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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 giugno 2024

Cassazione n. 18698/2024

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 22937-2023 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 52, presso [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.22937/2023 Cron.

Rep.

Ud.05/06/2024 PU avverso la sentenza n. 2957/2023 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 09/08/2023 R.G.N. 1463/2022; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/06/2024 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Con sentenza del 23 agosto 2023, la Corte d'Appello di Napoli, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Napoli, accoglieva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’INPS, avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del licenziamento disciplinare intimatogli per aver effettuato accessi non autorizzati alle banche dati dell’Istituto asseritamente privi di giustificazione lavorativa. - La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto tempestiva la contestazione disciplinare ma infondato nel merito l’addebito essendo emerse numerose incongruenze tra quanto contestato e gli elementi acquisiti, essendo risultato privo di riscontro l’essere gli accessi riferiti ad utenti non residenti nel bacino di competenza dell’agenzia di adibizione del Moretta, il ricorrere di un atto normativo o regolamentare o di un ordine di servizio o circolare interna che contempli il divieto, la mancata osservanza da parte del Moretta della procedura cui l’accesso era eventualmente soggetto e la riferibilità al Moretta dell’addebito, per essere questi risultato assente in alcuni dei giorni indicati, e la corrispondenza degli accessi effettuatia richieste dell’utenza presentatasi allo sportello. - Per la cassazione di tale decisione ricorre l’INPS, affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, il Moretta. - Il Procuratore generale ha depositato la propria requisitoria concludendo per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] - Con il primo motivo, l’Istituto ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 115, 116 e 421 c.p.c. in relazione ai principi di cui all’art. 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, lamenta l’incongruità logica e giuridica del convincimento espresso dalla Corte territoriale circa l’inidoneità delle risultanze istruttorie a sorreggere l’imputazione dell’addebito al Moretta, confutando alla stregua di quanto allegato ed offerto di provare dall’Istituto la valutazione a riguardo resa dalla Corte territoriale. - Con il secondo motivo, l’Istituto ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata e del procedimento in relazione ai principi dell’art. 111, comma 2, Cost. e 6 CEDU, imputando alla Corte territoriale l’errore percettivo dato dall’elaborazione di contenuti informativi non desumibili dagli elementi di fatto acquisiti al processo e tale da determinare il travisamento delle prove poste a fondamento della decisione attraverso la valorizzazione di dati da quelle non desumibili e/o contrastate da altre emergenze istruttorie. - Nel terzo motivo il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, denunciato in relazione ai principi di cui all’art. 111, comma 6, Cost e 6 CEDU, è prospettato con riferimento alla mancata valutazione di emergenze istruttorie di portata tale da invalidare l’efficacia di quelle viceversa poste a fondamento della decisione, così inficiata nella sua ratio. - Tutti gli esposti motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, per essere tutti volti a segnalare le carenze percettive e valutative nonché le omissioni in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale nell’apprezzamento del materiale istruttorio che inficiano il giudizio della Corte medesima circa il mancato assolvimento dell’onere della prova, gravante sull’Istituto, possono essere qui trattati congiuntamente, si rivelano inammissibili per risolversi le censure nella mera confutazione della valutazione operata dalla Corte territoriale e così nella sollecitazione di un riesame nel merito della vertenza, inammissibile in questa sede, risultando immune dai denunciati vizi l’apprezzamento della Corte territoriale che ha motivato la rilevata incongruità tra il fatto contestato e quanto allegato ed offerto di provare in giudizio dall’Istituto su diversi piani posti in sequenza – dalla sussistenza del fatto, all’illiceità del fatto in sé e sotto il profilo del rispetto della relativa procedura, alla riferibilità del fatto al Moretta all’effettività delle richieste dell’utenza –tutti suscettibili di indurre dubbi sulla ricorrenza dell’illecito disciplinare, sulla qualificabilità come tale dello stesso, sull’addebitabilità al Moretta della relativa responsabilità. - Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile. - Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto tanto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 22937-2023 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 52, presso [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.22937/2023 Cron. Rep. Ud.05/06/2024 PU avverso la sentenza n. 2957/2023 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 09/08/2023 R.G.N. 1463/2022; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/06/2024 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Con sentenza del 23 agosto 2023, la Corte d'Appello di Napoli, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Napoli, accoglieva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’INPS, avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del licenziamento disciplinare intimatogli per aver effettuato accessi non autorizzati alle banche dati dell’Istituto asseritamente privi di giustificazione lavorativa. - La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto tempestiva la contestazione disciplinare ma infondato nel merito l’addebito essendo emerse numerose incongruenze tra quanto contestato e gli elementi acquisiti, essendo risultato privo di riscontro l’essere gli accessi riferiti ad utenti non residenti nel bacino di competenza dell’agenzia di adibizione del Moretta, il ricorrere di un atto normativo o regolamentare o di un ordine di servizio o circolare interna che contempli il divieto, la mancata osservanza da parte del Moretta della procedura cui l’accesso era eventualmente soggetto e la riferibilità al Moretta dell’addebito, per essere questi risultato assente in alcuni dei giorni indicati, e la corrispondenza degli accessi effettuatia richieste dell’utenza presentatasi allo sportello. - Per la cassazione di tale decisione ricorre l’INPS, affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, il Moretta. - Il Procuratore generale ha depositato la propria requisitoria concludendo per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] - Con il primo motivo, l’Istituto ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 115, 116 e 421 c.p.c. in relazione ai principi di cui all’art. 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, lamenta l’incongruità logica e giuridica del convincimento espresso dalla Corte territoriale circa l’inidoneità delle risultanze istruttorie a sorreggere l’imputazione dell’addebito al Moretta, confutando alla stregua di quanto allegato ed offerto di provare dall’Istituto la valutazione a riguardo resa dalla Corte territoriale. - Con il secondo motivo, l’Istituto ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata e del procedimento in relazione ai principi dell’art. 111, comma 2, Cost. e 6 CEDU, imputando alla Corte territoriale l’errore percettivo dato dall’elaborazione di contenuti informativi non desumibili dagli elementi di fatto acquisiti al processo e tale da determinare il travisamento delle prove poste a fondamento della decisione attraverso la valorizzazione di dati da quelle non desumibili e/o contrastate da altre emergenze istruttorie. - Nel terzo motivo il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, denunciato in relazione ai principi di cui all’art. 111, comma 6, Cost e 6 CEDU, è prospettato con riferimento alla mancata valutazione di emergenze istruttorie di portata tale da invalidare l’efficacia di quelle viceversa poste a fondamento della decisione, così inficiata nella sua ratio. - Tutti gli esposti motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, per essere tutti volti a segnalare le carenze percettive e valutative nonché le omissioni in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale nell’apprezzamento del materiale istruttorio che inficiano il giudizio della Corte medesima circa il mancato assolvimento dell’onere della prova, gravante sull’Istituto, possono essere qui trattati congiuntamente, si rivelano inammissibili per risolversi le censure nella mera confutazione della valutazione operata dalla Corte territoriale e così nella sollecitazione di un riesame nel merito della vertenza, inammissibile in questa sede, risultando immune dai denunciati vizi l’apprezzamento della Corte territoriale che ha motivato la rilevata incongruità tra il fatto contestato e quanto allegato ed offerto di provare in giudizio dall’Istituto su diversi piani posti in sequenza – dalla sussistenza del fatto, all’illiceità del fatto in sé e sotto il profilo del rispetto della relativa procedura, alla riferibilità del fatto al Moretta all’effettività delle richieste dell’utenza –tutti suscettibili di indurre dubbi sulla ricorrenza dell’illecito disciplinare, sulla qualificabilità come tale dello stesso, sull’addebitabilità al Moretta della relativa responsabilità. - Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile. - Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto tanto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così