deduzioni sviluppate dalla difesa nel primo motivo di ricorso, concernenti la mancanza d'idonea motivazione nella sentenza, specie in relazione all'elemento soggettivo del reato, si appalesano del tutto generiche; considerato che la Corte di appello, diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, ha fornito, unitamente al primo giudice, una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, in ordine alla ricorrenza della fattispecie di reato in contestazione ed alla sussistenza del dolo in capo all'imputato (si veda quanto argomentato a pag. 3 della sentenza, in cui si evidenzia come, in base alle risultanze acquisite, è logico ritenere che l'imputato, pur avendo comunicato al difensore la composizione del suo nucleo familiare abbia taciuto sull'aspetto rilevante della percezione dei redditi della moglie e del figlio, con ciò rivelando l'intenzionalità di rendere la falsa dichiarazione). Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che la prospettata scusabilità dell'error iuris in cui sarebbe incorso il ricorrente a causa del basso livello di scolarizzazione è circostanza fondata su presupposti del tutto privi di elementi a sostegno, neppure devoluti alla cognizione del giudice d'appello [cfr. Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01:"Non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione. (Fattispecie relativa ad omessa motivazione da parte della Corte di appello sulla recidiva ritenuta dal giudice di primo grado, non contestata con i motivi di appello)]. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 novembre 2024 Il Consigliere estensore I