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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 43506/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/1/2022 della Corte di appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, intese ad evocare la lettura diretta delle fonti di prova da parte della Corte dì legittimità (motivo 1) e qualificazione giuridica del fatto, come reato ai sensi dell'art. 377 cod. pen., piuttosto che minaccia (art. 612 cod. pen.) (oggetto del motivo n. 2) a fronte della motivazione tutt'altro che illogica, anzi completa ed esauriente, della Corte di merito nella ricostruzione del fatto e delle modalità intimidatorie del Falsone, nel corso dell'udienza dibattimentale, e volta alla intimidazione di un teste; Ritenuto che sono manifestamente infondati i motivi sulla eccessività della pnea, mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e mancata esclusione della recidiva.

Con riguardo a tale ultimo profilo, la Corte di merito ha valorizzato quale sintomatica di persistente pericolosità sociale la ricaduta nel reato, in linea con i precedenti penali a carico.

Va, infine, rilevato che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai criteri enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. al pari della mancata applicazione delle generiche e che sono inammissibili censure che, nel giudizio di cassazione, mirino ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre in presenza delle ragioni illustrate nella sentenza impugnata che ha valorizzato la gravità del fatto-reato e il negativo giudizio sulla personalità dell'imputato; Consíderato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 17 ottobre 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/1/2022 della Corte di appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, intese ad evocare la lettura diretta delle fonti di prova da parte della Corte dì legittimità (motivo 1) e qualificazione giuridica del fatto, come reato ai sensi dell'art. 377 cod. pen., piuttosto che minaccia (art. 612 cod. pen.) (oggetto del motivo n. 2) a fronte della motivazione tutt'altro che illogica, anzi completa ed esauriente, della Corte di merito nella ricostruzione del fatto e delle modalità intimidatorie del Falsone, nel corso dell'udienza dibattimentale, e volta alla intimidazione di un teste; Ritenuto che sono manifestamente infondati i motivi sulla eccessività della pnea, mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e mancata esclusione della recidiva. Con riguardo a tale ultimo profilo, la Corte di merito ha valorizzato quale sintomatica di persistente pericolosità sociale la ricaduta nel reato, in linea con i precedenti penali a carico. Va, infine, rilevato che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai criteri enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. al pari della mancata applicazione delle generiche e che sono inammissibili censure che, nel giudizio di cassazione, mirino ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre in presenza delle ragioni illustrate nella sentenza impugnata che ha valorizzato la gravità del fatto-reato e il negativo giudizio sulla personalità dell'imputato; Consíderato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17 ottobre 2
Sentenza Cassazione n. 43506/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris