CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 07213/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 20056/2017 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Barsanti;– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura generale delloStato;– controricorrente –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaToscana, n. 232/01/2017, depositata in data 27 gennaio 2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 marzo 2026dal [OSCURATO:PERSONA].1. L’Agenzia delle entrate, [OSCURATO:PERSONA] di Lucca,emetteva, per quanto qui ancora rilevi, l’avviso di accertamento n.T8K05C301301/2013, con cui recuperava ad imposizione, a seguitoNumero registro generale 20056/2017Numero sezionale 2585/2026Numero di raccolta generale 7213/2026di indagini bancarie, ai fini IRPEF, maggior reddito (Euro 26.814,47)Data pubblicazione 25/03/2026di [OSCURATO:PERSONA].Il contribuente proponeva ricorso innanzi alla Commissionetributaria provinciale di Lucca, che annullava l’atto.2. L’Ufficio proponeva appello innanzi alla Commissionetributaria regionale della Toscana, che riformava la decisione diprime cure, ritenendo non provate le giustificazioni dei versamentifornite dal contribuente.3. Avverso la decisione della CTR ha proposto ricorso percassazione la parte privata, affidandosi a cinque motivi.L’Ufficio si è costituito con controricorso, eccependopreliminarmente l’inammissibilità dell’avversa impugnazione.È stata, quindi, depositata una proposta di definizioneaccelerata del giudizio dal seguente tenore:Il ricorso è totalmente inammissibile.Con riguardo a tutti i singoli motivi di impugnazione, mancanoin essi, anche solo da un punto di vista squisitamente grafico eformale, i requisiti minimi di ammissibilità di cui all’art. 366 primocomma, n. 4 cod. proc. civ. È pacifico, infatti, come in base alsuddetto articolo, il ricorso debba contenere, a pena diinammissibilità, i motivi per i quali si richiede la cassazione, aventicarattere di specificità, completezza e riferibilità alla decisioneimpugnata; ciò comporta l'esatta individuazione del capo dipronuncia impugnata e l'esposizione di ragioni che illustrino in modointelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi didiritto, ovvero le carenze della motivazione (Cass. n. 15517/2020).Ebbene, le critiche avverso la sentenza impugnata difettano disiffatti requisiti sotto molteplici profili. Ed invero non solo sono ingran parte sostanzialmente riferite ad un presunto ed erroneoapprezzamento degli elementi probatori (inammissibile in sede dilegittimità), ma sono altresì formulate sotto una molteplicità egenericità di profili spesso tra loro confusi, inestricabilmentecombinati, in gran parte non riconducibili ad alcuna specificaNumero registro generale 20056/2017Numero sezionale 2585/2026Numero di raccolta generale 7213/2026violazione o falsa applicazione di norme di diritto. Si tratta, quindi,Data pubblicazione 25/03/2026di censure non ontologicamente distinte dallo stesso ricorrente e,quindi, non autonomamente individuabili, senza un inammissibileintervento di selezione e ricostruzione del mezzo di impugnazione daparte di questa Corte (cfr. Cass. n. 16488/2024). Ed invece, ilrequisito di cui all’art. 366 c.p.c. è un requisito di contenuto-formadel ricorso, il quale deve consistere in una esposizione sufficiente agarantire alla Corte di Cassazione di avere una chiara e completacognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e delfatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suopossesso, compresa la stessa sentenza impugnata (cfr. ex plurimisCass. Ord. 7346/2024). Per tali ragioni l’esposizione cumulativa dellequestioni non è mai consentita ove rimetta, come nel caso di specie,al giudice di legittimità il compito dì isolare le singole censureteoricamente proponibili. Viceversa la formulazione del motivo devepermettere di cogliere con chiarezza le doglianze cumulate, sicchéqueste devono essere prospettate in maniera tale da consentirnel'esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbepotuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi (Cass.23/10/2018, n. 26790).Peraltro il ricorso, oltre che afflitto dal vizio di inammissibilitàdi cui si è detto, mira evidentemente ad una rivalutazione nel meritodei fatti di causa, parimenti inammissibile in questa sede.Il ricorrente ha chiesto fissarsi l’udienza di discussione dellacausa con istanza depositata il 05/12/2025, al fine di chiederel’estinzione del giudizio avendo ‘adempiuto al pagamento di quantooggetto del contenzioso con l’Agenzia delle Entrate’.È stata fissata l’adunanza camerale per il 19 marzo 2026.Il ricorrente ha depositato, in data 12 gennaio 2026, ladocumentazione attestante il pagamento di quanto chiestodall’Agenzia con l’intimazione fondata sulla sentenza della CTR.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 20056/2017Numero sezionale 2585/20261. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art.Numero di raccolta generale 7213/2026360, comma primo, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa appDlaictaa pzubibolincaezio ne 25/03/2026dell’art. 42 d.P.R. n. 600/1973 per avere la CTR escluso la nullitàdell'accertamento per la mancata allegazione della delega alfunzionario firmatario dell’atto.2. Con il secondo motivo deduce, sempre ai sensi dell’art. 360,comma primo, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazionedell’art. 32 d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 2727 c.c., per non avere laCTR fatto applicazione della sentenza n. 228/2014 della Cortecostituzionale.3. Con il terzo motivo lamenta, in relazione all’art. 360, commaprimo, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art.12, comma 2, l. 212/2000 per la mancata informazione alcontribuente delle fonti di innesco della verifica.4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce, ancora in relazioneall’art. 360, comma primo, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 38 d.P.R. n. 600/1973 per il mancatocontraddittorio.5. Con il quinto motivo, infine, solleva la questione dilegittimità costituzione dell’art. 12, comma 7, l. 212/2000.6. Preliminarmente va rilevato che il ricorrente, conl’opposizione formulata avverso la proposta di definizione accelerata,ha dichiarato (e provato) di aver pagato l’importo richiestodall’Ufficio con l’intimazione di pagamento emessa successivamentealla (e sulla base della) sentenza della CTR. Ha chiesto, quindi,dichiararsi l’estinzione del giudizio.L’istanza non può essere accolta.Preliminarmente la Corte rileva che il versamento della sommarichiesta dall’Ufficio con l’intimazione di pagamento (notificata il 3febbraio 2017) è intervenuto il 24 febbraio 2017, ovvero prima dellaproposizione del ricorso per cassazione (notificato il 20 luglio 2017).Non si comprende, quindi, come il detto pagamento possacomportare l’estinzione di un giudizio proposto successivamente.Numero registro generale 20056/2017Numero sezionale 2585/2026Numero di raccolta generale 7213/2026Tra l’altro, il pagamento di quanto riconosciuto nelle sentenzeData pubblicazione 25/03/2026di merito (nella specie, della CTR) non comporta automaticamentel’estinzione del giudizio, in quanto il pagamento può essereeffettuato dal contribuente onde evitare l’ulteriore aggravio di costied interessi nelle more della definitività della decisione di merito,senza rinuncia all’impugnativa delle sentenze di merito (come nellaspecie avvenuto).Piuttosto, al fine di ottenere l’estinzione del giudizio erasufficiente far scadere il termine di 40 giorni previsto dall’art. 380bis,comma 2, c.p.c., senza chiedere la decisione.7. Ad ogni modo la difesa del ricorrente ha chiesto dichiararsil’estinzione del giudizio; per questa via, può essere dichiarata lasopravvenuta inammissibilità del ricorso per difetto di interesse delricorrente, avendo il contribuente manifestato una volontàincompatibile con la pronuncia nel merito del ricorso.8. Le spese del presente grado restano a carico di chi le haanticipate.9. Non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento delc.d. doppio contributo unificato, siccome misura applicabile ai solicasi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e,pertanto, non suscettibile, per la sua natura latosensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra letante Cass. 18/01/2022, n. 1420).Numero registro generale 20056/2017Numero sezionale 2585/2026Numero di raccolta generale 7213/2026Data pubblicazione 25/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAComposta dagli Ill.mi Sigg.ri MagistratiOggetto: Indagini bancarie -IRPEF 2008 - Sentenza CTRsfavorevole al contribuente -Successiva intimazione dipagamento - Versamento di quantoMaria [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - dovut o - Successivo ricorso perDaniela Marconi - Consigliere - cassaRzi.oGne. N- P. D4A7 -8 O6p/p2o0si1zi7on e alsolo fine di chiedere l’estinzioneDanilo Chieca - Consigliere - del giu dizioSabrina Serrelli - Consigliere - AC – 19/03/2026Giuliano Tartaglione - Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 20056/2017 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Barsanti;– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura generale delloStato;– controricorrente –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaToscana, n. 232/01/2017, depositata in data 27 gennaio 2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 marzo 2026dal [OSCURATO:PERSONA].1. L’Agenzia delle entrate, [OSCURATO:PERSONA] di Lucca,emetteva, per quanto qui ancora rilevi, l’avviso di accertamento n.T8K05C301301/2013, con cui recuperava ad imposizione, a seguitoNumero registro generale 20056/2017Numero sezionale 2585/2026Numero di raccolta generale 7213/2026di indagini bancarie, ai fini IRPEF, maggior reddito (Euro 26.814,47)Data pubblicazione 25/03/2026di [OSCURATO:PERSONA].Il contribuente proponeva ricorso innanzi alla Commissionetributaria provinciale di Lucca, che annullava l’atto.2. L’Ufficio proponeva appello innanzi alla Commissionetributaria regionale della Toscana, che riformava la decisione diprime cure, ritenendo non provate le giustificazioni dei versamentifornite dal contribuente.3. Avverso la decisione della CTR ha proposto ricorso percassazione la parte privata, affidandosi a cinque motivi.L’Ufficio si è costituito con controricorso, eccependopreliminarmente l’inammissibilità dell’avversa impugnazione.È stata, quindi, depositata una proposta di definizioneaccelerata del giudizio dal seguente tenore:Il ricorso è totalmente inammissibile.Con riguardo a tutti i singoli motivi di impugnazione, mancanoin essi, anche solo da un punto di vista squisitamente grafico eformale, i requisiti minimi di ammissibilità di cui all’art. 366 primocomma, n. 4 cod. proc. civ. È pacifico, infatti, come in base alsuddetto articolo, il ricorso debba contenere, a pena diinammissibilità, i motivi per i quali si richiede la cassazione, aventicarattere di specificità, completezza e riferibilità alla decisioneimpugnata; ciò comporta l'esatta individuazione del capo dipronuncia impugnata e l'esposizione di ragioni che illustrino in modointelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi didiritto, ovvero le carenze della motivazione (Cass. n. 15517/2020).Ebbene, le critiche avverso la sentenza impugnata difettano disiffatti requisiti sotto molteplici profili. Ed invero non solo sono ingran parte sostanzialmente riferite ad un presunto ed erroneoapprezzamento degli elementi probatori (inammissibile in sede dilegittimità), ma sono altresì formulate sotto una molteplicità egenericità di profili spesso tra loro confusi, inestricabilmentecombinati, in gran parte non riconducibili ad alcuna specificaNumero registro generale 20056/2017Numero sezionale 2585/2026Numero di raccolta generale 7213/2026violazione o falsa applicazione di norme di diritto. Si tratta, quindi,Data pubblicazione 25/03/2026di censure non ontologicamente distinte dallo stesso ricorrente e,quindi, non autonomamente individuabili, senza un inammissibileintervento di selezione e ricostruzione del mezzo di impugnazione daparte di questa Corte (cfr. Cass. n. 16488/2024). Ed invece, ilrequisito di cui all’art. 366 c.p.c. è un requisito di contenuto-formadel ricorso, il quale deve consistere in una esposizione sufficiente agarantire alla Corte di Cassazione di avere una chiara e completacognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e delfatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suopossesso, compresa la stessa sentenza impugnata (cfr. ex plurimisCass. Ord. 7346/2024). Per tali ragioni l’esposizione cumulativa dellequestioni non è mai consentita ove rimetta, come nel caso di specie,al giudice di legittimità il compito dì isolare le singole censureteoricamente proponibili. Viceversa la formulazione del motivo devepermettere di cogliere con chiarezza le doglianze cumulate, sicchéqueste devono essere prospettate in maniera tale da consentirnel'esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbepotuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi (Cass.23/10/2018, n. 26790).Peraltro il ricorso, oltre che afflitto dal vizio di inammissibilitàdi cui si è detto, mira evidentemente ad una rivalutazione nel meritodei fatti di causa, parimenti inammissibile in questa sede.Il ricorrente ha chiesto fissarsi l’udienza di discussione dellacausa con istanza depositata il 05/12/2025, al fine di chiederel’estinzione del giudizio avendo ‘adempiuto al pagamento di quantooggetto del contenzioso con l’Agenzia delle Entrate’.È stata fissata l’adunanza camerale per il 19 marzo 2026.Il ricorrente ha depositato, in data 12 gennaio 2026, ladocumentazione attestante il pagamento di quanto chiestodall’Agenzia con l’intimazione fondata sulla sentenza della CTR.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 20056/2017Numero sezionale 2585/20261. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art.Numero di raccolta generale 7213/2026360, comma primo, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa appDlaictaa pzubibolincaezio ne 25/03/2026dell’art. 42 d.P.R. n. 600/1973 per avere la CTR escluso la nullitàdell'accertamento per la mancata allegazione della delega alfunzionario firmatario dell’atto.2. Con il secondo motivo deduce, sempre ai sensi dell’art. 360,comma primo, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazionedell’art. 32 d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 2727 c.c., per non avere laCTR fatto applicazione della sentenza n. 228/2014 della Cortecostituzionale.3. Con il terzo motivo lamenta, in relazione all’art. 360, commaprimo, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art.12, comma 2, l. 212/2000 per la mancata informazione alcontribuente delle fonti di innesco della verifica.4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce, ancora in relazioneall’art. 360, comma primo, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 38 d.P.R. n. 600/1973 per il mancatocontraddittorio.5. Con il quinto motivo, infine, solleva la questione dilegittimità costituzione dell’art. 12, comma 7, l. 212/2000.6. Preliminarmente va rilevato che il ricorrente, conl’opposizione formulata avverso la proposta di definizione accelerata,ha dichiarato (e provato) di aver pagato l’importo richiestodall’Ufficio con l’intimazione di pagamento emessa successivamentealla (e sulla base della) sentenza della CTR. Ha chiesto, quindi,dichiararsi l’estinzione del giudizio.L’istanza non può essere accolta.Preliminarmente la Corte rileva che il versamento della sommarichiesta dall’Ufficio con l’intimazione di pagamento (notificata il 3febbraio 2017) è intervenuto il 24 febbraio 2017, ovvero prima dellaproposizione del ricorso per cassazione (notificato il 20 luglio 2017).Non si comprende, quindi, come il detto pagamento possacomportare l’estinzione di un giudizio proposto successivamente.Numero registro generale 20056/2017Numero sezionale 2585/2026Numero di raccolta generale 7213/2026Tra l’altro, il pagamento di quanto riconosciuto nelle sentenzeData pubblicazione 25/03/2026di merito (nella specie, della CTR) non comporta automaticamentel’estinzione del giudizio, in quanto il pagamento può essereeffettuato dal contribuente onde evitare l’ulteriore aggravio di costied interessi nelle more della definitività della decisione di merito,senza rinuncia all’impugnativa delle sentenze di merito (come nellaspecie avvenuto).Piuttosto, al fine di ottenere l’estinzione del giudizio erasufficiente far scadere il termine di 40 giorni previsto dall’art. 380bis,comma 2, c.p.c., senza chiedere la decisione.7. Ad ogni modo la difesa del ricorrente ha chiesto dichiararsil’estinzione del giudizio; per questa via, può essere dichiarata lasopravvenuta inammissibilità del ricorso per difetto di interesse delricorrente, avendo il contribuente manifestato una volontàincompatibile con la pronuncia nel merito del ricorso.8. Le spese del presente grado restano a carico di chi le haanticipate.9. Non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento delc.d. doppio contributo unificato, siccome misura applicabile ai solicasi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e,pertanto, non suscettibile, per la sua natura latosensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra letante Cass. 18/01/2022, n. 1420). P.Q.MLa Corte dichiara l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 marzo 2026.Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA] RosaP.Q.MLa Corte dichiara l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 marzo 2026.Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]