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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 marzo 2024

Cassazione n. 07812/2024

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15555/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dasé medesimo, domiciliato per legge presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa d a ll ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio di posta elettronica certificata è domiciliata per legge -controricorrente- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata sono domiciliati per legge -controricorrenti- [OSCURATO:PERSONA], 149, nella persona dell’amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata sono domiciliati per legge -controricorrenti- [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avversola SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di NAPOLI n. 3992/2020 depositata il 24/11/2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/03/2024 dal ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Nel 2010 [OSCURATO:PERSONA], proprietaria del locale seminterrato nell’edificio condominiale sito in Napoli alla via Manzoni n. 140, conveniva innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], proprietario dell’appartamento al piano soprastante per i danni all’immobile e agli arredi (determinati in € 8.500,00) causati dalla fuoriuscita di acqua dalla condotta potabile a servizio dell’appartamento del Monteleone.

Si costituiva il convenuto che, nel contestare interamente quanto ex adversodedotto, dopo aver premesso che l’edificio condominiale era composto da tre livelli fuori terra (ognuno costituito da un appartamento) e da uno interrato, deduceva che l’intero edificio era in totale degrado e, per tale ragione, era in fase di ristrutturazione (anche negli impianti e nelle tubature) ed era disabitato, con esclusione del piano rialzato occupato illegittimamente e saltuariamente usato dagli eredi di MagliuloCarlo (i quali, a suo dire, si rifiutavano di rilasciarlo nonostante i lavori in corso, la mancanza di titolo e gli ordini esecutivi del giudice).

Parte convenuta chiedeva il rigetto dell’infondata domandaex adverso proposta; e , previa autorizzazione alla chiamata in causa dei controinteressati, in via riconvenzionale, chiedeva : a) dichiararsiche gli eredi Magliulo erano tenuti a risarcire gli eventuali danni subiti dalla Nola corrispondendole direttamente l’importo ovvero rimborsando esso convenuto o in subordine ripartendo i danni secondo il rispettivo grado di responsabilità o secondo le quote condominiali; b) dichiararsi illegittimo il vincolo pertinenziale tra la cantina ed altro appartamento in altro immobile della Nola e per l’effetto nullo l’atto di compravendita in data 25.2.2010 del locale cantina o parzialmente nullo nella parte in cui prevedeva il vincolo pertinenziale; c ) condannarsi laNola a rimuovere dalla cantina le opere e gli arredi non rientranti nella destinazione di legge del locale.

Notificati gli atti di chiamata in causa, si costituivano [OSCURATO:PERSONA], Federico, Paola e [OSCURATO:PERSONA] vedova di [OSCURATO:PERSONA], che: in via preliminare,eccepivano la nullità dell ’ atto di chiamata in causa in quanto non era determinato il petitum nei loro confronti ; e, nel merito,contestavano che il locatore e dante causa di [OSCURATO:PERSONA] sin dal 2001 aveva ottenuto la convalida dello sfratto dell’appartamento ed essi già da anni avevano lasciato detto appartamento, avendo costituito in altri luoghi autonome famiglie, mentre la sola Aliberti era rimasta nella detenzione precaria dell’immobile ( rilasciato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], appunto per le condizioni di inabilità dello stesso ed in particolare per l’inutilizzabilità dell’impianto idrico potabile che aveva provocato le infiltrazioni al sottostante locale della Nola, prontamente segnalate allo stesso Monteleone).

Si costituivano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], venditori della cantina acquistata dalla Nola, che eccepivano in primo luogo la nullità della chiamata in causa in quanto non conteneva alcuna domanda nei loro confronti.

In ogni caso eccepivano il loro difettodi legittimazione passiva,in quanto erano del tutto estranei alla costituzione del vincolo pertinenziale “dichiarato”nell’atto di compravendita solo dalla Nola.Si costituiva anche il Condominio del fabbricato in Napoli, via Manzoni n. 140, che eccepiva la nullità della chiamata in causa in mancanza di specificazione della causa petendie finanche di un petitum rivolto nei confronti del Condominio.

In ogni caso chiedeva il rigetto delle infondate prospettazioni del Monteleone in quanto lo stesso aveva riconosciuto che le infiltrazioni erano provenute dal suo impianto idrico e non da condotte condominiali.

Istruita la causa mediante acquisizione delle produzioni documentali delle parti, audizione di testimoni, interrogatori formali dell’attrice e del convenuto nonché mediante consulenza tecnica, il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 3051/15: - dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile delle infiltrazioni lamentate da parte attrice e, di conseguenza, condannava il predetto al pagamento in favore della attrice della somma d € 4.220,00 oltre interessi come in motivazione; -dichiarava la nullità dell’atto di chiamata in causa proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Condominio sito in Napoli alla via Manzoni n. 140; -rigettava la domanda formulata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], Silvana, Paola e [OSCURATO:PERSONA]; -dichiarava inammissibile la domanda riconvenzionale formulata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nonché della domanda formulata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -provvedeva alla regolamentazione delle spese processuali.

2. Avverso tale sentenza proponeva appello il Monteleone, che, reiterando le conclusioni rassegnate in primo grado e in conformità delle stesse, chiedeva la riforma dell’impugnata sentenza articolando dieci motivi.

Si costituivano tutti gli appellati, che chiedevano il rigetto dell’inammissibile ed infondato gravame.La corte d’appello, con sentenza n. 3992/2020 , in rigetto dell’appello: -confermava la sentenza n. 3051/15 del Tribunale di Napoli; -condannava l ’ appellante al pagamento delle spese processuali, relative al grado, in favore delle controparti.

La corte d’appello con sentenza n. 3992/2020 in rigetto dell’appello: -confermava la sentenza n. 3051/15 del Tribunale di Napoli; -condannava l’appellante al pagamento delle spese processuali, relative al grado, in favore delle controparti.

La stessa corte territoriale,con successiva ordinanza, ordinava la correzione della sentenza, in relazione ai soggetti del procedimento indicati nell’intestazione ed alle spese processuali liquidate in dispositivo.

3. Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA].

Al ricorso hanno resistito con distinti controricorsi: [OSCURATO:PERSONA]; il Condominio; Silvana, Federico e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], nonché Giorgia e [OSCURATO:PERSONA], tutte nella qualità di coeredi di [OSCURATO:PERSONA], nelle more deceduto e la prima anche in proprio.

Per l’odierna adunanza camerale il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte, mentre il Ricorrente ed il Difensore del Condominio hanno depositato memorie, insistendo nell’accoglimento delle rispettive conclusioni. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito della motivazione della decisione entro sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a nove motivi.

1.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia Omesso esame e motivazione su “onereprobatorio della Nola, artt. 2697 cc, 61 e 115 cpc.

Violazione e falsa applicazione di legge, in relazione all’artt. cc 2697 (onere della prova); artt.

Cpc 61 (consulente tecnico), 115 (disponibilità delle prove); artt. cpc 112 (corrispondenza), 113 (pronunziasecondo diritto); art. att. cpc 118 (motivazione); 111 costit. (motivazione); con riferimento all’art. 360 n. ri 3, 4, 5 cpc. , nella parte in cui la corte territoriale: - dichiarando inammissibile il suo terzo motivo di appello, ha affermato: l’appellante richiama quella parte della sentenza, cheha inteso impugnare, nella quale si ribadisce che il Monteleone non ha fornito alcuna prova dei suoi assunti circa la responsabilità dell’accaduto (cioè perdita d’acqua proveniente dall’impianto idricopotabilea servizio del suo appartamento) da imputare agli eredi Magliulo o alla Alberti, ma con ilmotivo in questione non fa altro che riproporre le sue tesi senza specificarne le “ fonti probatorie ” eventualmente non considerate dal primo giudice.

Quindi, anche in questa fase si tratta di mereallegazioni difensive destituite di qualsiasi fondamento ; -rigettando il quarto motivo di gravame, ha dichiarato che anche al riguardo valgono le considerazioni di cui sopra, essendo stato dimostrato che le infiltrazioni sono provenute dall’impianto idrico ammalorato del Magliulo (per sua stessa ammissione) e non vi alcuna prova delle condotte da imputare come fonte di responsabilità degli eredi Magliulo e tanto meno della stessa Nola, che, in ipotesi, ha allacciato il proprio impianto idricoal tratto condominiale della condotta idrica evidentemente non ammalorato e che certamente non era tenuta ad attendere il rifacimento degli impianti condominiali .

Il motivo è inammissibile sotto un triplice profilo.

In primo luogo, occorre qui ribadire il consolidato principio di diritto per cui: «In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione; o quale l’omessa motivazione, che richiede l’assenza di motivazione su un punto decisivo della causa rilevabile d’ufficio, e l’insufficienza della motivazione, che richiede la puntuale e analitica indicazione della sede processuale nella quale il giudice d’appello sarebbe stato sollecitato a pronunciarsi, e la contraddittorietà della motivazione, che richiede la precisa identificazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si porrebbero in contraddizione tra loro.

Infatti, l’esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l’apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse» .

La mescolanza e la sovrapposizione di mezzi di impugnazione eterogenei è ancora più evidente nel caso di specie, nel quale parte ricorrente eccepisce anche il vizio di cui all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c.

Inoltre, il ricorso è inammissibile perviolazione delle prescrizioni di cui all’art. 366 n. 6.

Occorre al riguardo ribadire che il formante normativo, giurisprudenziale e convenzionale segnala che il ricorso è “autosufficiente”, e quindi ammissibile, quando: i) i motivi rispondono ai criteri di specificità previsti dal codice di rito; ii) ogni motivo indica, se del caso, l’atto, il documento, il contratto su cui esso si basa ed i riferimenti topografici (pagine, paragrafi o righe) dei brani citati; iii) ogni motivo indica la fase processuale in cui il documento o l’atto è stato creato o prodotto; iv) il ricorso è accompagnato da un fascicoletto che contiene, ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c., gli atti, i documenti, i contratti o gli accordi collettivi cui si fa riferimento nel ricorso.

Orbene, nel caso di specie, parte ricorrente riporta in nota i passaggi della ctu, ma inammissibilmente non dà conto di quanto ritenuto dal giudice di primo grado.

Infine, il motivo è inammissibile in quanto con esso sollecita sostanzialmente questa Corte a procedere ad una rivalutazione nel merito (accertamento delle cause dei danni ed effetti delle infiltrazioni nell’appartamento della Nola), che è invece preclusa in sede di legittimità.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia Omesso esame atti e documenti suaccertamento e quantificazione dei danni.

Diritto di rivalsa o di regresso.

Interruzione casuale.

Violazione e falsa applicazione di legge, in relazione agli artt. cc 2697 (onere della prova); artt. cpc 32 (cause di garanzia), 106 (intervento su istanza di parte), 112 (corrispondenza), 113 (pronunzia secondo diritto), 115 (disponibilità delle prove); art. att. cpc 118 (motivazione); 111 costit. (motivazione); con riferimento all’art. 360 n. ri 3, 4, 5 cpc. nella parte in cui la corte territoriale, rigettando il primo ed il sesto motivo del suo appello (attinenti all’accertamento dei danni e alla quantificazione degli stessi), ha affermato: - l’appellante non fa altro che ritrascrivere (perché lo aveva già fatto in prime cure) le osservazioni del suo consulente di parte alla bozza di relazione del consulente d’ufficio, alle quali rispose quest’ultimo con la relazione definitiva.

Il primo giudice ha già precisato di aver aderito a siffatte conclusioni definitive del consulente d’ufficio e quindi non è ammissibile riproporre come motivo di gravame le già disattese osservazioni critiche del consulente di parte senza aggiungere nulla per confutare l’accertamento delle cause dei danni e gli effetti delle infiltrazioni nell’appartamento della Nola e la quantificazione delle opere di riparazione peraltro limitate a quelle porzioni effettivamente da riparare ; - Le censure sono talmente “ripetitive” che l ’ appellante si spinge sino al punto di riproporre le critiche alla quantificazione dei danni agli arredi, che il primo giudice ha escluso perché si trattava di beni non appartenenti alla Nola (ma alla figlia come emerso dalle deposizioni testimoniali), concludendo inammissibilmente (per difetto di interesse) per una conferma della sentenza impugnata sul punto .

Il secondo motivo è anch’esso inammissibile per i profili indicati nella disamina del primo motivo.

In particolare, la violazione delle prescrizioni di cui all’art. 366, n. 6, va ravvisata nel fatto che parte ricorrente si riferisce ad un presunto diritto di rivalsa o di regresso che egli avrebbe nei confronti degli eredi Magliulo, già conduttori dei locali di sua proprietà, senza precisare le ragioni giuridiche sulle quali detto diritto dovrebbe essere configurabile e, soprattutto,senza specificare quandoe in quali termini le avrebbe sottoposte ai giudici del merito.

1.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia: Inesistenza di un bene danneggiato legittimo, illeceità della modifica della destinazione.

Violazione e falsa applicazione di legge, in relazione agli artt. cc 810 (dei beni in generale, nozione), 1173 (fonti delle obbligazioni), 1343 (causa illecita), 1344 (contratto in frode alla legge), 1345(motivo illecito); artt. cpc 112 (corrispondenza), 113 (pronunzia secondo diritto); art. att. cpc 118 (motivazione); 1116 costit. (motivazione); con riferimento all’art. 360 n. ri 3, 4 cpc. nella parte in cui la corte territoriale, rigettando il secondo motivo del suo atto di appello, ha affermato che: Se è vero che il mutamento di destinazione d’uso, da locale accessorio o pertinenza a vano abitabile,attuabile con un intervento di tipo ristrutturativo, presenta carattere urbanisticamente rilevante, così da richiedere il permesso di costruire per la sua esecuzione, essendo del tutto assimilabile a uncambio di categoria riconducibile all’art. 23 ter, comma 1, d.P.R. n. 380/2001 e all’art. 2, comma 7, l. reg.

Campania n. 19/2001, come tale avente rilevanza urbanistica ai sensi del punto 39 della TabellaA - Edilizia allegata al decreto SCIA 2 - d.lgs. n. 222/2016 (T.A.R.

Napoli, Campania, sez.

VIII, 14/05/2020, n.1798), è altrettanto vero che il bene giuridico (cioè i locali a prescindere dalla loro destinazione urbanistica) è stato danneggiato dalle infiltrazioni d’acqua provenienti dal piano superiore e perciò è configurabile un «danno ingiusto» risarcibile ai sensi dell’art. 2043 c.c. per ilquale si intende la perdita economica ingiusta, ovvero verificatasi con modalità contrarie al diritto; ne consegue, quindi, che la Nola, proprietaria dei locali danneggiati ed indipendentemente dal mutamento abusivo della loro destinazione, ha agito ex artt. 2043-2051 per ottenere il risarcimento dei danni consistiti nelle spese di riparazione delle porzioni interessate dalle infiltrazioni di acqua provenienti dal piano superiore di proprietà del Monteleone .

Il motivo è inammissibile e comunque infondato.

È inammissibile, in quanto il ricorrente in primo grado (né in comparsa di costituzione e risposta, né con il successivo atto di chiamata in causa dei terzi e neppure nel termine di cui all’art. 183 comma sesto numero 1 c.p.c.) non risulta – in base agli atti legittimamente esaminabili da questa Corte – avere mai eccepito l’irrisarcibilità dei danni a causa dell’abusivo mutamento di destinazione del locale della Nola da cantina a vano abitabile, ma ha chiesto di escludere i danni riferiti a beni (opere, impianti o arredi) illegittimi per quanto hanno indotto una modificazione della destinazione di uso della cantina .

Tale eccezione, in base a quanto risulta dal ricorso (non potendo eventuali sue lacune essere colmate da alcun atto successivo), è stata per la prima volta proposta nel presente giudizio di legittimità.

Invero, contrariamente a quanto ritiene il ricorrente, in linea astratta nulla vieta che sia configurabile una responsabilità ex art. 2043 c.c. anche nel caso in cui il bene, oggetto dei danni, di cui taluno chieda il risarcimento, sia da considerarsi illecito per effetto di un suo mutamento di destinazione.

Tanto più se - come nel caso di specie, dove sono stati riconosciuti solo i dannialle strutture - i danni non sono strettamente collegati all’abuso.

1.4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia: Caso fortuito, fatto del terzo o deldanneggiato, forza maggiore. interruzione casuale.

Violazione e falsa applicazione di legge, in relazione agli artt. cc 2051 (danno cagionato da cose incustodia); artt. cpc 112 (corrispondenza), 113 (pronunzia secondo diritto); art. att. cpc 118(motivazione); 1116 costit. (motivazione); con riferimento all’art. 360 n.ri3, 4 cpc. nella parte in cui la corte territoriale, rigettando il quinto motivo del suo atto appello, ha affermato (pp. 6-8): - In caso di sinistro come nella specie avvenuto all’interno o nell’ambito della cosa in custodia (impianto idrico - potabile a servizio dell’appartamento del Monteleone), dei danni conseguenti ad omessa oinsufficiente relativa manutenzione, il proprietario o il custode (tale essendo anche il possessore, il detentore e il concessionario) risponde ex art. 2051 c.c., in ragione del particolare rapporto con la cosa che al medesimo deriva dalla disponibilità e dai poteri di effettivo controllo sulla medesima, salvo che dalla responsabilità presunta a suo carico si liberi dando la prova del fortuito. …. omissis … Orbene, rimanendo sul piano della disamina delle mere allegazioni dell’appellante, non costituisce di certo una esimente la circostanza che l’appartamento avrebbe potuto essere disabitato (n. 1); l’appartamento del Magliulo era comunque abitato dalla Aliberti e comunque non è un’esimente che l’impianto idrico avrebbe potuto essere disabitato (n. 2); la Nola aveva diritto di godere del locale e, indipendentemente dall’abusivo mutamento di destinazione d’uso, di allacciarsi alla condotta idrica condominiale e, comunque, tali condotte non costituiscono esimente della responsabilità dell’appellante, né concorso di colpa della danneggiata (nn. 3 e 4) .

Il motivo è infondato.

Invero, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., sul danneggiato incombe l’onere di provare il nesso eziologico tra la res e l’evento lesivo; mentre sul custode grava la prova liberatoria costituita dall’esistenza di un fattore esterno (caso fortuito, fatto del terzo e forza maggiore), idoneo ad interrompere il nesso causale.

Dando applicazione a tale principio, la corte territoriale ha ritenuto che il Monteleone, quale proprietario (e, quindi, custode) della res, non ha provato l’esistenza di detto fattore esterno, non essendo tale la circostanza che l’appartamento avrebbe potuto essere disabitato e l’impianto idrico disabilitato.

A fronte di tale statuizione contenuta nella sentenza impugnata, parte ricorrente inammissibilmente omette di indicare, nel ricorso (solo a rilevare a tal fine), quali mezzi istruttori aveva richiesto per fornire la necessaria prova liberatoria.

1.5. Con il quinto motivo il ricorrente denuncia: Obbligo degli eredi Magliulo nondella sola Alberti.

Violazione e falsa applicazione di legge, in relazione agli artt. cc 1294 (solidarietà tra condebitori),1316 (obbligazioni indivisibili), 1317 (disciplina delle obbligazioni indivisibili), 1318 (indivisibilità nei confronti degli eredi); artt. cpc 112 (corrispondenza), 113 (pronunzia secondo diritto); art. att. cpc 118 (motivazione); 111 Costit. (motivazione); con riferimento all’art. 360 n.ri 3, 4 cpc. nella parte in cui la corte territoriale, rigettando il settimo motivo del suo atto di appello, ha affermato: …come precisato nel capo della sentenza impugnata (non specificamente censurato sul punto) responsabile della manutenzione dell’impianto idrico a servizio dell’appartamento del Magliulo era ed è appunto il proprietario, sicché non rilevano affatto i pretesi comportamenti degli eredi Magliulo in ordine ai rapporti con il proprietario afferenti alla detenzione dell’appartamento .

Il motivo è inammissibile.

La qualità di proprietario dell’appartamento in capo al Monteleone lo ha idoneamente costituito responsabile della manutenzione dell’impianto idrico a servizio dell’appartamento.

Rispetto a tale statuizione di nessuna rilevanza nei rapporti coi danneggiati sono i comportamenti eventualmente tenuti dagli eredi Magliulo con riferimento ai rapporti con il Monteleone in relazione alla detenzione dell’appartamento.

Al riguardo, sul solco di quanto affermato da Cass. n. 30729/2019, si ribadisce che: a) in generale, in tema di danni causati a terzi da cose in custodia ai sensi dell’art. 2051 c.c., originati da un immobile condotto in locazione, sussiste la responsabilità del proprietario ove detti danni siano derivati da vizio strutturale del bene, che investa le mura od impianti ivi conglobati, dovendosi presumere che il conduttore sia stato immesso in queste condizioni nella disponibilità della “res locata”; b) tuttavia, la riconducibilità del menzionato vizio alle anomale iniziative dello stesso conduttore può assumere rilievo qualora (ipotesi questa che non ricorre nel caso di specie, ndr) essa sia dimostrata dal proprietario ai fini della rivalsa o quale caso fortuito, idoneo ad esonerare il locatore da responsabilità, ma solo nei limiti, tipici del “fatto del terzo”ex art. 2051 c.c., in cui tale riconducibilità, rivelandosi come autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, risulti dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell’evento lesivo (in senso analogo, vedi anche, più di recente,Cass. n. 10983/23).1.6.

Con il sesto motivo il ricorrente denuncia: Contraddittorio con il condominio.Violazione e falsa applicazione di legge, in relazione agli artt. cpc 100 (interesse a agire), 101 (principio del contraddittorio), 102 (litisconsorzio necessario), 105 (intervento volontario), 106 (interventosu istanza di parte), 112 (corrispondenza), 113 (pronunzia secondo diritto); art. att. cpc 118(motivazione); 111 costit. (motivazione); con riferimento all’art. 360 n.ri 3, 4 cpc. nella parte in cui la corte territoriale, dichiarando inammissibile l’ottavo motivo del suo atto di appello, ha affermato che: Se è vero che la motivazione della declaratoria di nullità della chiamata in causa del Condominio di via Manzoni n. 140 è contraddittoria laddove si afferma che il condominio si era difeso nel merito e quindi aveva avuto modo di comprendere l ’ oggetto ed il petitumdella domanda, è altrettanto vero che l ’ appellante, essendosi limitato a censurare solo il profilo formale del vizio motivazionale della pronuncia di nullità senza specificare le ragioni che avrebbero dovuto comportare l’accoglimentodella sua domanda di “determinare l ’ esatto ammontare dei danni ripartendoli secondo il grado diresponsabilità ed eventualmente secondo le quote condominiali”, non ha un concreto interesse allariforma della sentenza sulla questione della nullità della domanda nei confronti del Condominio .

Il motivo è inammissibile e comunque, come formulato, infondato.

È inammissibile, in quanto il Monteleone non specifica dove nel corso del giudizio di merito avrebbe esposto le ragioni per le quali avrebbe dovuto essere accolta la sua domanda di determinare l’esatto ammontare dei danni ripartendoli secondo il grado di responsabilità ed eventualmente secondo le quote condominiali.

Ed è infondato, in quanto il ricorrente in sede di appello si era lamentato della intervenuta declaratoria di nullità del suo atto di chiamata in causa del Condominio.

La corte territoriale ha ritenuto che il Monteleone non avesseinteresse alla riforma della questione della nullità della domanda nei confronti del Condominio per essersi limitato a censurare soltanto il profilo formale del vizio motivazionale della pronuncia di nullità.

Invero, entrambi i giudici di merito, esaminando la domanda nel merito, hanno escluso qualsivoglia responsabilità del condominio in ordine all’origine ed alla causazione dei danni per cui è ricorso,

1.7. Con il settimo motivo il ricorrente denuncia: Contraddittorio con i condominiNeri-Pittore e vincolo pertinenziale.

Violazione e falsa applicazione di legge, in relazione agli artt. cc 817 e 1027 (pertinenze, servitù); artt. cpc 100 (interesse a agire), 101 (principio del contraddittorio), 102 (litisconsorzio necessario), 105 (intervento volontario), 106 (intervento su istanza di parte), 112 (corrispondenza), 113 (pronunzia secondo diritto); art. att. cpc 118 (motivazione); 111 costit. (motivazione); con riferimento a art. 360 nn. 3, 4 cpc. nella parte in cui la corte territoriale, esaminando il nono motivo del suo atto di appello, ne ha affermato l’infondatezzanei sensi di cui appresso: …anche se la motivazione della pronuncia diinammissibilità della domanda di nullità anche solo parziale dell’atto di compravendita della cantina in questione per carenza di interesse ad agire del Monteleone, deve essere corretta. …. omissis … Ciò detto è evidente che il vincolo di pertinenzialità programmaticamente dichiarato dalla sola acquirente Nola (e cioè di adibire la cantinola acquistata e sita in via Manzoni civico 140, a pertinenzadell’appartamento in via Pascoli n.73) e di fatto non attuato atteso il pacifico (perché non contestato eriscontrato dal consulente) mutamento della destinazione della cantina a mini appartamento, giammai può comportare la pretesa nullità integrale e nemmeno parziale (della sola dichiarazione didestinazione della Nola) dell’atto di compravendita.

Quindi deve essere rigettato il motivo di gravame in esame anche se con la diversa ragione di rigetto della domanda di nullità integrale o parziale dell’atto di compravendita predetto, proposta nei confronti della Nola e dei coniugi Neri-Pittore .

Il motivo non è fondato.

Invero, il ricorrente reitera nei confronti dei coniugi Neri-Pittore richieste che esulano da qualsivoglia prospettiva estensiva della causa petendidel giudizio di merito (e cioè dai lamentati danni da infiltrazioni e dalle relative responsabilità in ordine alla provenienza delle stesse).

L’unico elemento di collegamento con l’azione promossa potrebbe ravvisarsi nell’avvenuta alienazione da parte dei predetti coniugi in favore della Nola del locale cantinola, sito all’interno del condominio, già interessato dai fenomeni infiltrativi, con atto del 25 febbraio 2010.

Senonché, in disparte la considerazione che tale locale è stato verosimilmente alienato nello stato di fatto e di diritto in cui si trovava al momento della stipula, resta tuttavia il fatto che il Monteleone, essendo terzo rispetto a detto contratto, non ha alcun interesse ad agire ai fini della declaratoria della sua nullità (totale o parziale).

1.8. Con l’ottavo motivo il ricorrente denuncia: Rimozione opere variazionedestinazione.

Violazione e falsa applicazione di legge, in relazione all’artt. 12 d.l.g.cc (interpretazione dellalegge); agli artt. cc 869 (piani regolatori), 872 (violazione delle norme edilizie), 873 (distanze nelle costruzioni); D.M. 1411/1968 art.9 (limiti di distanza tra i fabbricati); artt. cpc 112 (corrispondenza), 113 (pronunzia secondo diritto); art. att. cpc 118 (motivazione); costit. artt. 32 (tutela della salute),111 (motivazione); con riferimento all ’ art. 360 n.ri 3, 4 cpc. nella parte in cui la corte territoriale, rigettando il decimo motivo del suo atto di appello, ha affermato che: … per nessuna delle ragioni giuridiche peraltro inammissibilmente prospettate per la prima volta solo con l’atto di appello, il Monteleone ha diritto e può pretendere dalla Nola la rimozione delle opere, servizi e arredi non rientranti nella destinazione d’uso della cantina.

Non si tratta di richiesta di danni ripetibili in caso di illecito edilizio (art.872 c.c.), né di illecito urbanistico ossia di violazione di regole urbanistiche concernenti le distanze tra le costruzioni.

Non vi può essere lesione del decoro architettonico del caseggiato da parte del condomino che, purtrasformando un locale di proprietà esclusiva, ricorre solo ad opere interne senza variazione del volume del locale originario e quindi senza alterare esternamente l’edificio condominiale (Cassazione civil e, sez.

VI, 30/01/2012, n. 1326).

In mancanza di norme limitative contenute nel regolamento approvato da tutti i condomini, l’art. 1122 c.c. vieta solo di compiere, nella parte di proprietà esclusiva, opere che possano danneggiare le parti comuni dell’edificio ma non di mutare la destinazione d’uso della proprietà stessa (Cassazione civile, sez.

II, 22/01/1985, n. 256), donde anche l’irrilevanza della pretesa insalubrità o inabitabilità dell ’ appartamento realizzato dalla Nola .

Il motivo è inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] lamenta una violazione o falsa applicazione di legge in tema di rimozione (da parte della Nola) delle opere riferibili alla variazione di destinazione (e non rientranti nella destinazione di legge), ma inammissibilmente non precisa esattamente in quali termini avesse sottoposto tale questione all’esame della corte territoriale con l’atto di appello.

1.9. Con il nono motivo il ricorrentedenuncia: Condanna alle spese di causa.Violazione e falsa applicazione di legge, in relazione agli artt. cc 833 (atti d’emulazione); codice deont. forense artt. 1, 19 e 66; artt. cpc 88 (dovere di lealtà e probità), 91 (condanna alle spese) 96 (responsabilità aggravata), 112 (corrispondenza), 113 (pronunzia secondo diritto); art. att. cpc 118(motivazione); costit. artt. 2 (doveri inderogabili di solidarietà), 111 (giusto processo), 111(motivazione); con riferimento all’art. 360 n. ri 3, 4 cpc. nella parte in cui la corte territoriale, provvedendo sulle spese processuali, ha affermato che: Le spese del giudizio di appello, nella misura liquidata in dispositivo secondo i parametri di cui al d.m. n.55/14 per le cause di valore (indeterminato) sino a € 26.000,00, seguono la soccombenza dell’appellante nei confronti di tutti gli appellati con distrazione ai rispettivi procuratori, che ne hanno fatto richiesta ex art. 93 c.p.c. .

Il motivo è infondato.

Invero, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, la corte lo ha condannato alla rifusione delle spese processuali, in applicazione del principio della soccombenza, essendo risultato per l’appunto tale l’odierno ricorrente rispetto alle plurime richieste articolate in sede di merito nei confronti di molteplici parti.

D’altronde, a fronte della chiamata in causa, gli eredi Magliulo, i coniugi Neri-Pittore ed il Condominio di via Manzoni non potevano che costituirsi per far valere le rispettive ragioni.

2. Al rigetto del ricorso conseguono la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore delle contropartiin relazione alla concreta attività defensionale espletata nel presente giudizio e, quanto al Condominio ed alle ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], con la chiesta attribuzione, nonché la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez.

U.20 febbraio 2020 n. 4315).

P.Q.

M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese del presente giudizio, spese che liquida:in favore del Condominio di via Manzoni 140, Napoli , in euro 3.200 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi in euro 200 ed agli accessori di legge, con attribuzione al difensore per dichiaratone anticipo; in favore di ciascuna delle altre tre parti resistenti ( [OSCURATO:PERSONA]; Silvana, Federico e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], nonché Giorgia e [OSCURATO:PERSONA], quanto a queste ultime con attribuzione al difensore per dichiaratone anticipo), in euro 2.500 per compens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15555/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dasé medesimo, domiciliato per legge presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa d a ll ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio di posta elettronica certificata è domiciliata per legge -controricorrente- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata sono domiciliati per legge -controricorrenti- [OSCURATO:PERSONA], 149, nella persona dell’amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata sono domiciliati per legge -controricorrenti- [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avversola SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di NAPOLI n. 3992/2020 depositata il 24/11/2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/03/2024 dal ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Nel 2010 [OSCURATO:PERSONA], proprietaria del locale seminterrato nell’edificio condominiale sito in Napoli alla via Manzoni n. 140, conveniva innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], proprietario dell’appartamento al piano soprastante per i danni all’immobile e agli arredi (determinati in € 8.500,00) causati dalla fuoriuscita di acqua dalla condotta potabile a servizio dell’appartamento del Monteleone. Si costituiva il convenuto che, nel contestare interamente quanto ex adversodedotto, dopo aver premesso che l’edificio condominiale era composto da tre livelli fuori terra (ognuno costituito da un appartamento) e da uno interrato, deduceva che l’intero edificio era in totale degrado e, per tale ragione, era in fase di ristrutturazione (anche negli impianti e nelle tubature) ed era disabitato, con esclusione del piano rialzato occupato illegittimamente e saltuariamente usato dagli eredi di MagliuloCarlo (i quali, a suo dire, si rifiutavano di rilasciarlo nonostante i lavori in corso, la mancanza di titolo e gli ordini esecutivi del giudice). Parte convenuta chiedeva il rigetto dell’infondata domandaex adverso proposta; e , previa autorizzazione alla chiamata in causa dei controinteressati, in via riconvenzionale, chiedeva : a) dichiararsiche gli eredi Magliulo erano tenuti a risarcire gli eventuali danni subiti dalla Nola corrispondendole direttamente l’importo ovvero rimborsando esso convenuto o in subordine ripartendo i danni secondo il rispettivo grado di responsabilità o secondo le quote condominiali; b) dichiararsi illegittimo il vincolo pertinenziale tra la cantina ed altro appartamento in altro immobile della Nola e per l’effetto nullo l’atto di compravendita in data 25.2.2010 del locale cantina o parzialmente nullo nella parte in cui prevedeva il vincolo pertinenziale; c ) condannarsi laNola a rimuovere dalla cantina le opere e gli arredi non rientranti nella destinazione di legge del locale. Notificati gli atti di chiamata in causa, si costituivano [OSCURATO:PERSONA], Federico, Paola e [OSCURATO:PERSONA] vedova di [OSCURATO:PERSONA], che: in via preliminare,eccepivano la nullità dell ’ atto di chiamata in causa in quanto non era determinato il petitum nei loro confronti ; e, nel merito,contestavano che il locatore e dante causa di [OSCURATO:PERSONA] sin dal 2001 aveva ottenuto la convalida dello sfratto dell’appartamento ed essi già da anni avevano lasciato detto appartamento, avendo costituito in altri luoghi autonome famiglie, mentre la sola Aliberti era rimasta nella detenzione precaria dell’immobile ( rilasciato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], appunto per le condizioni di inabilità dello stesso ed in particolare per l’inutilizzabilità dell’impianto idrico potabile che aveva provocato le infiltrazioni al sottostante locale della Nola, prontamente segnalate allo stesso Monteleone). Si costituivano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], venditori della cantina acquistata dalla Nola, che eccepivano in primo luogo la nullità della chiamata in causa in quanto non conteneva alcuna domanda nei loro confronti. In ogni caso eccepivano il loro difettodi legittimazione passiva,in quanto erano del tutto estranei alla costituzione del vincolo pertinenziale “dichiarato”nell’atto di compravendita solo dalla Nola.Si costituiva anche il Condominio del fabbricato in Napoli, via Manzoni n. 140, che eccepiva la nullità della chiamata in causa in mancanza di specificazione della causa petendie finanche di un petitum rivolto nei confronti del Condominio. In ogni caso chiedeva il rigetto delle infondate prospettazioni del Monteleone in quanto lo stesso aveva riconosciuto che le infiltrazioni erano provenute dal suo impianto idrico e non da condotte condominiali. Istruita la causa mediante acquisizione delle produzioni documentali delle parti, audizione di testimoni, interrogatori formali dell’attrice e del convenuto nonché mediante consulenza tecnica, il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 3051/15: - dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile delle infiltrazioni lamentate da parte attrice e, di conseguenza, condannava il predetto al pagamento in favore della attrice della somma d € 4.220,00 oltre interessi come in motivazione; -dichiarava la nullità dell’atto di chiamata in causa proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Condominio sito in Napoli alla via Manzoni n. 140; -rigettava la domanda formulata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], Silvana, Paola e [OSCURATO:PERSONA]; -dichiarava inammissibile la domanda riconvenzionale formulata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nonché della domanda formulata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -provvedeva alla regolamentazione delle spese processuali. 2. Avverso tale sentenza proponeva appello il Monteleone, che, reiterando le conclusioni rassegnate in primo grado e in conformità delle stesse, chiedeva la riforma dell’impugnata sentenza articolando dieci motivi. Si costituivano tutti gli appellati, che chiedevano il rigetto dell’inammissibile ed infondato gravame.La corte d’appello, con sentenza n. 3992/2020 , in rigetto dell’appello: -confermava la sentenza n. 3051/15 del Tribunale di Napoli; -condannava l ’ appellante al pagamento delle spese processuali, relative al grado, in favore delle controparti. La corte d’appello con sentenza n. 3992/2020 in rigetto dell’appello: -confermava la sentenza n. 3051/15 del Tribunale di Napoli; -condannava l’appellante al pagamento delle spese processuali, relative al grado, in favore delle controparti. La stessa corte territoriale,con successiva ordinanza, ordinava la correzione della sentenza, in relazione ai soggetti del procedimento indicati nell’intestazione ed alle spese processuali liquidate in dispositivo. 3. Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA]. Al ricorso hanno resistito con distinti controricorsi: [OSCURATO:PERSONA]; il Condominio; Silvana, Federico e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], nonché Giorgia e [OSCURATO:PERSONA], tutte nella qualità di coeredi di [OSCURATO:PERSONA], nelle more deceduto e la prima anche in proprio. Per l’odierna adunanza camerale il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte, mentre il Ricorrente ed il Difensore del Condominio hanno depositato memorie, insistendo nell’accoglimento delle rispettive conclusioni. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito della motivazione della decisione entro sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a nove motivi. 1.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia Omesso esame e motivazione su “onereprobatorio della Nola, artt. 2697 cc, 61 e 115 cpc. Violazione e falsa applicazione di legge, in relazione all’artt. cc 2697 (onere della prova); artt. Cpc 61 (consulente tecnico), 115 (disponibilità delle prove); artt. cpc 112 (corrispondenza), 113 (pronunziasecondo diritto); art. att. cpc 118 (motivazione); 111 costit. (motivazione); con riferimento all’art. 360 n. ri 3, 4, 5 cpc. , nella parte in cui la corte territoriale: - dichiarando inammissibile il suo terzo motivo di appello, ha affermato: l’appellante richiama quella parte della sentenza, cheha inteso impugnare, nella quale si ribadisce che il Monteleone non ha fornito alcuna prova dei suoi assunti circa la responsabilità dell’accaduto (cioè perdita d’acqua proveniente dall’impianto idricopotabilea servizio del suo appartamento) da imputare agli eredi Magliulo o alla Alberti, ma con ilmotivo in questione non fa altro che riproporre le sue tesi senza specificarne le “ fonti probatorie ” eventualmente non considerate dal primo giudice. Quindi, anche in questa fase si tratta di mereallegazioni difensive destituite di qualsiasi fondamento ; -rigettando il quarto motivo di gravame, ha dichiarato che anche al riguardo valgono le considerazioni di cui sopra, essendo stato dimostrato che le infiltrazioni sono provenute dall’impianto idrico ammalorato del Magliulo (per sua stessa ammissione) e non vi alcuna prova delle condotte da imputare come fonte di responsabilità degli eredi Magliulo e tanto meno della stessa Nola, che, in ipotesi, ha allacciato il proprio impianto idricoal tratto condominiale della condotta idrica evidentemente non ammalorato e che certamente non era tenuta ad attendere il rifacimento degli impianti condominiali . Il motivo è inammissibile sotto un triplice profilo. In primo luogo, occorre qui ribadire il consolidato principio di diritto per cui: «In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione; o quale l’omessa motivazione, che richiede l’assenza di motivazione su un punto decisivo della causa rilevabile d’ufficio, e l’insufficienza della motivazione, che richiede la puntuale e analitica indicazione della sede processuale nella quale il giudice d’appello sarebbe stato sollecitato a pronunciarsi, e la contraddittorietà della motivazione, che richiede la precisa identificazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si porrebbero in contraddizione tra loro. Infatti, l’esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l’apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse» . La mescolanza e la sovrapposizione di mezzi di impugnazione eterogenei è ancora più evidente nel caso di specie, nel quale parte ricorrente eccepisce anche il vizio di cui all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c. Inoltre, il ricorso è inammissibile perviolazione delle prescrizioni di cui all’art. 366 n. 6. Occorre al riguardo ribadire che il formante normativo, giurisprudenziale e convenzionale segnala che il ricorso è “autosufficiente”, e quindi ammissibile, quando: i) i motivi rispondono ai criteri di specificità previsti dal codice di rito; ii) ogni motivo indica, se del caso, l’atto, il documento, il contratto su cui esso si basa ed i riferimenti topografici (pagine, paragrafi o righe) dei brani citati; iii) ogni motivo indica la fase processuale in cui il documento o l’atto è stato creato o prodotto; iv) il ricorso è accompagnato da un fascicoletto che contiene, ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c., gli atti, i documenti, i contratti o gli accordi collettivi cui si fa riferimento nel ricorso. Orbene, nel caso di specie, parte ricorrente riporta in nota i passaggi della ctu, ma inammissibilmente non dà conto di quanto ritenuto dal giudice di primo grado. Infine, il motivo è inammissibile in quanto con esso sollecita sostanzialmente questa Corte a procedere ad una rivalutazione nel merito (accertamento delle cause dei danni ed effetti delle infiltrazioni nell’appartamento della Nola), che è invece preclusa in sede di legittimità. 2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia Omesso esame atti e documenti suaccertamento e quantificazione dei danni. Diritto di rivalsa o di regresso. Interruzione casuale. Violazione e falsa applicazione di legge, in relazione agli artt. cc 2697 (onere della prova); artt. cpc 32 (cause di garanzia), 106 (intervento su istanza di parte), 112 (corrispondenza), 113 (pronunzia secondo diritto), 115 (disponibilità delle prove); art. att. cpc 118 (motivazione); 111 costit. (motivazione); con riferimento all’art. 360 n. ri 3, 4, 5 cpc. nella parte in cui la corte territoriale, rigettando il primo ed il sesto motivo del suo appello (attinenti all’accertamento dei danni e alla quantificazione degli stessi), ha affermato: - l’appellante non fa altro che ritrascrivere (perché lo aveva già fatto in prime cure) le osservazioni del suo consulente di parte alla bozza di relazione del consulente d’ufficio, alle quali rispose quest’ultimo con la relazione definitiva. Il primo giudice ha già precisato di aver aderito a siffatte conclusioni definitive del consulente d’ufficio e quindi non è ammissibile riproporre come motivo di gravame le già disattese osservazioni critiche del consulente di parte senza aggiungere nulla per confutare l’accertamento delle cause dei danni e gli effetti delle infiltrazioni nell’appartamento della Nola e la quantificazione delle opere di riparazione peraltro limitate a quelle porzioni effettivamente da riparare ; - Le censure sono talmente “ripetitive” che l ’ appellante si spinge sino al punto di riproporre le critiche alla quantificazione dei danni agli arredi, che il primo giudice ha escluso perché si trattava di beni non appartenenti alla Nola (ma alla figlia come emerso dalle deposizioni testimoniali), concludendo inammissibilmente (per difetto di interesse) per una conferma della sentenza impugnata sul punto . Il secondo motivo è anch’esso inammissibile per i profili indicati nella disamina del primo motivo. In particolare, la violazione delle prescrizioni di cui all’art. 366, n. 6, va ravvisata nel fatto che parte ricorrente si riferisce ad un presunto diritto di rivalsa o di regresso che egli avrebbe nei confronti degli eredi Magliulo, già conduttori dei locali di sua proprietà, senza precisare le ragioni giuridiche sulle quali detto diritto dovrebbe essere configurabile e, soprattutto,senza specificare quandoe in quali termini le avrebbe sottoposte ai giudici del merito. 1.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia: Inesistenza di un bene danneggiato legittimo, illeceità della modifica della destinazione. Violazione e falsa applicazione di legge, in relazione agli artt. cc 810 (dei beni in generale, nozione), 1173 (fonti delle obbligazioni), 1343 (causa illecita), 1344 (contratto in frode alla legge), 1345(motivo illecito); artt. cpc 112 (corrispondenza), 113 (pronunzia secondo diritto); art. att. cpc 118 (motivazione); 1116 costit. (motivazione); con riferimento all’art. 360 n. ri 3, 4 cpc. nella parte in cui la corte territoriale, rigettando il secondo motivo del suo atto di appello, ha affermato che: Se è vero che il mutamento di destinazione d’uso, da locale accessorio o pertinenza a vano abitabile,attuabile con un intervento di tipo ristrutturativo, presenta carattere urbanisticamente rilevante, così da richiedere il permesso di costruire per la sua esecuzione, essendo del tutto assimilabile a uncambio di categoria riconducibile all’art. 23 ter, comma 1, d.P.R. n. 380/2001 e all’art. 2, comma 7, l. reg. Campania n. 19/2001, come tale avente rilevanza urbanistica ai sensi del punto 39 della TabellaA - Edilizia allegata al decreto SCIA 2 - d.lgs. n. 222/2016 (T.A.R. Napoli, Campania, sez. VIII, 14/05/2020, n.1798), è altrettanto vero che il bene giuridico (cioè i locali a prescindere dalla loro destinazione urbanistica) è stato danneggiato dalle infiltrazioni d’acqua provenienti dal piano superiore e perciò è configurabile un «danno ingiusto» risarcibile ai sensi dell’art. 2043 c.c. per ilquale si intende la perdita economica ingiusta, ovvero verificatasi con modalità contrarie al diritto; ne consegue, quindi, che la Nola, proprietaria dei locali danneggiati ed indipendentemente dal mutamento abusivo della loro destinazione, ha agito ex artt. 2043-2051 per ottenere il risarcimento dei danni consistiti nelle spese di riparazione delle porzioni interessate dalle infiltrazioni di acqua provenienti dal piano superiore di proprietà del Monteleone . Il motivo è inammissibile e comunque infondato. È inammissibile, in quanto il ricorrente in primo grado (né in comparsa di costituzione e risposta, né con il successivo atto di chiamata in causa dei terzi e neppure nel termine di cui all’art. 183 comma sesto numero 1 c.p.c.) non risulta – in base agli atti legittimamente esaminabili da questa Corte – avere mai eccepito l’irrisarcibilità dei danni a causa dell’abusivo mutamento di destinazione del locale della Nola da cantina a vano abitabile, ma ha chiesto di escludere i danni riferiti a beni (opere, impianti o arredi) illegittimi per quanto hanno indotto una modificazione della destinazione di uso della cantina . Tale eccezione, in base a quanto risulta dal ricorso (non potendo eventuali sue lacune essere colmate da alcun atto successivo), è stata per la prima volta proposta nel presente giudizio di legittimità. Invero, contrariamente a quanto ritiene il ricorrente, in linea astratta nulla vieta che sia configurabile una responsabilità ex art. 2043 c.c. anche nel caso in cui il bene, oggetto dei danni, di cui taluno chieda il risarcimento, sia da considerarsi illecito per effetto di un suo mutamento di destinazione. Tanto più se - come nel caso di specie, dove sono stati riconosciuti solo i dannialle strutture - i danni non sono strettamente collegati all’abuso. 1.4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia: Caso fortuito, fatto del terzo o deldanneggiato, forza maggiore. interruzione casuale. Violazione e falsa applicazione di legge, in relazione agli artt. cc 2051 (danno cagionato da cose incustodia); artt. cpc 112 (corrispondenza), 113 (pronunzia secondo diritto); art. att. cpc 118(motivazione); 1116 costit. (motivazione); con riferimento all’art. 360 n.ri3, 4 cpc. nella parte in cui la corte territoriale, rigettando il quinto motivo del suo atto appello, ha affermato (pp. 6-8): - In caso di sinistro come nella specie avvenuto all’interno o nell’ambito della cosa in custodia (impianto idrico - potabile a servizio dell’appartamento del Monteleone), dei danni conseguenti ad omessa oinsufficiente relativa manutenzione, il proprietario o il custode (tale essendo anche il possessore, il detentore e il concessionario) risponde ex art. 2051 c.c., in ragione del particolare rapporto con la cosa che al medesimo deriva dalla disponibilità e dai poteri di effettivo controllo sulla medesima, salvo che dalla responsabilità presunta a suo carico si liberi dando la prova del fortuito. …. omissis … Orbene, rimanendo sul piano della disamina delle mere allegazioni dell’appellante, non costituisce di certo una esimente la circostanza che l’appartamento avrebbe potuto essere disabitato (n. 1); l’appartamento del Magliulo era comunque abitato dalla Aliberti e comunque non è un’esimente che l’impianto idrico avrebbe potuto essere disabitato (n. 2); la Nola aveva diritto di godere del locale e, indipendentemente dall’abusivo mutamento di destinazione d’uso, di allacciarsi alla condotta idrica condominiale e, comunque, tali condotte non costituiscono esimente della responsabilità dell’appellante, né concorso di colpa della danneggiata (nn. 3 e 4) . Il motivo è infondato. Invero, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., sul danneggiato incombe l’onere di provare il nesso eziologico tra la res e l’evento lesivo; mentre sul custode grava la prova liberatoria costituita dall’esistenza di un fattore esterno (caso fortuito, fatto del terzo e forza maggiore), idoneo ad interrompere il nesso causale. Dando applicazione a tale principio, la corte territoriale ha ritenuto che il Monteleone, quale proprietario (e, quindi, custode) della res, non ha provato l’esistenza di detto fattore esterno, non essendo tale la circostanza che l’appartamento avrebbe potuto essere disabitato e l’impianto idrico disabilitato. A fronte di tale statuizione contenuta nella sentenza impugnata, parte ricorrente inammissibilmente omette di indicare, nel ricorso (solo a rilevare a tal fine), quali mezzi istruttori aveva richiesto per fornire la necessaria prova liberatoria. 1.5. Con il quinto motivo il ricorrente denuncia: Obbligo degli eredi Magliulo nondella sola Alberti. Violazione e falsa applicazione di legge, in relazione agli artt. cc 1294 (solidarietà tra condebitori),1316 (obbligazioni indivisibili), 1317 (disciplina delle obbligazioni indivisibili), 1318 (indivisibilità nei confronti degli eredi); artt. cpc 112 (corrispondenza), 113 (pronunzia secondo diritto); art. att. cpc 118 (motivazione); 111 Costit. (motivazione); con riferimento all’art. 360 n.ri 3, 4 cpc. nella parte in cui la corte territoriale, rigettando il settimo motivo del suo atto di appello, ha affermato: …come precisato nel capo della sentenza impugnata (non specificamente censurato sul punto) responsabile della manutenzione dell’impianto idrico a servizio dell’appartamento del Magliulo era ed è appunto il proprietario, sicché non rilevano affatto i pretesi comportamenti degli eredi Magliulo in ordine ai rapporti con il proprietario afferenti alla detenzione dell’appartamento . Il motivo è inammissibile. La qualità di proprietario dell’appartamento in capo al Monteleone lo ha idoneamente costituito responsabile della manutenzione dell’impianto idrico a servizio dell’appartamento. Rispetto a tale statuizione di nessuna rilevanza nei rapporti coi danneggiati sono i comportamenti eventualmente tenuti dagli eredi Magliulo con riferimento ai rapporti con il Monteleone in relazione alla detenzione dell’appartamento. Al riguardo, sul solco di quanto affermato da Cass. n. 30729/2019, si ribadisce che: a) in generale, in tema di danni causati a terzi da cose in custodia ai sensi dell’art. 2051 c.c., originati da un immobile condotto in locazione, sussiste la responsabilità del proprietario ove detti danni siano derivati da vizio strutturale del bene, che investa le mura od impianti ivi conglobati, dovendosi presumere che il conduttore sia stato immesso in queste condizioni nella disponibilità della “res locata”; b) tuttavia, la riconducibilità del menzionato vizio alle anomale iniziative dello stesso conduttore può assumere rilievo qualora (ipotesi questa che non ricorre nel caso di specie, ndr) essa sia dimostrata dal proprietario ai fini della rivalsa o quale caso fortuito, idoneo ad esonerare il locatore da responsabilità, ma solo nei limiti, tipici del “fatto del terzo”ex art. 2051 c.c., in cui tale riconducibilità, rivelandosi come autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, risulti dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell’evento lesivo (in senso analogo, vedi anche, più di recente,Cass. n. 10983/23).1.6. Con il sesto motivo il ricorrente denuncia: Contraddittorio con il condominio.Violazione e falsa applicazione di legge, in relazione agli artt. cpc 100 (interesse a agire), 101 (principio del contraddittorio), 102 (litisconsorzio necessario), 105 (intervento volontario), 106 (interventosu istanza di parte), 112 (corrispondenza), 113 (pronunzia secondo diritto); art. att. cpc 118(motivazione); 111 costit. (motivazione); con riferimento all’art. 360 n.ri 3, 4 cpc. nella parte in cui la corte territoriale, dichiarando inammissibile l’ottavo motivo del suo atto di appello, ha affermato che: Se è vero che la motivazione della declaratoria di nullità della chiamata in causa del Condominio di via Manzoni n. 140 è contraddittoria laddove si afferma che il condominio si era difeso nel merito e quindi aveva avuto modo di comprendere l ’ oggetto ed il petitumdella domanda, è altrettanto vero che l ’ appellante, essendosi limitato a censurare solo il profilo formale del vizio motivazionale della pronuncia di nullità senza specificare le ragioni che avrebbero dovuto comportare l’accoglimentodella sua domanda di “determinare l ’ esatto ammontare dei danni ripartendoli secondo il grado diresponsabilità ed eventualmente secondo le quote condominiali”, non ha un concreto interesse allariforma della sentenza sulla questione della nullità della domanda nei confronti del Condominio . Il motivo è inammissibile e comunque, come formulato, infondato. È inammissibile, in quanto il Monteleone non specifica dove nel corso del giudizio di merito avrebbe esposto le ragioni per le quali avrebbe dovuto essere accolta la sua domanda di determinare l’esatto ammontare dei danni ripartendoli secondo il grado di responsabilità ed eventualmente secondo le quote condominiali. Ed è infondato, in quanto il ricorrente in sede di appello si era lamentato della intervenuta declaratoria di nullità del suo atto di chiamata in causa del Condominio. La corte territoriale ha ritenuto che il Monteleone non avesseinteresse alla riforma della questione della nullità della domanda nei confronti del Condominio per essersi limitato a censurare soltanto il profilo formale del vizio motivazionale della pronuncia di nullità. Invero, entrambi i giudici di merito, esaminando la domanda nel merito, hanno escluso qualsivoglia responsabilità del condominio in ordine all’origine ed alla causazione dei danni per cui è ricorso, 1.7. Con il settimo motivo il ricorrente denuncia: Contraddittorio con i condominiNeri-Pittore e vincolo pertinenziale. Violazione e falsa applicazione di legge, in relazione agli artt. cc 817 e 1027 (pertinenze, servitù); artt. cpc 100 (interesse a agire), 101 (principio del contraddittorio), 102 (litisconsorzio necessario), 105 (intervento volontario), 106 (intervento su istanza di parte), 112 (corrispondenza), 113 (pronunzia secondo diritto); art. att. cpc 118 (motivazione); 111 costit. (motivazione); con riferimento a art. 360 nn. 3, 4 cpc. nella parte in cui la corte territoriale, esaminando il nono motivo del suo atto di appello, ne ha affermato l’infondatezzanei sensi di cui appresso: …anche se la motivazione della pronuncia diinammissibilità della domanda di nullità anche solo parziale dell’atto di compravendita della cantina in questione per carenza di interesse ad agire del Monteleone, deve essere corretta. …. omissis … Ciò detto è evidente che il vincolo di pertinenzialità programmaticamente dichiarato dalla sola acquirente Nola (e cioè di adibire la cantinola acquistata e sita in via Manzoni civico 140, a pertinenzadell’appartamento in via Pascoli n.73) e di fatto non attuato atteso il pacifico (perché non contestato eriscontrato dal consulente) mutamento della destinazione della cantina a mini appartamento, giammai può comportare la pretesa nullità integrale e nemmeno parziale (della sola dichiarazione didestinazione della Nola) dell’atto di compravendita. Quindi deve essere rigettato il motivo di gravame in esame anche se con la diversa ragione di rigetto della domanda di nullità integrale o parziale dell’atto di compravendita predetto, proposta nei confronti della Nola e dei coniugi Neri-Pittore . Il motivo non è fondato. Invero, il ricorrente reitera nei confronti dei coniugi Neri-Pittore richieste che esulano da qualsivoglia prospettiva estensiva della causa petendidel giudizio di merito (e cioè dai lamentati danni da infiltrazioni e dalle relative responsabilità in ordine alla provenienza delle stesse). L’unico elemento di collegamento con l’azione promossa potrebbe ravvisarsi nell’avvenuta alienazione da parte dei predetti coniugi in favore della Nola del locale cantinola, sito all’interno del condominio, già interessato dai fenomeni infiltrativi, con atto del 25 febbraio 2010. Senonché, in disparte la considerazione che tale locale è stato verosimilmente alienato nello stato di fatto e di diritto in cui si trovava al momento della stipula, resta tuttavia il fatto che il Monteleone, essendo terzo rispetto a detto contratto, non ha alcun interesse ad agire ai fini della declaratoria della sua nullità (totale o parziale). 1.8. Con l’ottavo motivo il ricorrente denuncia: Rimozione opere variazionedestinazione. Violazione e falsa applicazione di legge, in relazione all’artt. 12 d.l.g.cc (interpretazione dellalegge); agli artt. cc 869 (piani regolatori), 872 (violazione delle norme edilizie), 873 (distanze nelle costruzioni); D.M. 1411/1968 art.9 (limiti di distanza tra i fabbricati); artt. cpc 112 (corrispondenza), 113 (pronunzia secondo diritto); art. att. cpc 118 (motivazione); costit. artt. 32 (tutela della salute),111 (motivazione); con riferimento all ’ art. 360 n.ri 3, 4 cpc. nella parte in cui la corte territoriale, rigettando il decimo motivo del suo atto di appello, ha affermato che: … per nessuna delle ragioni giuridiche peraltro inammissibilmente prospettate per la prima volta solo con l’atto di appello, il Monteleone ha diritto e può pretendere dalla Nola la rimozione delle opere, servizi e arredi non rientranti nella destinazione d’uso della cantina. Non si tratta di richiesta di danni ripetibili in caso di illecito edilizio (art.872 c.c.), né di illecito urbanistico ossia di violazione di regole urbanistiche concernenti le distanze tra le costruzioni. Non vi può essere lesione del decoro architettonico del caseggiato da parte del condomino che, purtrasformando un locale di proprietà esclusiva, ricorre solo ad opere interne senza variazione del volume del locale originario e quindi senza alterare esternamente l’edificio condominiale (Cassazione civil e, sez. VI, 30/01/2012, n. 1326). In mancanza di norme limitative contenute nel regolamento approvato da tutti i condomini, l’art. 1122 c.c. vieta solo di compiere, nella parte di proprietà esclusiva, opere che possano danneggiare le parti comuni dell’edificio ma non di mutare la destinazione d’uso della proprietà stessa (Cassazione civile, sez. II, 22/01/1985, n. 256), donde anche l’irrilevanza della pretesa insalubrità o inabitabilità dell ’ appartamento realizzato dalla Nola . Il motivo è inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] lamenta una violazione o falsa applicazione di legge in tema di rimozione (da parte della Nola) delle opere riferibili alla variazione di destinazione (e non rientranti nella destinazione di legge), ma inammissibilmente non precisa esattamente in quali termini avesse sottoposto tale questione all’esame della corte territoriale con l’atto di appello. 1.9. Con il nono motivo il ricorrentedenuncia: Condanna alle spese di causa.Violazione e falsa applicazione di legge, in relazione agli artt. cc 833 (atti d’emulazione); codice deont. forense artt. 1, 19 e 66; artt. cpc 88 (dovere di lealtà e probità), 91 (condanna alle spese) 96 (responsabilità aggravata), 112 (corrispondenza), 113 (pronunzia secondo diritto); art. att. cpc 118(motivazione); costit. artt. 2 (doveri inderogabili di solidarietà), 111 (giusto processo), 111(motivazione); con riferimento all’art. 360 n. ri 3, 4 cpc. nella parte in cui la corte territoriale, provvedendo sulle spese processuali, ha affermato che: Le spese del giudizio di appello, nella misura liquidata in dispositivo secondo i parametri di cui al d.m. n.55/14 per le cause di valore (indeterminato) sino a € 26.000,00, seguono la soccombenza dell’appellante nei confronti di tutti gli appellati con distrazione ai rispettivi procuratori, che ne hanno fatto richiesta ex art. 93 c.p.c. . Il motivo è infondato. Invero, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, la corte lo ha condannato alla rifusione delle spese processuali, in applicazione del principio della soccombenza, essendo risultato per l’appunto tale l’odierno ricorrente rispetto alle plurime richieste articolate in sede di merito nei confronti di molteplici parti. D’altronde, a fronte della chiamata in causa, gli eredi Magliulo, i coniugi Neri-Pittore ed il Condominio di via Manzoni non potevano che costituirsi per far valere le rispettive ragioni. 2. Al rigetto del ricorso conseguono la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore delle contropartiin relazione alla concreta attività defensionale espletata nel presente giudizio e, quanto al Condominio ed alle ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], con la chiesta attribuzione, nonché la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U.20 febbraio 2020 n. 4315). P.Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese del presente giudizio, spese che liquida:in favore del Condominio di via Manzoni 140, Napoli , in euro 3.200 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi in euro 200 ed agli accessori di legge, con attribuzione al difensore per dichiaratone anticipo; in favore di ciascuna delle altre tre parti resistenti ( [OSCURATO:PERSONA]; Silvana, Federico e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], nonché Giorgia e [OSCURATO:PERSONA], quanto a queste ultime con attribuzione al difensore per dichiaratone anticipo), in euro 2.500 per compens
Sentenza Cassazione n. 07812/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris