CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 aprile 2023
Cassazione n. 27333/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
I Consigliere - Rel. ORDINANZA sul ricorso 32093/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 5 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] in persona del Liquidatore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] del Rinascimento 11 c/o la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 553/2020 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 24/08/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/04/2023 da [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che 1.-[OSCURATO:PERSONA] srl (d’ora in poi [OSCURATO:PERSONA]), poi fallita,aveva un contratto di leasing di un opificio con la [OSCURATO:PERSONA]. Ha stipulato un contratto preliminare con la società [OSCURATO:SOCIETA] con cui si è impegnata a cedere a quest’ultima il contratto di leasing, a condizione che la Fineco accettasse entro un certo termine. Contestualmente ha stipulato sempre con Karborek un contratto di comodato dell’opificio: a dire il vero, Karborek aveva già la disponibilità dell’immobile, e questo contratto di comodato serviva a garantirle il godimento in attesa che le venisse ceduto anche il contratto di leasing sull’immobile medesimo. 2.-[OSCURATO:PERSONA] non ha acconsentito alla cessione del leasing, ma è altresì accaduto che un’altra società, la [OSCURATO:PERSONA] (in liquidazione), d’ora in poi Martignano, è subentrata, per accollo non liberatorio, nella posizione della [OSCURATO:PERSONA], ed ha preteso che Karborek restituisse il bene che da [OSCURATO:PERSONA] aveva ricevuto in comodato. 3.-Il Tribunale di Lecce ha accolto la domanda di Martignano con il seguente argomento: il contratto di comodato era collegato a quello di cessione del leasing, nel senso che era strumentale a quella cessione o comunque da quest’ultima dipendente: la sua ragione stava nel fatto che Karborek doveva subentrare nel leasing, o meglio era pattuito che subentrasse, e dunque era per quello che otteneva, nel frattempo, il bene in comodato. Venuto meno il preliminaredi cessione d el contratto di leasing, poiché non si era avverata la condizione dell’acce ttazione da parte di Fineco , allora il comodato doveva dirsi nullo con conseguente restituzione del bene. Questa tesi è stata contesta da Karborek,la quale ha obiettato che il contratto di comodato, proprio perché Martignano subentrava nel leasing, doveva dirsi opponibile a quest’ultima fino alla sua scadenza.La Corte di Appello di Lecce ha in parte accolto l’appello, nel senso che ha ritenuto che, se è vero che il comodato era collegato al preliminare di cessione del leasing, la perdita di efficacia di quest’ultimo non rendeva nulloil comodato, ma semmai inefficace. Ma che, ciò nonostante, il comodato non era comunque opponibile a Martignano, che subentrava nel leasing, e non loera per la generale non opponibilità dei contratti di godimento personale al l’avente causa del comodante alienante. 4.-Questa decisione è oggetto di ricorso da parte di Karborek con due motivi, illustrati da memoria, e di cui chiede il rigetto Martignano. Considerato che 5.-Il primo motivo denuncia violazione degli articoli 1599, 1803, 2506 c.c. La tesi è la seguente. Avrebbe errato la corte di merito nel ritenere non opponibile il contratto di comodato a Martignano in quanto soggetto terzo rispetto a quel contratto. Nell’asserire la non opponibilità, la corte di merito non avrebbe in alcun modo tenuto conto del fatto che Martignano era una parte stessa di [OSCURATO:PERSONA] in quanto nata da una scissione societaria di quest’ultima.Dunque era parte, succeduta, e non terzo. La corte di merito, dopo aver ammesso che il contratto di comodato nonpoteva dirsi nullo, sarebbe pure incorsa in contraddizione nel ritenerlo non opponibile a Martignano. Del resto, l’opponibilità deriverebbe de plano dalla successione di Martignano nella posizione di [OSCURATO:PERSONA], successione che poneva la prima nella stessa posizione contrattuale della seconda. Il motivo è inammissibile. Non coglie la ratiodella decisione impugnata. La corte di merito ha osservato che effettivamente Martignano è succeduta nella posizione contrattuale di [OSCURATO:PERSONA], e che dunque non si è trattato di una novazione, bensì per l’appunto della successione in un contratto in essere, ma che tuttavia il contratto di comodato non è opponibile a Martignano- anche se quest’ultimo non è terzo-per via del principio secondo cui il contratto di comodato non si può opporre all’avente causa del comodanteche abbia poi alienato la cosa.Dunque, non è vero che la corte di merito ha ritenuto Martignano un terzo rispetto al comodato, e non è vero che ha dedotto la non opponibilità a costui del comodato sul presupposto, per l’appunto, che si tratta di un soggetto estraneo al contratto; piuttostola corte di merito ha ritenuto ch e Martignano sia subentratonel contratto di leasing, ma ha escluso l’opponibilità a quest’ultimo per altree diverse ragioni. Giuste o sbagliate che queste siano (il comodato non è opponibile all’avente causa del comodante) questeragioni non risulta no qu i contes t a te . 6.- Con il secondo motivo si denuncia violazione degli articol i 420 e ss. del codice di procedura civile. [OSCURATO:PERSONA] aveva depositato tardivamente in giudizio un documento dirimente, ossia secondo la ricorrente considerato decisivo dai giudici di merito: si trattava di una dichiarazionedi volontà che serviva a M artignano a sostenere la tesi della novazionepiuttosto che della successione nel contratto. Secondo la ricorrente l’ammissione di tale documento, pur tardiva, non è stata giustificata, ossia non sono state addotte ragioni per ritenerla ammissibile pur se tardiva. E’ stato in sostanza ritenuto ammissibile il documento, se pure tardivo, senza che fosse stato allegato alcuno dei motivi che consentono la produzione tardiva. Il motivo è inammissibile. Anche in tal caso non è colta la ratiodecidendi. La Corte di Appello infatti, come dichiarato espressamente, ha fatto uso dei poteri di acquisizione d’ufficio di cui all’articolo 421 c.p.c., ma soprattutto emerge chiaramente dalla motivazione utilizzata dai giudici di merito che quel documento non è stato affatto decisivo per la soluzione adottata: in primo luogo in quanto le ragioni che quel documento intendeva supportare erano già state fatte valere con altra e tempestiva allegazione da Martignano (p. 9 sentenza), ma soprattutto in quanto la sentenza impugnata non ha accolto la tesi che quel documento intendeva supportare, ossia la tesi della novazione del contratto di leasing: piuttosto l’ha rigettata ed anzi ha accolto quella della parte appellante secondo cui v’è stata successione nel rapporto e non già novazione del medesimo.Con la conseguenza che l’ammissione di quel documento, peraltro giustificata dalla Corte di Appello (421 c.p.c.),non è stata decisiva ai fini del giudizio, come invece assume la ricorrente. Il ricorso va dichiarato inammissibile Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in 6200,00 euro a titolo di onorari, oltre a 200,00 euro per esborsie a spese generali per legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,