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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 25375/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26797/2022R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA]; rappresentato e difes o dall’A vv. [OSCURATO:PERSONA] ( ) ; -ricorrente- nei confronti di Comune di Torremaggiore, in persona delSindaco in carica; rappresentato e difeso dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( ); -avvisato- per la correzione di errore materiale in relazione alla decisione di questa Corte, Sez.

Sesta, Sottosezione 3, 25 ottobre 2022, n.31449; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 luglio 2023 dal Consigliere Relatore, [OSCURATO:PERSONA].

Oggetto: Correzione errore materiale Rilevato che: con istanza del 21novembre 2022, non notificata alla controparte, [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto la correzione dell’errore materiale contenuto nella decisione di questa Corte , Sez.

Sesta, Sottosezione 3, 25 ottobre 2022, n.31449, per mancata distrazionedelle spese processuali in favore del difensore antistatario; dell’istanza di correzione, qualificata come ricorso dal Presidente della Sesta Sezione Civile, è stata disposta l’iscrizione a ruolo e ne è stata fissata la trattazione in adunanzacamerale, di cui è stato dato avviso alla controparte, Comune di Torremaggiore; quest’ultimo, in prossimità dell’adunanza camerale, ha depositato una memoria mediante i suoi difensori, i quali hanno dichiarato « di non opporsi alla correzione dell’ordinanza … n. 31449/2022 nella parte in cui non ordina la distrazione dei compensi legali e spese in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]»; una memoria è stata poi depositata anche dallo stesso avvocato [OSCURATO:PERSONA], per insistere sull’istanza di correzione.

Considerato che: il mero deposito dell’istanza di correzione di una pronuncia della Corte di cassazione, proposta dalla parte che non ne curi la notifica e gli ulteriori adempimenti, deve ritenersi inammissibile, non potendo introdursi legittimamente un “tertium genus”di procedimento rispetto a quelli previsti dall'art. 391-bis cod. proc. civ.; tuttavia, nel caso di specie tale istanza è stata qualificata come “ricorso” e ad essa hafatto seguito l’iscrizione a ruolo, nonché la comunicazione alle parti, a cura della Cancelleria, dell’avviso di fissazione dell’adunanza camerale; in particolare, non solo risulta che la C ancell e ria ha effettivamente provveduto – in data 12 maggio 2023 – a dare avviso della fissazione dell’adunanzacamerale al Comune di Torremaggiore, in persona dei difensori, [OSCURATO:PERSONA] e Raffaele M eri, ma inoltre , come si è detto, lo stesso Comune ha interloquito sull’istanza,con la memoria depositata ;il contraddittorio sul procedimento di correzione deve dunque ritenersi integrato; nel merito, risulta dagli atti –ed è incontroverso trale parti – che il difensore di GiuseppeGentile, controricorrente vittorioso rispetto al ricorso proposto da l [OSCURATO:PERSONA] deciso con l’ordinanza di questa Corte, Sez.

Sesta, Sottosezione 3, 25 ottobre 2022, n.31449, aveva chiesto la distrazione delle spese in suo favore, dichiarandosi antistatario ex art.93 cod. proc. civ.; per errore, il provvedimento di cui si invoca la correzione non ha provveduto al riguardo, pur condannando il Comune ricorrente al rimborso delle spese processuali in favoredel controricorrent e ; occorre pertanto correggere l’errore materiale in questione; non si deve provvedere sulle spese del procedimento di correzione. [OSCURATO:PERSONA] dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo della ordinanza depositata il 25 ottobre 2022, n. 31449, R.G. n. 00226/2020, nel senso che, ove leggesi «condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite nella misura di 4000,00 euro, oltre 200,00 euro di spese generali», deve leggersi ed intendersi «condanna il ricorrente al pagamento delle spesedi lite nella misura di 4000,00 euro, oltre 200,00 euro di spese generali, da distrarsi in favore del difensore del controricor rent e , Avv. [OSCURATO:PERSONA] , dichiaratosi antistatario».

Manda alla Cancelleria per l’annotazione del presente provvedimento in calce all’ordinanza25 ottobre 2022, n. 31449, oggetto di correzione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26797/2022R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA]; rappresentato e difes o dall’A vv. [OSCURATO:PERSONA] ( ) ; -ricorrente- nei confronti di Comune di Torremaggiore, in persona delSindaco in carica; rappresentato e difeso dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( ); -avvisato- per la correzione di errore materiale in relazione alla decisione di questa Corte, Sez. Sesta, Sottosezione 3, 25 ottobre 2022, n.31449; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 luglio 2023 dal Consigliere Relatore, [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: Correzione errore materiale Rilevato che: con istanza del 21novembre 2022, non notificata alla controparte, [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto la correzione dell’errore materiale contenuto nella decisione di questa Corte , Sez. Sesta, Sottosezione 3, 25 ottobre 2022, n.31449, per mancata distrazionedelle spese processuali in favore del difensore antistatario; dell’istanza di correzione, qualificata come ricorso dal Presidente della Sesta Sezione Civile, è stata disposta l’iscrizione a ruolo e ne è stata fissata la trattazione in adunanzacamerale, di cui è stato dato avviso alla controparte, Comune di Torremaggiore; quest’ultimo, in prossimità dell’adunanza camerale, ha depositato una memoria mediante i suoi difensori, i quali hanno dichiarato « di non opporsi alla correzione dell’ordinanza … n. 31449/2022 nella parte in cui non ordina la distrazione dei compensi legali e spese in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]»; una memoria è stata poi depositata anche dallo stesso avvocato [OSCURATO:PERSONA], per insistere sull’istanza di correzione. Considerato che: il mero deposito dell’istanza di correzione di una pronuncia della Corte di cassazione, proposta dalla parte che non ne curi la notifica e gli ulteriori adempimenti, deve ritenersi inammissibile, non potendo introdursi legittimamente un “tertium genus”di procedimento rispetto a quelli previsti dall'art. 391-bis cod. proc. civ.; tuttavia, nel caso di specie tale istanza è stata qualificata come “ricorso” e ad essa hafatto seguito l’iscrizione a ruolo, nonché la comunicazione alle parti, a cura della Cancelleria, dell’avviso di fissazione dell’adunanza camerale; in particolare, non solo risulta che la C ancell e ria ha effettivamente provveduto – in data 12 maggio 2023 – a dare avviso della fissazione dell’adunanzacamerale al Comune di Torremaggiore, in persona dei difensori, [OSCURATO:PERSONA] e Raffaele M eri, ma inoltre , come si è detto, lo stesso Comune ha interloquito sull’istanza,con la memoria depositata ;il contraddittorio sul procedimento di correzione deve dunque ritenersi integrato; nel merito, risulta dagli atti –ed è incontroverso trale parti – che il difensore di GiuseppeGentile, controricorrente vittorioso rispetto al ricorso proposto da l [OSCURATO:PERSONA] deciso con l’ordinanza di questa Corte, Sez. Sesta, Sottosezione 3, 25 ottobre 2022, n.31449, aveva chiesto la distrazione delle spese in suo favore, dichiarandosi antistatario ex art.93 cod. proc. civ.; per errore, il provvedimento di cui si invoca la correzione non ha provveduto al riguardo, pur condannando il Comune ricorrente al rimborso delle spese processuali in favoredel controricorrent e ; occorre pertanto correggere l’errore materiale in questione; non si deve provvedere sulle spese del procedimento di correzione. [OSCURATO:PERSONA] dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo della ordinanza depositata il 25 ottobre 2022, n. 31449, R.G. n. 00226/2020, nel senso che, ove leggesi «condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite nella misura di 4000,00 euro, oltre 200,00 euro di spese generali», deve leggersi ed intendersi «condanna il ricorrente al pagamento delle spesedi lite nella misura di 4000,00 euro, oltre 200,00 euro di spese generali, da distrarsi in favore del difensore del controricor rent e , Avv. [OSCURATO:PERSONA] , dichiaratosi antistatario». Manda alla Cancelleria per l’annotazione del presente provvedimento in calce all’ordinanza25 ottobre 2022, n. 31449, oggetto di correzione. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza
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