CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 37816/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo i [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Ancona, in data 21 marzo 2019, ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Pesaro, il 21 marzo 2018, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia in relazione al delitto di furto tentato di energia elettrica, aggravato dall'avere esercitato violenza sulle cose, contestato come commesso in Fano dal 14 maggio 2011 al 12 maggio 2016, con la recidiva specifica infraquinquennale. [OSCURATO:PERSONA] si addebita di avere, nella sua qualità di intestatario di una fornitura elettrica, tentato di sottrarre energia elettrica a beneficio di una pompa interrata di pertinenza dell'imputato, che lo stesso Garbatini aveva riferito di non avere potuto utilizzare in quanto guasta; era stato del resto accertato che il cavo collegato a detta pompa non prelevava energia elettrica al momento della verifica, sebbene esso costituisse un dispositivo in grado di escludere il conteggio dell'energia prelevata da parte del contatore, operando come un bypass che impediva la misurazione del dato. La lettura del consumo era ferma al 2010 (ossia a quando il precedente utente, [OSCURATO:PERSONA], aveva cessato il suo rapporto contrattuale). Pur non essendo stato accertato l'effettivo prelievo abusivo di energia elettrica, la Corte di merito, basandosi anche sulle dichiarazioni del Garbatini riferite de relato dal teste [OSCURATO:PERSONA], verificatore ENEL (ritenute utilizzabili), ha ritenuto che la condotta dell'imputato fosse univocamente diretta al prelievo abusivo di energia, con conseguente configurabilità del tentativo; é stata esclusa la configurabilità, nella specie, di un'ipotesi di desistenza attiva; é stata disattesa la richiesta di declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto; sono state concesse al Garbatini, per la sua condotta annmissiva, le attenuanti generiche, in regime di equivalenza. 2. Avverso la prefata sentenza ricorre il Garbatini, articolando tre motivi di doglianza. 2.1. Con il primo motivo il deducente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla carenza di prova circa l'idoneità degli atti integranti il delitto tentato: come rappresentato dal prevenuto ai verificatori, la pompa cui era allacciato il cavo non era funzionante, né vi era prova che lo stesso cavo fosse funzionante. E' quanto emerge dall'intero corso del giudizio di merito, non essendovi informazioni probatorie deponenti per l'idoneità di pompa e cavo al prelievo di corrente dalla rete ENEL. Richiama poi il ricorrente le regole stabilite dall'art. 192 cod.proc.pen. e quelle, ad esso correlate, di cui all'art. 546 cod.proc.pen., argomentando che dette regole sono state nella specie violate. 2.2. Con il secondo motivo il deducente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'invocata richiesta di accertamento della desistenza attiva, che la Corte di merito ha escluso ritenendo non bastevole la semplice interruzione della condotta criminosa ed occorrendo un quid pluris, ossia l'eliminazione delle conseguenze dell'azione criminosa. Di contro, osserva il ricorrente, l'accertamento era conseguenza della richiesta - avanzata dal prevenuto - di riallacciare l'utenza di cui al contatore de quo. 2.3. Con il terzo e ultimo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al diniego del riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, che la Corte di merito ha escluso sulla base di un generico riferimento ai precedenti del Garbatini e di un generico giudizio di non particolare tenuità della condotta. A fronte di ciò il ricorrente evidenzia che in primo luogo non vi fu alcun danno - nel senso che mancò qualsiasi prelievo di energia elettrica - con conseguente configurabilità di un'offesa di particolare tenuità; e che in secondo luogo non vi é stata alcuna specifica deduzione, da parte della Corte di merito, circa l'ostatività dei precedenti ascritti all'imputato, ma solo un astratto richiamo ai precedenti penali del Garbatini, senza alcuna indagine della personalità e della colpevolezza del medesimo: tutto ciò a fronte dell'assenza di un esame circa le modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo. 3. Si dà infine atto che il difensore dell'imputato ricorrente ha depositato memoria nella quale insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso é manifestamente infondato, oltreché propositivo di doglianze che si risolvono in una diversa prospettazione dei risultati istruttori, non consentita in sede di legittimità. Ed invero, la rimozione del contatore e l'applicazione del cavo alla morsettiera "ingresso ENEL", descritto a pagina 8 della sentenza impugnata, rende evidente la finalità di sottrazione di energia senza contabilizzazione della stessa, come del resto affermato dal teste [OSCURATO:PERSONA] che eseguì la verifica in loco; così come é evidente - per averlo riferito lo stesso Ugolini sulla base di ammissioni dello stesso imputato - che il cavo era destinato a collegarsi a una pompa di irrigazione, sebbene quest'ultima non fosse funzionante in occasione del controllo. Le dichiarazioni rese dal teste rendono evidente non solo l'univocità, ma anche l'idoneità della manomissione a prelevare abusivamente energia elettrica a beneficio del Garbatini e, in specie, della pompa interrata a lui riferibile, a nulla rilevando (come correttamente osservato dalla Corte dorica) il fatto che non sia 4 stata accertata la funzionalità del cavo e della pompa: all'osservazione dei giudici anconetani secondo cui la semplice riattivazione dell'erogazione di energia elettrica avrebbe consentito la sottrazione abusiva di energia può aggiungersi - sul piano della cosiddetta prova logica - che l'allaccio abusivo in favore della pompa di irrigazione nessun'altra funzione poteva avere che quella di sottrarre energia elettrica in caso di riattivazione dell'erogazione della stessa (per un'ipotesi affine vds. Sez. 5, Sentenza n. 392 del 17/10/2019, dep. 2020, Neri, Rv. 278320). E' poi appena il caso di osservare - in relazione alla dedotta violazione delle regole di valutazione delle prove articolata dal ricorrente - che, poiché la mancata osservanza di una norma processuale in tanto ha rilevanza in quanto sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come espressamente disposto dall'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., non é ammissibile il motivo di ricorso in cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., la cui inosservanza non é in tal modo sanzionata (da ultimo vds. Sez. 4, Sentenza n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191). 2. Quanto al secondo motivo di ricorso, anch'esso manifestamente infondato, é appena il caso di osservare che, nei reati di danno a forma libera (quale certamente é il delitto di furto), la desistenza può aver luogo solo nella fase del tentativo incompiuto, non essendo configurabile una volta che siano posti in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l'evento, rispetto ai quali può, al più, operare la diminuente per il cd. recesso attivo, qualora il soggetto tenga una condotta attiva che valga a scongiurare l'evento (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 18322 del 30/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269797; Sez. 5, Sentenza n. 50079 del 15/05/2017, Mayer e altro, Rv. 271435); nella specie, come correttamente osservato dalla Corte di merito, il ricorrente non aveva rimosso in alcun modo i dispositivi per l'allaccio abusivo, né aveva eliminato il bypass che gli avrebbe consentito di beneficiare dell'erogazione abusiva di corrente. 3. Quanto al terzo motivo, anch'esso manifestamente infondato, il percorso argomentativo della Corte distrettuale si sottrae alle censure del ricorrente: da un lato, infatti, gli stessi esiti sanzionatori confermati dalla Corte di merito, che si collocano ben al di sopra del minimo edittale, giustificano la valutazione di non particolare tenuità della condotta (operata dalla Corte di merito in relazione alla particolare insidiosità e alla natura fraudolenta della stessa); dall'altro i diversi precedenti penali anche specifici dell'imputato sono stati ritenuti ostativi al riconoscimento della causa di non punibilità in relazione al requisito della non abitualità, conformemente a quanto al riguardo affermato dalla giurisprudenza d legittimità, secondo la quale il presupposto ostativo del comportamento abituale ricorre quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, abbia commesso almeno altri due reati della stessa indole (Sez. U, Sentenza n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591; Sez. 6, Sentenza n. 6551 del 09/01/2020, Kostandin, Rv. 278347). 4. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in