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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 31465/2023

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA]. 77 ; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - controricorrente – avverso la sentenza n. 162/4/2020 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 10 gennaio 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 settembre2023 dal [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] RICORSOCon la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale del Lazio rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Roma cheaveva respinto il ricorso proposto dal contribuente contro il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso dell’IRAP versata per g li anni 2009 e 2010.

Avverso lasentenza della CTR il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorsoe successiva memoria.

Considerato che: Preliminarmente va rilevato che ilricorrente, ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ.,ha depositato atto di rinuncia al ricorso, con allegato atto di transazione, notificato all'Avvocatura Generale dello Stato in data 10 settembre 2021.

A seguito della intervenuta transazione e della successiva rinuncia al ricorso, va dichiarata l’estinzione del giudizio, con compensazione delle spese processuali.

La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass n. 25485 del 2018).

P.Q.M.

La Corte d ichiara l’estinzione del giudizio e compensa le spese processuali.

Così deciso in Roma, nella

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA]. 77 ; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - controricorrente – avverso la sentenza n. 162/4/2020 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 10 gennaio 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 settembre2023 dal [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] RICORSOCon la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale del Lazio rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Roma cheaveva respinto il ricorso proposto dal contribuente contro il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso dell’IRAP versata per g li anni 2009 e 2010. Avverso lasentenza della CTR il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso. Il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorsoe successiva memoria. Considerato che: Preliminarmente va rilevato che ilricorrente, ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ.,ha depositato atto di rinuncia al ricorso, con allegato atto di transazione, notificato all'Avvocatura Generale dello Stato in data 10 settembre 2021. A seguito della intervenuta transazione e della successiva rinuncia al ricorso, va dichiarata l’estinzione del giudizio, con compensazione delle spese processuali. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass n. 25485 del 2018). P.Q.M. La Corte d ichiara l’estinzione del giudizio e compensa le spese processuali. Così deciso in Roma, nella
Sentenza Cassazione n. 31465/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris