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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 febbraio 2023

Cassazione n. 24827/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di GELAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette: le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso; le conclusioni scritte trasmesse nell'interesse della parte civile, che ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso; le note di replica trasmesse nell'interesse dell'imputato, con le quali si insiste per l'accoglimento del ricorso Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza del 15 settembre 2022 il Tribunale di Gela ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del 6 giugno 2022 con la quale il Giudice di pace di Gela aveva dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti in relazione al reato di diffamazione, perché estinto per intervenuta prescrizione.

2. Nell'interesse dell'imputato è stato richiesto al Tribunale di Gela di disporre la trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione, lamentando violazione di legge, in relazione all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. 3.

Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176: le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi inammissibile l'impugnazione; le conclusioni scritte nell'interesse della parte civile, trasmesse in data 13 febbraio 2023; le conclusioni scritte nell'interesse dell'imputato, con note di replica alla requisitoria del Procuratore generale.

Considerato in diritto

1. Qualificata la richiesta indirizzata al Tribunale di Gela come ricorso per cassazione, alla luce della oggettiva volontà impugnatoria espressa nell'interesse dell'imputato, si osserva che è esatto che la decisione del giudice di pace di proscioglimento può essere impugnata dall'imputato solo con ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 37, comma 2, d.lgs. 28 agosto 200C, n. 274.

Tuttavia, il giudice erroneamente investito dell'appello è tenuto, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. a trasmettere gli atti al giudice competente.

Ne discende che l'ordinanza del 15 settembre 2022 va annullata senza rinvio.

Qualificato l'originario atto di appello come ricorso per cassazione, esso va dichiarato inammissibile, dal momento che, decorso già in primo grado il termine di prescrizione e in assenza di rinuncia dell'imputato a valersi della causa estintiva, una diversa pronuncia di proscioglimento è consentita, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., solo nei casi di "evidenza" che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che non è previsto dalla legge come reato.

Al contrario, nell'atto di impugnazione si sviluppano una serie di opinabili considerazioni quanto all'esercizio del diritto (se non all'adempimento di un dovere) espresso dalla dichiarazione con la quale l'imputato aveva accostato la persona offesa a "personaggi vicini ad ambienti mafiosi e malavitosi" in ragione della dedotta illegittimità della sua assunzione e senza che emerga la correlazione tra la prima affermazione e la violazione di legge che sarebbe stata • consumata nel secondo caso, ossia senza che emerga la plausibile base fattuale giustificativa delle dichiarazioni lesive dell'altrui reputazione.

Ne discende che l'atto di impugnazione, con considerazioni generiche e assertive, si colloca al di fuori dello spettro applicativo che consente la prevalenza di una delle ricordate formule di proscioglimento sull'estinzione per prescrizione.

Tenuto conto del disposto annullamento senza rinvio dell'ordinanza del 15 settembre 2022, non ricorrono i presupposti per procedere alla condanna del ricorrente ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Del pari, non vanno liquidate le spese in favore della parte civile, dal momento che le conclusioni scritte non sono state trasmesse entro il quinto giorno antecedente all'udienza (termine previsto dall'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176), ma solo il 13 febbraio 2023.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza del Tribunale di Gela del 15 settembre 2022 e qualificato l'atto di appello avverso la sentenza del Giudice di pace di Gela del 6 giugno 2022 come ricorso per cassazione, lo dichiara inammissibile.

Nulla per le

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di GELAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette: le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso; le conclusioni scritte trasmesse nell'interesse della parte civile, che ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso; le note di replica trasmesse nell'interesse dell'imputato, con le quali si insiste per l'accoglimento del ricorso Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 15 settembre 2022 il Tribunale di Gela ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del 6 giugno 2022 con la quale il Giudice di pace di Gela aveva dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti in relazione al reato di diffamazione, perché estinto per intervenuta prescrizione. 2. Nell'interesse dell'imputato è stato richiesto al Tribunale di Gela di disporre la trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione, lamentando violazione di legge, in relazione all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176: le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi inammissibile l'impugnazione; le conclusioni scritte nell'interesse della parte civile, trasmesse in data 13 febbraio 2023; le conclusioni scritte nell'interesse dell'imputato, con note di replica alla requisitoria del Procuratore generale. Considerato in diritto 1. Qualificata la richiesta indirizzata al Tribunale di Gela come ricorso per cassazione, alla luce della oggettiva volontà impugnatoria espressa nell'interesse dell'imputato, si osserva che è esatto che la decisione del giudice di pace di proscioglimento può essere impugnata dall'imputato solo con ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 37, comma 2, d.lgs. 28 agosto 200C, n. 274. Tuttavia, il giudice erroneamente investito dell'appello è tenuto, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. a trasmettere gli atti al giudice competente. Ne discende che l'ordinanza del 15 settembre 2022 va annullata senza rinvio. Qualificato l'originario atto di appello come ricorso per cassazione, esso va dichiarato inammissibile, dal momento che, decorso già in primo grado il termine di prescrizione e in assenza di rinuncia dell'imputato a valersi della causa estintiva, una diversa pronuncia di proscioglimento è consentita, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., solo nei casi di "evidenza" che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che non è previsto dalla legge come reato. Al contrario, nell'atto di impugnazione si sviluppano una serie di opinabili considerazioni quanto all'esercizio del diritto (se non all'adempimento di un dovere) espresso dalla dichiarazione con la quale l'imputato aveva accostato la persona offesa a "personaggi vicini ad ambienti mafiosi e malavitosi" in ragione della dedotta illegittimità della sua assunzione e senza che emerga la correlazione tra la prima affermazione e la violazione di legge che sarebbe stata • consumata nel secondo caso, ossia senza che emerga la plausibile base fattuale giustificativa delle dichiarazioni lesive dell'altrui reputazione. Ne discende che l'atto di impugnazione, con considerazioni generiche e assertive, si colloca al di fuori dello spettro applicativo che consente la prevalenza di una delle ricordate formule di proscioglimento sull'estinzione per prescrizione. Tenuto conto del disposto annullamento senza rinvio dell'ordinanza del 15 settembre 2022, non ricorrono i presupposti per procedere alla condanna del ricorrente ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. Del pari, non vanno liquidate le spese in favore della parte civile, dal momento che le conclusioni scritte non sono state trasmesse entro il quinto giorno antecedente all'udienza (termine previsto dall'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176), ma solo il 13 febbraio 2023. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza del Tribunale di Gela del 15 settembre 2022 e qualificato l'atto di appello avverso la sentenza del Giudice di pace di Gela del 6 giugno 2022 come ricorso per cassazione, lo dichiara inammissibile. Nulla per le