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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 26642/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Corte d'appello di BariUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, dr.[OSCURATO:PERSONA], che si riporta alla requisitoria già depositata e conclude per ilrigetto del ricorso;udito il difensore,l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si riporta ai motivi ed insiste per l'accoglimento delricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari ha confermato lasentenza del Tribunale di Trani che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di cui agli artt. 624 e 625, n. 2 e n. 7, cod.pen., così riqualificata l’originaria imputazione, per essersi appropriato, dal 15maggio 2013 al 14 settembre 2016, di energia elettrica sottratta all'ENEL spamediante l'installazione di un bypass sul cavo di alimentazione del contatore perun ammontare complessivo stimato di circa euro

30.000.2. Il ricorso per cassazione nell’interesse del [OSCURATO:PERSONA], a firma dell’avvocatoNicola [OSCURATO:PERSONA], si articola in tre motivi.2.1.

Il primo motivo deduce violazione di legge in relazione all’art. 350cod. proc. pen. quanto all'utilizzabilità in dibattimento delle dichiarazionispontanee rese dall'indagato al momento dell'arresto.

Le dichiarazioni spontaneerese dal [OSCURATO:PERSONA] al momento dell'arresto costituirebbero un atto autonomorispetto al verbale di arresto, nel quale sarebbero confluite come mera ripetizione,e, come tali, avrebbero richiesto una specifica e autonoma acquisizione al fascicolodibattimentale, mai intervenuta: all'udienza del 3 novembre 2016 le partiavrebbero concordato l'acquisizione del solo verbale di arresto, senza alcunriferimento né consenso all'acquisizione delle dichiarazioni spontanee, che ai sensidell'art. 386 cod. proc. pen. non costituirebbero parte integrante di tale verbale.La Corte di appello, nel confermare la valorizzazione delle dichiarazioniautoaccusatorie, avrebbe richiamato la giurisprudenza di legittimità sul temadell'acquisizione del verbale delle dichiarazioni spontanee, principio che però nonmai correttamente avvenuta.

La portata probatoria delle dichiarazioni spontaneesarebbe pertanto limitata alla fase procedimentale, non avendo esse alcunaefficacia probatoria in dibattimento, tanto più che il [OSCURATO:PERSONA], in sede diinterrogatorio di convalida dell'arresto, avrebbe chiarito e ritrattato il contenutodelle proprie dichiarazioni autoaccusatorie, e che i Giudici del merito avrebberofondato il giudizio di colpevolezza esclusivamente su di esse senza valutare alcunaltro elemento probatorio, benché ulteriori prove fossero state ammesse.2.2.

Il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazionein relazione al travisamento della prova fornita in dibattimento.

La Corte avrebbefondato la pronuncia di condanna sull'unico elemento della piena e direttadisponibilità della masseria da parte del [OSCURATO:PERSONA], omettendo di considerare undato documentale con data certa, vale a dire il contratto di comodato d'usoregistrato all'Agenzia delle Entrate di Bari in data 5 luglio 2011, con il quale lamasseria era stata concessa in comodato alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] dall'8 giugno2011.

Tale dato troverebbe pieno riscontro nelle deposizioni dei testi De RosaGraziana e [OSCURATO:PERSONA], dai quali sarebbe altresì emerso che l'impianto elettricosarebbe stato attivato dal figlio di quest'ultima, tale [OSCURATO:PERSONA], e che ilcontratto sarebbe cessato nel luglio 2015.

Nondimeno, l'intestazione dellafornitura elettrica sarebbe appartenuta a tale [OSCURATO:PERSONA] e nonall'odierno ricorrente.2.3.

Il terzo motivo deduce violazione di legge in relazione all’art. 133cod. pen. in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche e, in via gradata, della conseguente sospensione condizionale dellapena.

La motivazione sarebbe illogica nella parte in cui nega le attenuantigeneriche attribuendo integralmente al [OSCURATO:PERSONA] il danno economico di euro30.000 senza considerare il periodo effettivo di sua disponibilità della masseria;contraddittoria nella parte in cui valorizza la personalità dell'imputato comeemergente dal certificato penale senza menzionare che l'ultimo fatto a luicontestato risalirebbe al 1996, né la sua collaborazione in sede di interrogatorio;e infine affetta da violazione di legge nella parte in cui ha dichiarato inammissibile,in quanto generica, la richiesta di concessione dei "benefici di legge" formulatadalla difesa, laddove per costante giurisprudenza di legittimità tale espressionevarrebbe univocamente a indicare la domanda di sospensione condizionale dellapena e di non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, conconseguente obbligo di motivazione per il giudice.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato.2.

Deve essere affrontata innanzitutto la questione posta dalla difesa delricorrente nel corso dell’udienza di trattazione orale, che ha invocato l’operativitàdell’immediata declaratoria della causa di non punibilità di cui all’art. 129, comma1, cod. proc. pen., a cagione della assunta mancanza della condizione diprocedibilità della querela, non presentata dalla persona offesa nel termine di tremesi dalla data di entrata in vigore del d. lgs. n. 150 del 2022, come previstodall’art. 85, comma 1, delle disposizioni transitorie del medesimo decreto.La richiesta difensiva prende le mosse dalla recente pronuncia delle SezioniUnite di questa Corte del 26 marzo 2026, di cui è nota, allo stato, l’informazioneprovvisoria, secondo la quale “in tema di furto, ove sia decorso il termine previstodall’art. 85, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 senza che sia stata propostaquerela, il giudice rileva immediatamente la mancanza di querela ai sensi dell’art.129 cod. proc. pen.”; con la conseguenza che, in assenza della formalizzazionedella condizione di procedibilità entro il termine del 30 marzo 2023, per i reatidivenuti perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioniintrodotte dalla c.d. riforma Cartabia, ed una volta spirato infruttuosamente dettotermine, al pubblico ministero non è consentito modificare l’imputazione inudienza, mediante la contestazione dell’aggravante ex art. 625, c. 1, n. 7 cod.pen., così da rendere il reato procedibile d’ufficio.Il difensore ha fatto invero presente che, nell’ambito dell’attuale processo, lapersona offesa non avrebbe depositato una rituale querela entro il termine impostodalla disciplina transitoria ed il pubblico ministero ha formulato la contestazionesuppletiva della circostanza aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. 7, cod.pen., relativa alla commissione del fatto su cose destinate a pubblica utilità, taleda determinare la perseguibilità ex officio del delitto contestato, solo in data 6novembre 2023, da ritenersi pertanto, secondo la prospettazione, tardiva etamquam non esset.La deduzione è però infondata, dal momento che la consultazione degli atti delfascicolo ha permesso di verificare che in data 14 settembre 2016 è statapresentata ai Carabinieri territorialmente competenti regolare “querela orale” daparte di un referente di E-Distribuzione, che ha denunciato ed esposto nel dettagliole circostanze relative all’accertamento della sottrazione di energia elettrica chehanno condotto all’immediato arresto in flagranza dell’imputato e allaquantificazione del danno economico procurato all’ente; in calce all’atto,compaiono gli avvisi attinenti alle facoltà processuali riconosciute alla personaoffesa che abbia presentato “denuncia/querela”.validità della querela presentata oralmente alla polizia giudiziaria a seguito diarresto in flagranza, la manifestazione di volontà della persona offesa di perseguirel'autore del reato è univocamente desumibile dall'espressa qualificazione dell'atto,formato su richiesta della persona offesa, come "verbale di ricezionedi querela orale" (Sez.2, n. 9968 del 02/02/2022, Saottini, Rv. 282816, che haprecisato che, ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità, non èdirimente l'indicazione della formale richiesta di punizione, ma la valutazione delcontesto fattuale, riservata al giudice di merito; conf.

Sez. 5, n. 2665 del12/10/2021, dep. 2022, Baia, Rv. 282648 - 01; Sez. 2, n. 5193 del 05/12/2019,dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA]. 277801 – 01, che aveva già puntualizzato che la sussistenzadella volontà di punizione da parte della persona offesa non richiede formuleparticolari e, pertanto, può essere riconosciuta dal giudice anche in atti che noncontengono la sua esplicita manifestazione, i quali, ove emergano situazioni diincertezza, vanno, comunque, interpretati alla luce del "favor querelae"; conf., piùdi recente, Sez. 7, n. 38354 del 3/10/2024, Frau, non mass.; Sez. 4, n. 2654 del11/01/2023, [OSCURATO:PERSONA], non mass.).Si è opportunamente osservato in argomento che, «se l'art. 120 cod. pen.espressamente stabilisce il diritto della persona offesa alla querela, cioèall'attivazione della potestà punitiva per i reati per i quali il legislatore rimette allaparte la decisione sulla concreta persecuzione penale, l'art. 337 cod. proc. pen.chiarisce in quali forme la richiesta debba essere espressa.

E lo fa rinviando alladisciplina della denuncia di cui all'art. 333, comma 2, cod. proc. pen., cioè ad unpresentato solo dalla persona offesa (o dal suo procuratore speciale) evalidamente ricevuto solo dal pubblico ministero o da un ufficiale di poliziagiudiziaria.

Si tratta di una previsione che riconduce la richiesta di impulsodell'utilizzo del potere punitivo dello Stato, qualora la scelta sia rimessa alla parte,proprio alla 'formalità' dell'espressione di volontà, distinguendo la denuncia, qualeinformazione dell'autorità intorno ad un fatto che può costituire reato, dallaquerela, quale volontà di chiedere che esso sia perseguito.

L'esercizio del diritto diquerela, dunque, può senz'altro essere desunto dall'espressa qualificazionedell'atto con il quale esso viene esercitato, in quanto il ricorso al termine 'querela'di per sé sintetizza, ai sensi dell'art. 336 cod. proc. pen., la manifestazione dellavolontà che lo Stato proceda penalmente in ordine al fatto di reato in essa descritto[..]» (Sez. 4, n. 3733 del 07/11/2019, Scalise, Rv. 278034).Ne viene che, una volta cristallizzata la rituale condizione per procedere per ildelitto di furto, legittimamente il pubblico ministero, nell’esercizio delle facoltàconcessegli dagli artt. 516 e 517 cod. proc. pen., ha formulato la contestazionesuppletiva della circostanza aggravante in parola all’udienza dibattimentale del 30novembre 2023, in relazione alla quale la difesa del ricorrente non aveva peraltrosollevato obiezioni di sorta.3.Il primo motivo di ricorso, che ha dedotto violazione di legge in ordineall’utilizzabilità delle spontanee dichiarazioni rese dall’imputato nell’immediatezzadell’arresto, non coglie nel segno.3.1.Il collegio intende dare continuità, innanzitutto, al principio di dirittointrodotto e ribadito dalle pronunce di questa Corte, in virtù del quale sonopienamente utilizzabili in dibattimento le dichiarazioni autoaccusatoriespontaneamente rese nell'immediatezza dei fatti dalla persona nei cui confrontivengono svolte le indagini, nel caso in cui l'atto che le include sia stato acquisitoal fascicolo per il dibattimento su accordo delle parti, senza che queste ultimeabbiano formulato espresse limitazioni circa l'utilizzabilità di detto atto soltanto inrelazione a specifici contenuti diversi dalle dichiarazioni stesse (Sez.4, n. 14074del 05/03/2024, Cafarella, Rv. 286187; Sez. 2, n. 26209 del 23/02/2017, Panetta,Rv. 270314; Sez. 5, n. 12445 del 23/02/2005, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 231689; conf.,recentemente, Sez.3, n. 14229 del 11/03/2026, Augello, n.m.; Sez.2, n. 22652del 05/06/2025, Arena, n.m.).La ragione di ricorso ha insistito sull’autonomia del verbale di spontaneedichiarazioni rese alla polizia giudiziaria rispetto a quanto annotato dai Carabinierinel verbale di arresto, senza tuttavia considerare che il primo giudice ha riportatoin sentenza il contenuto del verbale di arresto dell’imputato, nel quale la poliziagiudiziaria ha dato atto di aver acquisito le genuine ammissioni del ricorrente nelcorso dell’attività di accertamento del reato di furto di energia elettrica, svolta sulluogo dell’allaccio abusivo; in un secondo tempo, in caserma, tali ammissioni –una volta acquisita, da parte del ricorrente, la veste di persona sottoposta alleindagini - sono state riversate in un distinto verbale di dichiarazioni spontanee nelrispetto dell’art. 350, comma 7 cod. proc. pen., senza peraltro invalidare ilcontenuto di quelle rilasciate e ricevute nell’immediatezza del fatto, trasfuse nelverbale di arresto, acquisito agli atti del fascicolo del dibattimento sull’accordodelle parti nella sua interezza, senza riserva o limitazione alcuna e, in definitiva,pienamente utilizzabile ai fini del decidere.3.2.Quanto, poi, all’assunta carenza di prova del connotato di spontaneità delledichiarazioni, è necessario rilevare che detta eccezione, peraltro genericamenteformulata, non è stata sollevata con i motivi di appello, nel cui corpo espositivo ladifesa del ricorrente aveva posto bensì la questione dell’inutilizzabilità delledichiarazioni rese al momento dell’arresto, ma non ne aveva contestato l’intrinsecagenuinità (pag.2 del gravame:”…il [OSCURATO:PERSONA], in sede di interrogatorio diconvalida dell’arresto, ha chiarito le sue dichiarazioni rettificando quelle spontaneerese in sede di arresto[…]”).

Il motivo, in proposito, si rivela dunque inedito egeneticamente inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.).In definitiva, le decisioni di merito hanno fondato l’affermazione diresponsabilità del ricorrente per il reato di furto di energia elettrica sulla scortadella confessione resa, che soggiace alla verifica dell’attendibilità – di cui si è datoconto (pag.3 sentenza di primo grado, pag. 4 e 5 sentenza d’appello) - ma nonnecessita di riscontri esterni (cfr. sul punto ex multis Sez.2, n. 10250 del31/01/2013, P.G. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255537).3.3.

Non può essere tuttavia sottaciuto che il ricorrente non si è curato diconfrontarsi con il complesso delle prove aliunde raccolte ed enunciate e diassolvere all’onere di vincere la prova di resistenza, così da trascinare le propriedoglianze nell’alveo dell’inammissibilità per genericità.Anche a voler dubitare della validità formale delle dichiarazioni rese in assenzadi contraddittorio, è principio di diritto costantemente affermato che, quando ilricorso per cassazione lamenti l'inutilizzabilità di un elemento di prova a carico, ilmotivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità,l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini dellacosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisitiillegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loroespunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identicoconvincimento (Sez.3, n. 39603 del 03/10/2024, Izzo, Rv.

Sez. 2, n. 30271dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270303 - 01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016,dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269218 - 01; Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014, dep.2015, Calabrese, Rv. 262011 - 01; Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Barilari, Rv.259452 - 01).La trama delle sentenze in scrutinio ha richiamato convergenti indizi di diversanatura, orientativi della responsabilità dell’imputato, come la titolarità, in capo almedesimo, dell’insediamento immobiliare; l’estensione nel tempo dell’illecitasottrazione dell’energia elettrica dopo la cessazione del contratto di comodato,quando la masseria era tornata nella sua materiale disponibilità; l’interlocuzionediretta ed esclusiva con i Carabinieri e il personale dell’Enel, in occasione delsopralluogo che ha condotto al suo arresto.4.

Il secondo motivo di ricorso – che offre una ricostruzione alternativa dellavicenda, attraverso la disamina di altri e diversi elementi di prova - è orientato asollecitare la Corte di cassazione ad un’inammissibile incursione nella rivalutazionedel fatto e delle emergenze medesime, senza tuttavia considerare la centralità delprincipio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale in sededi legittimità non è consentita una "rilettura" degli elementi di fatto posti afondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata algiudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la meraprospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione dellerisultanze processuali (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944);infatti, pur essendo formalmente riferite a vizi riconducibili alle categorie del viziodi motivazione e della violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., le doglianzesono in realtà dirette a richiedere a questa Corte un inammissibile sindacato sulmerito delle valutazioni effettuate dai giudici del duplice grado (Sez.

U, n. 2110del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone,Rv. 207944; Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794).5.

Il terzo motivo è manifestamente infondato.Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte che, al fine diritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi aprendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello cheritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio,sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entitàdel reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente(Sez. 2, [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 23903,Marigliano, Rv. 279549; sez.2, n. 3609 del18/01/2011, Sermone e altri, Rv. 249163; sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017,Pettinelli, Rv. 271269).Orbene, la Corte d’appello, con motivazione piana, non illogica e dunqueincensurabile in sede di legittimità, ha negato la concessione delle attenuantigeneriche al lume dello scrutinio di gravità del fatto, desunta dalla protrazione deiconsumi illeciti e dell’entità rilevante del danno economico procurato all’Enteerogatore del servizio e della personalità dell’imputato, tratta dalle risultanze delcertificato penale; ed il mancato riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche supera il profilo del diniego dei benefici di legge, ontologicamenteincompatibili con la quantificazione della pena irrogata.6.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato,con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 10/06/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteTiziano [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte d'appello di BariUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, dr.[OSCURATO:PERSONA], che si riporta alla requisitoria già depositata e conclude per ilrigetto del ricorso;udito il difensore,l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si riporta ai motivi ed insiste per l'accoglimento delricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari ha confermato lasentenza del Tribunale di Trani che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di cui agli artt. 624 e 625, n. 2 e n. 7, cod.pen., così riqualificata l’originaria imputazione, per essersi appropriato, dal 15maggio 2013 al 14 settembre 2016, di energia elettrica sottratta all'ENEL spamediante l'installazione di un bypass sul cavo di alimentazione del contatore perun ammontare complessivo stimato di circa euro 30.000.2. Il ricorso per cassazione nell’interesse del [OSCURATO:PERSONA], a firma dell’avvocatoNicola [OSCURATO:PERSONA], si articola in tre motivi.2.1. Il primo motivo deduce violazione di legge in relazione all’art. 350cod. proc. pen. quanto all'utilizzabilità in dibattimento delle dichiarazionispontanee rese dall'indagato al momento dell'arresto. Le dichiarazioni spontaneerese dal [OSCURATO:PERSONA] al momento dell'arresto costituirebbero un atto autonomorispetto al verbale di arresto, nel quale sarebbero confluite come mera ripetizione,e, come tali, avrebbero richiesto una specifica e autonoma acquisizione al fascicolodibattimentale, mai intervenuta: all'udienza del 3 novembre 2016 le partiavrebbero concordato l'acquisizione del solo verbale di arresto, senza alcunriferimento né consenso all'acquisizione delle dichiarazioni spontanee, che ai sensidell'art. 386 cod. proc. pen. non costituirebbero parte integrante di tale verbale.La Corte di appello, nel confermare la valorizzazione delle dichiarazioniautoaccusatorie, avrebbe richiamato la giurisprudenza di legittimità sul temadell'acquisizione del verbale delle dichiarazioni spontanee, principio che però nonmai correttamente avvenuta. La portata probatoria delle dichiarazioni spontaneesarebbe pertanto limitata alla fase procedimentale, non avendo esse alcunaefficacia probatoria in dibattimento, tanto più che il [OSCURATO:PERSONA], in sede diinterrogatorio di convalida dell'arresto, avrebbe chiarito e ritrattato il contenutodelle proprie dichiarazioni autoaccusatorie, e che i Giudici del merito avrebberofondato il giudizio di colpevolezza esclusivamente su di esse senza valutare alcunaltro elemento probatorio, benché ulteriori prove fossero state ammesse.2.2. Il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazionein relazione al travisamento della prova fornita in dibattimento. La Corte avrebbefondato la pronuncia di condanna sull'unico elemento della piena e direttadisponibilità della masseria da parte del [OSCURATO:PERSONA], omettendo di considerare undato documentale con data certa, vale a dire il contratto di comodato d'usoregistrato all'Agenzia delle Entrate di Bari in data 5 luglio 2011, con il quale lamasseria era stata concessa in comodato alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] dall'8 giugno2011. Tale dato troverebbe pieno riscontro nelle deposizioni dei testi De RosaGraziana e [OSCURATO:PERSONA], dai quali sarebbe altresì emerso che l'impianto elettricosarebbe stato attivato dal figlio di quest'ultima, tale [OSCURATO:PERSONA], e che ilcontratto sarebbe cessato nel luglio 2015. Nondimeno, l'intestazione dellafornitura elettrica sarebbe appartenuta a tale [OSCURATO:PERSONA] e nonall'odierno ricorrente.2.3. Il terzo motivo deduce violazione di legge in relazione all’art. 133cod. pen. in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche e, in via gradata, della conseguente sospensione condizionale dellapena. La motivazione sarebbe illogica nella parte in cui nega le attenuantigeneriche attribuendo integralmente al [OSCURATO:PERSONA] il danno economico di euro30.000 senza considerare il periodo effettivo di sua disponibilità della masseria;contraddittoria nella parte in cui valorizza la personalità dell'imputato comeemergente dal certificato penale senza menzionare che l'ultimo fatto a luicontestato risalirebbe al 1996, né la sua collaborazione in sede di interrogatorio;e infine affetta da violazione di legge nella parte in cui ha dichiarato inammissibile,in quanto generica, la richiesta di concessione dei "benefici di legge" formulatadalla difesa, laddove per costante giurisprudenza di legittimità tale espressionevarrebbe univocamente a indicare la domanda di sospensione condizionale dellapena e di non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, conconseguente obbligo di motivazione per il giudice.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. Deve essere affrontata innanzitutto la questione posta dalla difesa delricorrente nel corso dell’udienza di trattazione orale, che ha invocato l’operativitàdell’immediata declaratoria della causa di non punibilità di cui all’art. 129, comma1, cod. proc. pen., a cagione della assunta mancanza della condizione diprocedibilità della querela, non presentata dalla persona offesa nel termine di tremesi dalla data di entrata in vigore del d. lgs. n. 150 del 2022, come previstodall’art. 85, comma 1, delle disposizioni transitorie del medesimo decreto.La richiesta difensiva prende le mosse dalla recente pronuncia delle SezioniUnite di questa Corte del 26 marzo 2026, di cui è nota, allo stato, l’informazioneprovvisoria, secondo la quale “in tema di furto, ove sia decorso il termine previstodall’art. 85, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 senza che sia stata propostaquerela, il giudice rileva immediatamente la mancanza di querela ai sensi dell’art.129 cod. proc. pen.”; con la conseguenza che, in assenza della formalizzazionedella condizione di procedibilità entro il termine del 30 marzo 2023, per i reatidivenuti perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioniintrodotte dalla c.d. riforma Cartabia, ed una volta spirato infruttuosamente dettotermine, al pubblico ministero non è consentito modificare l’imputazione inudienza, mediante la contestazione dell’aggravante ex art. 625, c. 1, n. 7 cod.pen., così da rendere il reato procedibile d’ufficio.Il difensore ha fatto invero presente che, nell’ambito dell’attuale processo, lapersona offesa non avrebbe depositato una rituale querela entro il termine impostodalla disciplina transitoria ed il pubblico ministero ha formulato la contestazionesuppletiva della circostanza aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. 7, cod.pen., relativa alla commissione del fatto su cose destinate a pubblica utilità, taleda determinare la perseguibilità ex officio del delitto contestato, solo in data 6novembre 2023, da ritenersi pertanto, secondo la prospettazione, tardiva etamquam non esset.La deduzione è però infondata, dal momento che la consultazione degli atti delfascicolo ha permesso di verificare che in data 14 settembre 2016 è statapresentata ai Carabinieri territorialmente competenti regolare “querela orale” daparte di un referente di E-Distribuzione, che ha denunciato ed esposto nel dettagliole circostanze relative all’accertamento della sottrazione di energia elettrica chehanno condotto all’immediato arresto in flagranza dell’imputato e allaquantificazione del danno economico procurato all’ente; in calce all’atto,compaiono gli avvisi attinenti alle facoltà processuali riconosciute alla personaoffesa che abbia presentato “denuncia/querela”.validità della querela presentata oralmente alla polizia giudiziaria a seguito diarresto in flagranza, la manifestazione di volontà della persona offesa di perseguirel'autore del reato è univocamente desumibile dall'espressa qualificazione dell'atto,formato su richiesta della persona offesa, come "verbale di ricezionedi querela orale" (Sez.2, n. 9968 del 02/02/2022, Saottini, Rv. 282816, che haprecisato che, ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità, non èdirimente l'indicazione della formale richiesta di punizione, ma la valutazione delcontesto fattuale, riservata al giudice di merito; conf. Sez. 5, n. 2665 del12/10/2021, dep. 2022, Baia, Rv. 282648 - 01; Sez. 2, n. 5193 del 05/12/2019,dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA]. 277801 – 01, che aveva già puntualizzato che la sussistenzadella volontà di punizione da parte della persona offesa non richiede formuleparticolari e, pertanto, può essere riconosciuta dal giudice anche in atti che noncontengono la sua esplicita manifestazione, i quali, ove emergano situazioni diincertezza, vanno, comunque, interpretati alla luce del "favor querelae"; conf., piùdi recente, Sez. 7, n. 38354 del 3/10/2024, Frau, non mass.; Sez. 4, n. 2654 del11/01/2023, [OSCURATO:PERSONA], non mass.).Si è opportunamente osservato in argomento che, «se l'art. 120 cod. pen.espressamente stabilisce il diritto della persona offesa alla querela, cioèall'attivazione della potestà punitiva per i reati per i quali il legislatore rimette allaparte la decisione sulla concreta persecuzione penale, l'art. 337 cod. proc. pen.chiarisce in quali forme la richiesta debba essere espressa. E lo fa rinviando alladisciplina della denuncia di cui all'art. 333, comma 2, cod. proc. pen., cioè ad unpresentato solo dalla persona offesa (o dal suo procuratore speciale) evalidamente ricevuto solo dal pubblico ministero o da un ufficiale di poliziagiudiziaria. Si tratta di una previsione che riconduce la richiesta di impulsodell'utilizzo del potere punitivo dello Stato, qualora la scelta sia rimessa alla parte,proprio alla 'formalità' dell'espressione di volontà, distinguendo la denuncia, qualeinformazione dell'autorità intorno ad un fatto che può costituire reato, dallaquerela, quale volontà di chiedere che esso sia perseguito. L'esercizio del diritto diquerela, dunque, può senz'altro essere desunto dall'espressa qualificazionedell'atto con il quale esso viene esercitato, in quanto il ricorso al termine 'querela'di per sé sintetizza, ai sensi dell'art. 336 cod. proc. pen., la manifestazione dellavolontà che lo Stato proceda penalmente in ordine al fatto di reato in essa descritto[..]» (Sez. 4, n. 3733 del 07/11/2019, Scalise, Rv. 278034).Ne viene che, una volta cristallizzata la rituale condizione per procedere per ildelitto di furto, legittimamente il pubblico ministero, nell’esercizio delle facoltàconcessegli dagli artt. 516 e 517 cod. proc. pen., ha formulato la contestazionesuppletiva della circostanza aggravante in parola all’udienza dibattimentale del 30novembre 2023, in relazione alla quale la difesa del ricorrente non aveva peraltrosollevato obiezioni di sorta.3.Il primo motivo di ricorso, che ha dedotto violazione di legge in ordineall’utilizzabilità delle spontanee dichiarazioni rese dall’imputato nell’immediatezzadell’arresto, non coglie nel segno.3.1.Il collegio intende dare continuità, innanzitutto, al principio di dirittointrodotto e ribadito dalle pronunce di questa Corte, in virtù del quale sonopienamente utilizzabili in dibattimento le dichiarazioni autoaccusatoriespontaneamente rese nell'immediatezza dei fatti dalla persona nei cui confrontivengono svolte le indagini, nel caso in cui l'atto che le include sia stato acquisitoal fascicolo per il dibattimento su accordo delle parti, senza che queste ultimeabbiano formulato espresse limitazioni circa l'utilizzabilità di detto atto soltanto inrelazione a specifici contenuti diversi dalle dichiarazioni stesse (Sez.4, n. 14074del 05/03/2024, Cafarella, Rv. 286187; Sez. 2, n. 26209 del 23/02/2017, Panetta,Rv. 270314; Sez. 5, n. 12445 del 23/02/2005, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 231689; conf.,recentemente, Sez.3, n. 14229 del 11/03/2026, Augello, n.m.; Sez.2, n. 22652del 05/06/2025, Arena, n.m.).La ragione di ricorso ha insistito sull’autonomia del verbale di spontaneedichiarazioni rese alla polizia giudiziaria rispetto a quanto annotato dai Carabinierinel verbale di arresto, senza tuttavia considerare che il primo giudice ha riportatoin sentenza il contenuto del verbale di arresto dell’imputato, nel quale la poliziagiudiziaria ha dato atto di aver acquisito le genuine ammissioni del ricorrente nelcorso dell’attività di accertamento del reato di furto di energia elettrica, svolta sulluogo dell’allaccio abusivo; in un secondo tempo, in caserma, tali ammissioni –una volta acquisita, da parte del ricorrente, la veste di persona sottoposta alleindagini - sono state riversate in un distinto verbale di dichiarazioni spontanee nelrispetto dell’art. 350, comma 7 cod. proc. pen., senza peraltro invalidare ilcontenuto di quelle rilasciate e ricevute nell’immediatezza del fatto, trasfuse nelverbale di arresto, acquisito agli atti del fascicolo del dibattimento sull’accordodelle parti nella sua interezza, senza riserva o limitazione alcuna e, in definitiva,pienamente utilizzabile ai fini del decidere.3.2.Quanto, poi, all’assunta carenza di prova del connotato di spontaneità delledichiarazioni, è necessario rilevare che detta eccezione, peraltro genericamenteformulata, non è stata sollevata con i motivi di appello, nel cui corpo espositivo ladifesa del ricorrente aveva posto bensì la questione dell’inutilizzabilità delledichiarazioni rese al momento dell’arresto, ma non ne aveva contestato l’intrinsecagenuinità (pag.2 del gravame:”…il [OSCURATO:PERSONA], in sede di interrogatorio diconvalida dell’arresto, ha chiarito le sue dichiarazioni rettificando quelle spontaneerese in sede di arresto[…]”). Il motivo, in proposito, si rivela dunque inedito egeneticamente inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.).In definitiva, le decisioni di merito hanno fondato l’affermazione diresponsabilità del ricorrente per il reato di furto di energia elettrica sulla scortadella confessione resa, che soggiace alla verifica dell’attendibilità – di cui si è datoconto (pag.3 sentenza di primo grado, pag. 4 e 5 sentenza d’appello) - ma nonnecessita di riscontri esterni (cfr. sul punto ex multis Sez.2, n. 10250 del31/01/2013, P.G. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255537).3.3. Non può essere tuttavia sottaciuto che il ricorrente non si è curato diconfrontarsi con il complesso delle prove aliunde raccolte ed enunciate e diassolvere all’onere di vincere la prova di resistenza, così da trascinare le propriedoglianze nell’alveo dell’inammissibilità per genericità.Anche a voler dubitare della validità formale delle dichiarazioni rese in assenzadi contraddittorio, è principio di diritto costantemente affermato che, quando ilricorso per cassazione lamenti l'inutilizzabilità di un elemento di prova a carico, ilmotivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità,l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini dellacosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisitiillegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loroespunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identicoconvincimento (Sez.3, n. 39603 del 03/10/2024, Izzo, Rv. Sez. 2, n. 30271dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270303 - 01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016,dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269218 - 01; Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014, dep.2015, Calabrese, Rv. 262011 - 01; Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Barilari, Rv.259452 - 01).La trama delle sentenze in scrutinio ha richiamato convergenti indizi di diversanatura, orientativi della responsabilità dell’imputato, come la titolarità, in capo almedesimo, dell’insediamento immobiliare; l’estensione nel tempo dell’illecitasottrazione dell’energia elettrica dopo la cessazione del contratto di comodato,quando la masseria era tornata nella sua materiale disponibilità; l’interlocuzionediretta ed esclusiva con i Carabinieri e il personale dell’Enel, in occasione delsopralluogo che ha condotto al suo arresto.4. Il secondo motivo di ricorso – che offre una ricostruzione alternativa dellavicenda, attraverso la disamina di altri e diversi elementi di prova - è orientato asollecitare la Corte di cassazione ad un’inammissibile incursione nella rivalutazionedel fatto e delle emergenze medesime, senza tuttavia considerare la centralità delprincipio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale in sededi legittimità non è consentita una "rilettura" degli elementi di fatto posti afondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata algiudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la meraprospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione dellerisultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944);infatti, pur essendo formalmente riferite a vizi riconducibili alle categorie del viziodi motivazione e della violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., le doglianzesono in realtà dirette a richiedere a questa Corte un inammissibile sindacato sulmerito delle valutazioni effettuate dai giudici del duplice grado (Sez. U, n. 2110del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone,Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794).5. Il terzo motivo è manifestamente infondato.Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte che, al fine diritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi aprendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello cheritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio,sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entitàdel reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente(Sez. 2, [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 23903,Marigliano, Rv. 279549; sez.2, n. 3609 del18/01/2011, Sermone e altri, Rv. 249163; sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017,Pettinelli, Rv. 271269).Orbene, la Corte d’appello, con motivazione piana, non illogica e dunqueincensurabile in sede di legittimità, ha negato la concessione delle attenuantigeneriche al lume dello scrutinio di gravità del fatto, desunta dalla protrazione deiconsumi illeciti e dell’entità rilevante del danno economico procurato all’Enteerogatore del servizio e della personalità dell’imputato, tratta dalle risultanze delcertificato penale; ed il mancato riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche supera il profilo del diniego dei benefici di legge, ontologicamenteincompatibili con la quantificazione della pena irrogata.6. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato,con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 10/06/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteTiziano [OSCURATO:PERSONA]