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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 207/2018

ECLI:EU:T:2018:928
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62017TJ0274 SENTENZA DEL TRIBUNALE (Nona Sezione) 13 dicembre 2018 ( *1 ) «Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di registrazione del marchio figurativo dell’Unione europea [OSCURATO:PERSONA] – Marchi anteriori denominativi e figurativi dell’Unione europea e segno non registrato utilizzato nel commercio e contenenti, tutti, l’elemento denominativo «monster» – Impedimenti alla registrazione relativi – Assenza di rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] – Assenza di rischio di associazione erronea – Articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 8, paragrafo 4, del regolamento 2017/1001) – Assenza di rischio di diluizione del marchio anteriore notorio – Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001)» Nella causa T‑274/17,

[OSCURATO:PERSONA]

, con sede a Corona, California ([OSCURATO:PERSONA] d’America), rappresentata da M.P.

Brownlow, solicitor, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) , rappresentato da D. Gája, in qualità di agente, convenuto, controinteressato nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO:

[OSCURATO:PERSONA]

, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Germania), avente ad oggetto il ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 13 dicembre 2016 (procedimento R 1062/2016-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], IL TRIBUNALE (Nona Sezione), composto da S. [OSCURATO:PERSONA], presidente, L. [OSCURATO:PERSONA] (relatore) e R. da [OSCURATO:PERSONA], giudici, cancelliere: E. Coulon visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 10 maggio 2017, visto il controricorso dell’EUIPO depositato presso la cancelleria del Tribunale il 5 luglio 2017, visto che le parti non hanno presentato, nel termine di tre settimane dalla notifica della chiusura della fase scritta del procedimento, domanda di fissazione di un’udienza, e avendo deciso, ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, di statuire omettendo la fase orale del procedimento, ha pronunciato la seguente Sentenza ( 1 ) Fatti [ omissis ] Conclusioni delle parti [ omissis ] In diritto [ omissis ] Sull’asserita violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 [ omissis ] Sull’asserita violazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 Sulla condizione vertente sull’esistenza di un legame tra i segni in conflitto [ omissis ] 82 (…)[L]a constatazione dell’assenza di un nesso tra i marchi in causa nella mente del pubblico di riferimento non può essere rimessa in discussione dall’argomento della ricorrente diretto a far valere che la commissione di ricorso avrebbe dovuto parimenti tenere in considerazione i prodotti per i quali il marchio figurativo anteriore dell’Unione europea [OSCURATO:PERSONA] non era notorio, come i prodotti «autoadesivi», «decalcomanie» e «trasferibili» di cui alla classe 16, contraddistinti da tale marchio anteriore.

Infatti, l’assenza della notorietà comporta che una condizione di applicazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 non è soddisfatta, e pertanto, nessun pregiudizio può essere arrecato al marchio anteriore in questione.

In altri termini, giacché la notorietà del marchio anteriore è una condizione necessaria per concludere che esiste uno dei pregiudizi di cui all’articolo 8, paragrafo 5, di tale regolamento, ivi compreso il pregiudizio al carattere distintivo del marchio anteriore conosciuto con il nome di diluizione del marchio, ne risulta che nessuno dei pregiudizi di cui alla suddetta disposizione può essere constatato per quanto riguarda i prodotti e servizi rispetto ai quali la condizione vertente sulla notorietà del marchio anteriore non è soddisfatta.

Pertanto, occorre respingere l’argomento sollevato dalla ricorrente nell’ambito del suo quarto motivo diretto a far valere che la commissione di ricorso avrebbe commesso un errore tenendo in considerazione, per dimostrare il legame tra i marchi in causa, esclusivamente i prodotti per i quali una notorietà del marchio anteriore era stata dimostrata. [ omissis ] Sull’asserita violazione dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009 [ omissis ] Sulle spese [ omissis ] Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Nona Sezione) dichiara e statuisce: 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese.

[OSCURATO:PERSONA]

da [OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 13 dicembre 2018. Firme [ omissis ] ( *1 ) Lingua processuale: l’inglese. ( 1 ) Sono riprodotti soltanto i punti della presente sentenza la cui pubblicazione è ritenuta utile dal Tribunale.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62017TJ0274 SENTENZA DEL TRIBUNALE (Nona Sezione) 13 dicembre 2018 ( *1 ) «Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di registrazione del marchio figurativo dell’Unione europea [OSCURATO:PERSONA] – Marchi anteriori denominativi e figurativi dell’Unione europea e segno non registrato utilizzato nel commercio e contenenti, tutti, l’elemento denominativo «monster» – Impedimenti alla registrazione relativi – Assenza di rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] – Assenza di rischio di associazione erronea – Articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 8, paragrafo 4, del regolamento 2017/1001) – Assenza di rischio di diluizione del marchio anteriore notorio – Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001)» Nella causa T‑274/17, [OSCURATO:PERSONA] , con sede a Corona, California ([OSCURATO:PERSONA] d’America), rappresentata da M.P. Brownlow, solicitor, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) , rappresentato da D. Gája, in qualità di agente, convenuto, controinteressato nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Germania), avente ad oggetto il ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 13 dicembre 2016 (procedimento R 1062/2016-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], IL TRIBUNALE (Nona Sezione), composto da S. [OSCURATO:PERSONA], presidente, L. [OSCURATO:PERSONA] (relatore) e R. da [OSCURATO:PERSONA], giudici, cancelliere: E. Coulon visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 10 maggio 2017, visto il controricorso dell’EUIPO depositato presso la cancelleria del Tribunale il 5 luglio 2017, visto che le parti non hanno presentato, nel termine di tre settimane dalla notifica della chiusura della fase scritta del procedimento, domanda di fissazione di un’udienza, e avendo deciso, ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, di statuire omettendo la fase orale del procedimento, ha pronunciato la seguente Sentenza ( 1 ) Fatti [ omissis ] Conclusioni delle parti [ omissis ] In diritto [ omissis ] Sull’asserita violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 [ omissis ] Sull’asserita violazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 Sulla condizione vertente sull’esistenza di un legame tra i segni in conflitto [ omissis ] 82 (…)[L]a constatazione dell’assenza di un nesso tra i marchi in causa nella mente del pubblico di riferimento non può essere rimessa in discussione dall’argomento della ricorrente diretto a far valere che la commissione di ricorso avrebbe dovuto parimenti tenere in considerazione i prodotti per i quali il marchio figurativo anteriore dell’Unione europea [OSCURATO:PERSONA] non era notorio, come i prodotti «autoadesivi», «decalcomanie» e «trasferibili» di cui alla classe 16, contraddistinti da tale marchio anteriore. Infatti, l’assenza della notorietà comporta che una condizione di applicazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 non è soddisfatta, e pertanto, nessun pregiudizio può essere arrecato al marchio anteriore in questione. In altri termini, giacché la notorietà del marchio anteriore è una condizione necessaria per concludere che esiste uno dei pregiudizi di cui all’articolo 8, paragrafo 5, di tale regolamento, ivi compreso il pregiudizio al carattere distintivo del marchio anteriore conosciuto con il nome di diluizione del marchio, ne risulta che nessuno dei pregiudizi di cui alla suddetta disposizione può essere constatato per quanto riguarda i prodotti e servizi rispetto ai quali la condizione vertente sulla notorietà del marchio anteriore non è soddisfatta. Pertanto, occorre respingere l’argomento sollevato dalla ricorrente nell’ambito del suo quarto motivo diretto a far valere che la commissione di ricorso avrebbe commesso un errore tenendo in considerazione, per dimostrare il legame tra i marchi in causa, esclusivamente i prodotti per i quali una notorietà del marchio anteriore era stata dimostrata. [ omissis ] Sull’asserita violazione dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009 [ omissis ] Sulle spese [ omissis ] Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Nona Sezione) dichiara e statuisce: 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese. [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 13 dicembre 2018. Firme [ omissis ] ( *1 ) Lingua processuale: l’inglese. ( 1 ) Sono riprodotti soltanto i punti della presente sentenza la cui pubblicazione è ritenuta utile dal Tribunale.
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