Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 13566/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ale;sentite le conclusioni del Pubblico ministero in persona della [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso;sentite le conclusioni dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che, comparso anche in sostituzionedell’avv. [OSCURATO:PERSONA], ha insistito per l’accoglimento del ricorso, replicando alleconsiderazioni del pubblico ministero.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], parzialmenteaccogliendo l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avversol'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] l’1settembre 2025, ha confermato la custodia in carcere nella veste di indiziato per il reatodi partecipazione all’associazione ‘ndranghentista denominata cosca Piromallicontestata al capo 1) della incolpazione e ha annullato la medesima ordinanzalimitatamente al reato di violenza privata contestato al capo 34), per difetto di querela.2.

Avverso detta pronunzia la difesa dell’imputato ha proposto ricorso deducendodue motivi.2.1.

Violazione di legge, in particolare degli artt. 416-bis cod. pen., 273 e 292cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine al giudizio di gravità indiziaria riferitoalla condotta di partecipazione all'associazione mafiosa.[OSCURATO:PERSONA] è stato attinto dall’ordinanza cautelare il 24 settembre 2025 inqualità di partecipe ed esecutore delle direttive del capocosca [OSCURATO:PERSONA] esoggetto atto a garantire il controllo del territorio “attraverso la gestione mafiosa dellecompravendite tra privati che si attuavano mediante decisioni unilaterali in ordine alprezzo di vendita e alla scelta dell'acquirente e all’imposizione di una tangente”.Secondo la prospettazione accusatoria, [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato l'esecutore di unprogetto estorsivo protrattosi per due anni in relazione a dieci atti di compravendita,approfonditamente esposti nella ordinanza genetica da pagina 1561 a 1587.La ricostruzione del ruolo attribuito al [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla compravenditadei terreni del compendio ereditario della famiglia Genoese-Zerbi pari a circacinquantacinque ettari, in favore di [OSCURATO:PERSONA] si fonda su quattro conversazioniambientali per larga parte indecifrabili e le circostanze di contesto valorizzate dalTribunale non consentono di supplire a detta obiettiva carenza.Dopo avere fatto rinvio al tenore dell’ordinanza genetica, il Tribunale richiama amero titolo esemplificativo un incontro intercorso tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel corso delquale il primo riferiva che [OSCURATO:PERSONA] era interessato ad acquistare dieci ettari diterreno, naturalmente alle condizioni stabilite unilateralmente dalla cosca che ottenevadalla compravendita una tangente.In sostanza, l'ordinanza, a giudizio del ricorrente, si limita a riportare congetturee deduzioni formulate dal pubblico ministero, senza tuttavia indicare le fonti e i passaggilogici che chiariscono il nesso tra il contenuto della conversazione riportata a titolo diesempio e l'assunto del pubblico ministero e circa il versamento in contanti del pizzo.Osserva di contro il ricorrente che, dal testo della conversazione intercettata,riportata per ampi stralci nel corpo del ricorso, risulta che [OSCURATO:PERSONA] viene criticato daparte del [OSCURATO:PERSONA] a causa della sua inerzia, perché non vorrebbe trattare con Auddinocon cui non ha buoni rapporti, e che [OSCURATO:PERSONA] comunque disponeva che Trimarchistabilisse il prezzo e sottolineasse all'[OSCURATO:PERSONA] che si trattava di una richiesta provenientedirettamente dal capo cosca.La difesa rileva che in assenza di specifici riscontri il provvedimento impugnatoassegna all'episodio un valore paradigmatico del meccanismo di illegale arricchimentodella cosca tramite l'intervento del [OSCURATO:PERSONA] che non è condivisibile.

Ed in effettil'ordinanza riconosce che le dieci vendite perfezionate il 29 novembre 2023 sono statestipulate a prezzo di mercato ma non ne desume, come avrebbe dovuto logicamentefare, l'assenza di una condotta penalmente rilevante da parte della cosca.L'ordinanza avrebbe, invece, dovuto spiegare come, nonostante lacorrispondenza dei prezzi pattuiti a quelli di mercato, si fosse realizzato l'interesse della‘ndrina [OSCURATO:PERSONA].Inoltre, il ricorrente rileva che la medesima ordinanza ha annullato la misuracautelare in relazione al reato di violenza privata aggravata dall'agevolazione mafiosa edal metodo mafioso, per assenza della condizione di procedibilità, e cioè la querela dellapersona offesa, ma ha utilizzato e valorizzato questo episodio come sintomatico dellaappartenenza di [OSCURATO:PERSONA] alla associazione mafiosa.Osserva tuttavia il ricorrente che il Tribunale afferma di condividere le valutazionidel GIP in ordine al capo 34 e ritiene sussistente l'aggravante del metodo mafioso manon dell'agevolazione, poiché non risulta che [OSCURATO:PERSONA] abbia agito su ordine delPiromalli e che questa condotta sia stata compiuta per avvantaggiare la consorteria etuttavia, nel contempo, in aperta contraddizione logica con quanto affermato, valorizzaquesta vicenda per desumerne la piena partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] all'associazionemafiosa, affermando che questa condotta palesa la volontà di svolgere un ruolonell'interesse della cosca, così incorrendo in una evidente contraddizione interna.2.2.

Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla esclusione dellaconfigurabilità del concorso esterno in associazione mafiosa da parte del [OSCURATO:PERSONA].Il Tribunale ha escluso la configurabilità del concorso esterno nei confronti delTrimarchi, sul rilievo che gli elementi acquisiti avrebbero palesato un grado di intraneitàpiù profondo e un livello di compenetrazione proprio del soggetto intraneo, ma si trattadi elementi che risultano inconcludenti rispetto alla diagnosi differenziale trapartecipazione e concorso esterno.A differenza dell'associato che vuole far parte dell'associazione col dolo specificodi perseguire ogni aspetto del suo programma criminale, il concorrente esterno agiscecon la consapevolezza e la volontà di arrecare un contributo sia pur parziale al sodalizio,pur restandone estraneo.A sostegno dell'assunto distintivo il ricorso valorizza una conversazione traPiromalli e Zito del 26 ottobre 2022 in cui il primo ricorda che [OSCURATO:PERSONA] si era rivolto alui per essere autorizzato a compiere attività che terzi gli avevano affidato in relazionealla compravendita del terreno Genoese-Zerbi.

I due interlocutori discutendo delleperplessità manifestate dal [OSCURATO:PERSONA] ritengono che questo voglia sottrarsi agli impegniassunti con [OSCURATO:PERSONA] e dal tenore della conversazione emerge la sostanzialeinadeguatezza dell'imprenditore, che non ha ancora concluso affari utili per la cosca.Osserva il ricorrente che, dal tenore della conversazione, si evince chiaramenteche questi svolgeva la sua attività di intermediazione su incarico di terzi e tale attività èdivenuta di interesse per la ‘ndrina, poiché ha chiesto l'autorizzazione mafiosa delPiromalli.

Ne consegue logicamente che il predetto non può ritenersi intraneo alla cosca.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità per i motivi che verranno espostidi seguito.Deve premettersi che il ricorso nel complesso formula motivi che si presentanoperlopiù come una reiterazione delle censure già esposte in sede di riesame.Occorre invece ribadire che, in tema di misure cautelari personali, allorché siadenunciato, con ricorso per cassazione, il vizio di motivazione del provvedimentoemesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi dicolpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione allapeculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudicedi merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermarela gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza dellamotivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni dellalogica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie.Giova poi ricordare che la pronuncia cautelare non è fondata su prove ma suindizi e tende all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificataprobabilità di colpevolezza (Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 215828 – 01).Nel caso di specie, i giudici del riesame hanno individuato e segnalato i diversielementi sulla base dei quali affermare la gravità indiziaria in ordine all’ipotesi delittuosa1.1.

Le censure formulate con il primo motivo sono generiche e reiterative e, nelcontempo, invocano una diversa ricostruzione in punto di fatto della vicenda che vedecoinvolto l’indagato, confrontandosi direttamente con il compendio intercettivo efornendo una diversa interpretazione delle registrazioni e del materiale raccolto, cheesula dal sindacato di questa Corte di legittimità.A sostegno di detta ricostruzione, il Tribunale ha valorizzato i numerosi contattie incontri con diversi esponenti della cosca, adottando un linguaggio criptico, chepresuppone la consapevole condivisione degli interlocutori (v. pagg. 13 e 14dell’ordinanza) e i reiterati colloqui riservati tra il ricorrente e il capo cosca [OSCURATO:PERSONA],svoltisi con modalità tese a garantire la segretezza del colloquio che gli altri esponentinon conoscevano.Nell'ambito di questa più ampia frequentazione, il Tribunale ha individuato lospecifico ruolo attribuito all'imputato nel settore delle compravendite immobiliaridesumendolo dal tenore di alcune conversazioni intercettate che, a prescindere da alcunitratti poco comprensibili, assumono un pregnante ed inequivoco significato, se inseritenel contesto ‘ndranghetista in cui si muove [OSCURATO:PERSONA] e lette alla luce delle finalitàperseguite dal predetto.Il ricorrente per un verso parcellizza la consistenza degli indizi che devono essereoggetto di valutazione globale, per altro non si confronta con la loro totalità e censuraalcuni profili dell’articolata motivazione resa dall’ordinanza cautelare ed elaborata dalTribunale, così incorrendo nel vizio di genericità.A mero titolo esemplificativo, va detto che l’asserzione che il prezzo degliimmobili compravenduti sarebbe congruo, non considera che il Tribunale ha precisatoche [OSCURATO:PERSONA] si inserisce nell’intermediazione immobiliare senza essere titolare diun’attività nel settore e consentendo alla cosca di trarre proventi illeciti e indebiti dalleQuanto alle critiche del Piromallli in ordine alla condotta del [OSCURATO:PERSONA], che avevaspeso il suo nome per rafforzare l’efficacia di una sua reprimenda, le stesse derivanodal pericolo di essere coinvolto nelle indagini e non dalla carenza del mandato o dellarelativa autorizzazione da parte del ricorrente.Non va peraltro trascurato che a pagina 18 il Tribunale ha altresì valorizzato laspecifica assistenza prestata in occasione del furto subìto dei frutti della azienda agricoladel [OSCURATO:PERSONA], da parte di esponenti della cosca al fine di risalire ai responsabili; si trattadi un elemento significativo per confermare il rapporto di intraneità del ricorrente cheusufruisce del patto di mutua assistenza che intercorre tra gli affiliati.Infine, non ricorre alcuna contraddizione logica nell’avere il Tribunale valorizzatoanche l'episodio da cui era scaturita l'imputazione di violenza privata aggravataritenendola una condotta sintomatica della sua intraneità al sodalizio, in quanto ilpredetto al fine di intimare alla persona offesa di tenersi lontano da un appezzamentodi terreno, spendeva il nome del capomafia.È vero che il GIP ha ritenuto che non sia stata dimostrata l'esistenza di un ordinedato al riguardo da [OSCURATO:PERSONA] ed ha pertanto escluso che la condotta sia stata compiutaper avvantaggiare la consorteria, tuttavia, l'episodio è stato valorizzato dal Tribunale apag. 20 per dimostrare l'attivismo del ricorrente nello spendere il nome del [OSCURATO:PERSONA] chenon può essere del tutto arbitrario e privo di legittimazione, poiché lo avrebbecertamente esposto a gravi ritorsioni.

In sostanza, il ricorrente ha agito nella convinzionedi potere spendere il nome del capocosca, in forza della sua intraneità, pur non essendostata raggiunta prova certa di un mandato specifico del [OSCURATO:PERSONA] a tale fine.1.2.

Quanto al secondo motivo, con cui si invoca la qualificazione della condottain concorso esterno, deve osservarsi che si tratta di censura priva di sostanzialeinteresse da parte del ricorrente poiché in sede cautelare detta diversa definizione delfatto ascritto all'imputato non inficerebbe la presunzione di sussistenza delle esigenzecautelari e di adeguatezza della misura custodiale, che non sono state neppure oggettodi contestazione da parte della difesa.Il Tribunale ha comunque esplicitamente respinto detta prospettazione sul rilievoche i plurimi elementi valorizzati e il ruolo delicato assunto dal [OSCURATO:PERSONA] in un settoredi interesse per la cosca, dimostrano un sistematico e non occasionale intervento afavore del sodalizio e la necessaria affectio societatis; si tratta di considerazioni immunidai vizi dedotti e comprovano l’ipotesi accusatoria.2.

In conclusione, per le ragioni sin qui rassegnate il ricorso deve esseredichiarato inammissibile.L’inammissibilità dell’impugnazione comporta la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammendeche si ritiene congruo liquidare in euro tremila.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1-ter disp. att. cod.proc. pen.Roma 18 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ale;sentite le conclusioni del Pubblico ministero in persona della [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso;sentite le conclusioni dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che, comparso anche in sostituzionedell’avv. [OSCURATO:PERSONA], ha insistito per l’accoglimento del ricorso, replicando alleconsiderazioni del pubblico ministero.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], parzialmenteaccogliendo l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avversol'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] l’1settembre 2025, ha confermato la custodia in carcere nella veste di indiziato per il reatodi partecipazione all’associazione ‘ndranghentista denominata cosca Piromallicontestata al capo 1) della incolpazione e ha annullato la medesima ordinanzalimitatamente al reato di violenza privata contestato al capo 34), per difetto di querela.2. Avverso detta pronunzia la difesa dell’imputato ha proposto ricorso deducendodue motivi.2.1. Violazione di legge, in particolare degli artt. 416-bis cod. pen., 273 e 292cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine al giudizio di gravità indiziaria riferitoalla condotta di partecipazione all'associazione mafiosa.[OSCURATO:PERSONA] è stato attinto dall’ordinanza cautelare il 24 settembre 2025 inqualità di partecipe ed esecutore delle direttive del capocosca [OSCURATO:PERSONA] esoggetto atto a garantire il controllo del territorio “attraverso la gestione mafiosa dellecompravendite tra privati che si attuavano mediante decisioni unilaterali in ordine alprezzo di vendita e alla scelta dell'acquirente e all’imposizione di una tangente”.Secondo la prospettazione accusatoria, [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato l'esecutore di unprogetto estorsivo protrattosi per due anni in relazione a dieci atti di compravendita,approfonditamente esposti nella ordinanza genetica da pagina 1561 a 1587.La ricostruzione del ruolo attribuito al [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla compravenditadei terreni del compendio ereditario della famiglia Genoese-Zerbi pari a circacinquantacinque ettari, in favore di [OSCURATO:PERSONA] si fonda su quattro conversazioniambientali per larga parte indecifrabili e le circostanze di contesto valorizzate dalTribunale non consentono di supplire a detta obiettiva carenza.Dopo avere fatto rinvio al tenore dell’ordinanza genetica, il Tribunale richiama amero titolo esemplificativo un incontro intercorso tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel corso delquale il primo riferiva che [OSCURATO:PERSONA] era interessato ad acquistare dieci ettari diterreno, naturalmente alle condizioni stabilite unilateralmente dalla cosca che ottenevadalla compravendita una tangente.In sostanza, l'ordinanza, a giudizio del ricorrente, si limita a riportare congetturee deduzioni formulate dal pubblico ministero, senza tuttavia indicare le fonti e i passaggilogici che chiariscono il nesso tra il contenuto della conversazione riportata a titolo diesempio e l'assunto del pubblico ministero e circa il versamento in contanti del pizzo.Osserva di contro il ricorrente che, dal testo della conversazione intercettata,riportata per ampi stralci nel corpo del ricorso, risulta che [OSCURATO:PERSONA] viene criticato daparte del [OSCURATO:PERSONA] a causa della sua inerzia, perché non vorrebbe trattare con Auddinocon cui non ha buoni rapporti, e che [OSCURATO:PERSONA] comunque disponeva che Trimarchistabilisse il prezzo e sottolineasse all'[OSCURATO:PERSONA] che si trattava di una richiesta provenientedirettamente dal capo cosca.La difesa rileva che in assenza di specifici riscontri il provvedimento impugnatoassegna all'episodio un valore paradigmatico del meccanismo di illegale arricchimentodella cosca tramite l'intervento del [OSCURATO:PERSONA] che non è condivisibile. Ed in effettil'ordinanza riconosce che le dieci vendite perfezionate il 29 novembre 2023 sono statestipulate a prezzo di mercato ma non ne desume, come avrebbe dovuto logicamentefare, l'assenza di una condotta penalmente rilevante da parte della cosca.L'ordinanza avrebbe, invece, dovuto spiegare come, nonostante lacorrispondenza dei prezzi pattuiti a quelli di mercato, si fosse realizzato l'interesse della‘ndrina [OSCURATO:PERSONA].Inoltre, il ricorrente rileva che la medesima ordinanza ha annullato la misuracautelare in relazione al reato di violenza privata aggravata dall'agevolazione mafiosa edal metodo mafioso, per assenza della condizione di procedibilità, e cioè la querela dellapersona offesa, ma ha utilizzato e valorizzato questo episodio come sintomatico dellaappartenenza di [OSCURATO:PERSONA] alla associazione mafiosa.Osserva tuttavia il ricorrente che il Tribunale afferma di condividere le valutazionidel GIP in ordine al capo 34 e ritiene sussistente l'aggravante del metodo mafioso manon dell'agevolazione, poiché non risulta che [OSCURATO:PERSONA] abbia agito su ordine delPiromalli e che questa condotta sia stata compiuta per avvantaggiare la consorteria etuttavia, nel contempo, in aperta contraddizione logica con quanto affermato, valorizzaquesta vicenda per desumerne la piena partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] all'associazionemafiosa, affermando che questa condotta palesa la volontà di svolgere un ruolonell'interesse della cosca, così incorrendo in una evidente contraddizione interna.2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla esclusione dellaconfigurabilità del concorso esterno in associazione mafiosa da parte del [OSCURATO:PERSONA].Il Tribunale ha escluso la configurabilità del concorso esterno nei confronti delTrimarchi, sul rilievo che gli elementi acquisiti avrebbero palesato un grado di intraneitàpiù profondo e un livello di compenetrazione proprio del soggetto intraneo, ma si trattadi elementi che risultano inconcludenti rispetto alla diagnosi differenziale trapartecipazione e concorso esterno.A differenza dell'associato che vuole far parte dell'associazione col dolo specificodi perseguire ogni aspetto del suo programma criminale, il concorrente esterno agiscecon la consapevolezza e la volontà di arrecare un contributo sia pur parziale al sodalizio,pur restandone estraneo.A sostegno dell'assunto distintivo il ricorso valorizza una conversazione traPiromalli e Zito del 26 ottobre 2022 in cui il primo ricorda che [OSCURATO:PERSONA] si era rivolto alui per essere autorizzato a compiere attività che terzi gli avevano affidato in relazionealla compravendita del terreno Genoese-Zerbi. I due interlocutori discutendo delleperplessità manifestate dal [OSCURATO:PERSONA] ritengono che questo voglia sottrarsi agli impegniassunti con [OSCURATO:PERSONA] e dal tenore della conversazione emerge la sostanzialeinadeguatezza dell'imprenditore, che non ha ancora concluso affari utili per la cosca.Osserva il ricorrente che, dal tenore della conversazione, si evince chiaramenteche questi svolgeva la sua attività di intermediazione su incarico di terzi e tale attività èdivenuta di interesse per la ‘ndrina, poiché ha chiesto l'autorizzazione mafiosa delPiromalli. Ne consegue logicamente che il predetto non può ritenersi intraneo alla cosca.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità per i motivi che verranno espostidi seguito.Deve premettersi che il ricorso nel complesso formula motivi che si presentanoperlopiù come una reiterazione delle censure già esposte in sede di riesame.Occorre invece ribadire che, in tema di misure cautelari personali, allorché siadenunciato, con ricorso per cassazione, il vizio di motivazione del provvedimentoemesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi dicolpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione allapeculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudicedi merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermarela gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza dellamotivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni dellalogica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie.Giova poi ricordare che la pronuncia cautelare non è fondata su prove ma suindizi e tende all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificataprobabilità di colpevolezza (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 215828 – 01).Nel caso di specie, i giudici del riesame hanno individuato e segnalato i diversielementi sulla base dei quali affermare la gravità indiziaria in ordine all’ipotesi delittuosa1.1. Le censure formulate con il primo motivo sono generiche e reiterative e, nelcontempo, invocano una diversa ricostruzione in punto di fatto della vicenda che vedecoinvolto l’indagato, confrontandosi direttamente con il compendio intercettivo efornendo una diversa interpretazione delle registrazioni e del materiale raccolto, cheesula dal sindacato di questa Corte di legittimità.A sostegno di detta ricostruzione, il Tribunale ha valorizzato i numerosi contattie incontri con diversi esponenti della cosca, adottando un linguaggio criptico, chepresuppone la consapevole condivisione degli interlocutori (v. pagg. 13 e 14dell’ordinanza) e i reiterati colloqui riservati tra il ricorrente e il capo cosca [OSCURATO:PERSONA],svoltisi con modalità tese a garantire la segretezza del colloquio che gli altri esponentinon conoscevano.Nell'ambito di questa più ampia frequentazione, il Tribunale ha individuato lospecifico ruolo attribuito all'imputato nel settore delle compravendite immobiliaridesumendolo dal tenore di alcune conversazioni intercettate che, a prescindere da alcunitratti poco comprensibili, assumono un pregnante ed inequivoco significato, se inseritenel contesto ‘ndranghetista in cui si muove [OSCURATO:PERSONA] e lette alla luce delle finalitàperseguite dal predetto.Il ricorrente per un verso parcellizza la consistenza degli indizi che devono essereoggetto di valutazione globale, per altro non si confronta con la loro totalità e censuraalcuni profili dell’articolata motivazione resa dall’ordinanza cautelare ed elaborata dalTribunale, così incorrendo nel vizio di genericità.A mero titolo esemplificativo, va detto che l’asserzione che il prezzo degliimmobili compravenduti sarebbe congruo, non considera che il Tribunale ha precisatoche [OSCURATO:PERSONA] si inserisce nell’intermediazione immobiliare senza essere titolare diun’attività nel settore e consentendo alla cosca di trarre proventi illeciti e indebiti dalleQuanto alle critiche del Piromallli in ordine alla condotta del [OSCURATO:PERSONA], che avevaspeso il suo nome per rafforzare l’efficacia di una sua reprimenda, le stesse derivanodal pericolo di essere coinvolto nelle indagini e non dalla carenza del mandato o dellarelativa autorizzazione da parte del ricorrente.Non va peraltro trascurato che a pagina 18 il Tribunale ha altresì valorizzato laspecifica assistenza prestata in occasione del furto subìto dei frutti della azienda agricoladel [OSCURATO:PERSONA], da parte di esponenti della cosca al fine di risalire ai responsabili; si trattadi un elemento significativo per confermare il rapporto di intraneità del ricorrente cheusufruisce del patto di mutua assistenza che intercorre tra gli affiliati.Infine, non ricorre alcuna contraddizione logica nell’avere il Tribunale valorizzatoanche l'episodio da cui era scaturita l'imputazione di violenza privata aggravataritenendola una condotta sintomatica della sua intraneità al sodalizio, in quanto ilpredetto al fine di intimare alla persona offesa di tenersi lontano da un appezzamentodi terreno, spendeva il nome del capomafia.È vero che il GIP ha ritenuto che non sia stata dimostrata l'esistenza di un ordinedato al riguardo da [OSCURATO:PERSONA] ed ha pertanto escluso che la condotta sia stata compiutaper avvantaggiare la consorteria, tuttavia, l'episodio è stato valorizzato dal Tribunale apag. 20 per dimostrare l'attivismo del ricorrente nello spendere il nome del [OSCURATO:PERSONA] chenon può essere del tutto arbitrario e privo di legittimazione, poiché lo avrebbecertamente esposto a gravi ritorsioni. In sostanza, il ricorrente ha agito nella convinzionedi potere spendere il nome del capocosca, in forza della sua intraneità, pur non essendostata raggiunta prova certa di un mandato specifico del [OSCURATO:PERSONA] a tale fine.1.2. Quanto al secondo motivo, con cui si invoca la qualificazione della condottain concorso esterno, deve osservarsi che si tratta di censura priva di sostanzialeinteresse da parte del ricorrente poiché in sede cautelare detta diversa definizione delfatto ascritto all'imputato non inficerebbe la presunzione di sussistenza delle esigenzecautelari e di adeguatezza della misura custodiale, che non sono state neppure oggettodi contestazione da parte della difesa.Il Tribunale ha comunque esplicitamente respinto detta prospettazione sul rilievoche i plurimi elementi valorizzati e il ruolo delicato assunto dal [OSCURATO:PERSONA] in un settoredi interesse per la cosca, dimostrano un sistematico e non occasionale intervento afavore del sodalizio e la necessaria affectio societatis; si tratta di considerazioni immunidai vizi dedotti e comprovano l’ipotesi accusatoria.2. In conclusione, per le ragioni sin qui rassegnate il ricorso deve esseredichiarato inammissibile.L’inammissibilità dell’impugnazione comporta la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammendeche si ritiene congruo liquidare in euro tremila. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1-ter disp. att. cod.proc. pen.Roma 18 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 13566/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris