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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 22 febbraio 2022

Cassazione n. 13549/2022

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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.

R.G. 24986/2020 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato (PEC: aqs.rm(amailcert.avvocaturastato.it ) - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa giusta delega in atti dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]Elia (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) e [OSCURATO:PERSONA] (PEC: avvvincenzocoluccio(ffipuntopec.it) - con troricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell Lazio, sez. staccata di Latina n. 7191/19/19 depositata in data 20/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/02/2022 dal [OSCURATO:PERSONA] che: - la contribuente ricorreva avvero una cartella di pagamento per IRPEF 2005, 2006 e 2007 derivante dalla definitività di avvisi di accertamento non impugnati; - la CTP e la CTR rigettavano il ricorso; questa Corte annullava la pronuncia di secondo grado non avendo la CTR chiarito in quale situazione di irreperibiltà vertesse in concreto la contribuente, ai fini della regolarità della notifica; - riassunto il giudizio di fronte alla CTR del rinvio, questa accoglieva l'appello della contribuente; - ricorre a questa Corte l'Agenzia delle Entrate con atto affidato a due motivi; resiste con controricorso - illustrato da memoria - la sig. [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che: - il primo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, degli artt. 115, 116, 140 c.p.c. e degli artt. 2697 e 2700 c.c. in relazione all'art. 360 c. 1 n.3 c.p.c. per avere la CTR sia mancato di attribuire pubblica fede alla relata di notifica del messo, comprovante la regolarità della notifica stessa non avendo parte contribuente proposto querela di falso, sia erroneamente qualificato come relativa, anziché come assoluta, la irreperibilità del destinatario della notifica; il secondo motivo denuncia il medesimo vizio sotto il profilo dell'art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c.; - i motivi costituiscono diversi profili di una medesima censura e possono quindi esaminarsi congiuntamente; all'esito, risultano infondati; - in primo luogo, la CTR ha espressamente qualificato come relativa la irreperibilità della sig. [OSCURATO:PERSONA], in forza della documentazione anagrafica prodotta dalla quale si evince la sua residenza in Latina, strada dello Scopeto n. 3; - a fronte di ciò, dalla trascrizione della relata di notifica operata a pag. 11 del ricorso per cassazione si evince poi che il messo Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 notificatore non ha documentato l'esecuzione di alcuna ricerca della contribuente; questi unicamente riferisce lacontcamente che "all'indirizzo indicato è risultato sconosciuto/trasferito"; - come ancora di recente questa Corte ha chiarito (Cass. n. 9292/20218; Cass.Sez. 5, Ordinanza n. 19958 del 27/07/2018; Cass.Sez. 5, Sentenza n. 3378 del 12/02/2020) in tema di notificazione degli atti impositivi, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dall'art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973 in luogo di quella ex art. 140 c.p.c., il messo notificatore o l'ufficiale giudiziario devono svolgere ricerche volte a verificare l'irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest'ultimo non abbia più né l'abitazione né l'ufficio o l'azienda nel Comune già sede del proprio domicilio fiscale.» (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 2877 del 07/02/2018, ex plurimis).

Pertanto, «il ricorso alle formalità di notificazione di cui all'art. 143 c.p.c., per le persone irreperibili, non può essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l'ufficiale giudiziario dia espresso conto.» (Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 24107 del 28/11/2016).

Quanto poi alla specie delle ricerche che l'agente notificatore deve compiere, ed alla conseguente indicazione nella relata, è stato precisato che «in tema di notifica degli atti impositivi, la cd. irreperibilità assoluta del destinatario che ne consente il compimento ai sensi dell'art. 60, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, presupponeche nel Comune, già sede del domicilio fiscale dello stesso, il contribuente non abbia più abitazione, ufficio o azienda e, quindi, manchino dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l'atto: peraltro, il tipo di ricerche a tal fine demandato al notificatore non è indicato da alcuna norma, neppure quanto alle espressioni con le quali debba esserne documentato l'esito nella relata, purché dalla stessa se ne evinca Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 con chiarezza l'effettivo compimento.» (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 19958 del 27/07/2018); - tanto premesso, l'esame della relata della notifica eseguita dal messo notificatore, non contiene alcuna menzione di ricerche volte a verificare l'irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest'ultimo non avesse più né l'abitazione né l'ufficio o l'azienda nel Comune già sede del proprio domicilio fiscale, e che quindi le risultanza della certificazione anagrafica prodotta dal contribuente non corrispondessero, nei fatti, alla realtà. - in particolare, la relata non riferisce di alcuna ricerca relativa all'irreperibilità assoluta del destinatario presso la residenza anagrafica di quest'ultimo nel medesimo Comune, menzionata nello stesso atto e corrispondente a quella certificata.

Non risulta, quindi, che il messo abbia constatato in loco ed in punto di fatto l'eventuale divergenza dai dati anagrafici che attestavano formalmente la persistente residenza in loco del destinatario della notifica (cfr. (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 19958 del 27/07/2018, cit., in motivazione).

Tale inerzia totale (per come rilevabile dalla relata) del notificatore, in ordine alle ricerche indispensabili ai fini della legittima configurazione dell'irreperibilità assoluta, presupposto della notifica ex art. 60, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, determina la nullità di quest'ultima.

E, del resto, l'irreperibilità annotata, ai sensi dell'art. 9 legge 20 novembre 1982, n. 890, sul predetto avviso di ricevimento, quale indicazione del motivo del mancato recapito e della restituzione dell'invio al mittente in raccomandazione, cote< trascritta in ricorso per cassazione a pag. 11 dell'atto, non risulta a sua volta preceduta da alcuna ricerca; - il ricorso è quindi rigettato; - la soccombenza regola le spese; p.q.m.

Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 rigetta il ricorso; liquida le spese in euro 7.300,00 oltre a euro 200 per esborsi, spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA di legge che pone

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 24986/2020 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato (PEC: aqs.rm(amailcert.avvocaturastato.it ) - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa giusta delega in atti dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]Elia (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) e [OSCURATO:PERSONA] (PEC: avvvincenzocoluccio(ffipuntopec.it) - con troricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell Lazio, sez. staccata di Latina n. 7191/19/19 depositata in data 20/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/02/2022 dal [OSCURATO:PERSONA] che: - la contribuente ricorreva avvero una cartella di pagamento per IRPEF 2005, 2006 e 2007 derivante dalla definitività di avvisi di accertamento non impugnati; - la CTP e la CTR rigettavano il ricorso; questa Corte annullava la pronuncia di secondo grado non avendo la CTR chiarito in quale situazione di irreperibiltà vertesse in concreto la contribuente, ai fini della regolarità della notifica; - riassunto il giudizio di fronte alla CTR del rinvio, questa accoglieva l'appello della contribuente; - ricorre a questa Corte l'Agenzia delle Entrate con atto affidato a due motivi; resiste con controricorso - illustrato da memoria - la sig. [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che: - il primo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, degli artt. 115, 116, 140 c.p.c. e degli artt. 2697 e 2700 c.c. in relazione all'art. 360 c. 1 n.3 c.p.c. per avere la CTR sia mancato di attribuire pubblica fede alla relata di notifica del messo, comprovante la regolarità della notifica stessa non avendo parte contribuente proposto querela di falso, sia erroneamente qualificato come relativa, anziché come assoluta, la irreperibilità del destinatario della notifica; il secondo motivo denuncia il medesimo vizio sotto il profilo dell'art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c.; - i motivi costituiscono diversi profili di una medesima censura e possono quindi esaminarsi congiuntamente; all'esito, risultano infondati; - in primo luogo, la CTR ha espressamente qualificato come relativa la irreperibilità della sig. [OSCURATO:PERSONA], in forza della documentazione anagrafica prodotta dalla quale si evince la sua residenza in Latina, strada dello Scopeto n. 3; - a fronte di ciò, dalla trascrizione della relata di notifica operata a pag. 11 del ricorso per cassazione si evince poi che il messo Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 notificatore non ha documentato l'esecuzione di alcuna ricerca della contribuente; questi unicamente riferisce lacontcamente che "all'indirizzo indicato è risultato sconosciuto/trasferito"; - come ancora di recente questa Corte ha chiarito (Cass. n. 9292/20218; Cass.Sez. 5, Ordinanza n. 19958 del 27/07/2018; Cass.Sez. 5, Sentenza n. 3378 del 12/02/2020) in tema di notificazione degli atti impositivi, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dall'art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973 in luogo di quella ex art. 140 c.p.c., il messo notificatore o l'ufficiale giudiziario devono svolgere ricerche volte a verificare l'irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest'ultimo non abbia più né l'abitazione né l'ufficio o l'azienda nel Comune già sede del proprio domicilio fiscale.» (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 2877 del 07/02/2018, ex plurimis). Pertanto, «il ricorso alle formalità di notificazione di cui all'art. 143 c.p.c., per le persone irreperibili, non può essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l'ufficiale giudiziario dia espresso conto.» (Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 24107 del 28/11/2016). Quanto poi alla specie delle ricerche che l'agente notificatore deve compiere, ed alla conseguente indicazione nella relata, è stato precisato che «in tema di notifica degli atti impositivi, la cd. irreperibilità assoluta del destinatario che ne consente il compimento ai sensi dell'art. 60, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, presupponeche nel Comune, già sede del domicilio fiscale dello stesso, il contribuente non abbia più abitazione, ufficio o azienda e, quindi, manchino dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l'atto: peraltro, il tipo di ricerche a tal fine demandato al notificatore non è indicato da alcuna norma, neppure quanto alle espressioni con le quali debba esserne documentato l'esito nella relata, purché dalla stessa se ne evinca Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 con chiarezza l'effettivo compimento.» (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 19958 del 27/07/2018); - tanto premesso, l'esame della relata della notifica eseguita dal messo notificatore, non contiene alcuna menzione di ricerche volte a verificare l'irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest'ultimo non avesse più né l'abitazione né l'ufficio o l'azienda nel Comune già sede del proprio domicilio fiscale, e che quindi le risultanza della certificazione anagrafica prodotta dal contribuente non corrispondessero, nei fatti, alla realtà. - in particolare, la relata non riferisce di alcuna ricerca relativa all'irreperibilità assoluta del destinatario presso la residenza anagrafica di quest'ultimo nel medesimo Comune, menzionata nello stesso atto e corrispondente a quella certificata. Non risulta, quindi, che il messo abbia constatato in loco ed in punto di fatto l'eventuale divergenza dai dati anagrafici che attestavano formalmente la persistente residenza in loco del destinatario della notifica (cfr. (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 19958 del 27/07/2018, cit., in motivazione). Tale inerzia totale (per come rilevabile dalla relata) del notificatore, in ordine alle ricerche indispensabili ai fini della legittima configurazione dell'irreperibilità assoluta, presupposto della notifica ex art. 60, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, determina la nullità di quest'ultima. E, del resto, l'irreperibilità annotata, ai sensi dell'art. 9 legge 20 novembre 1982, n. 890, sul predetto avviso di ricevimento, quale indicazione del motivo del mancato recapito e della restituzione dell'invio al mittente in raccomandazione, cote< trascritta in ricorso per cassazione a pag. 11 dell'atto, non risulta a sua volta preceduta da alcuna ricerca; - il ricorso è quindi rigettato; - la soccombenza regola le spese; p.q.m. Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 rigetta il ricorso; liquida le spese in euro 7.300,00 oltre a euro 200 per esborsi, spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA di legge che pone
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