CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 06990/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 17506-2014 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363:391001), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; 4A-1- - ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. , elett.te dom.ta in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 38, presso lo studio dell'AVV. [OSCURATO:PERSONA] che, unitamente all'AVV. [OSCURATO:PERSONA] la rapp. e dif. in virtù di procura speciale a margine del controricorso; - controricorrente - avverso la sentenza n. 223/20/13 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. impugnò, innanzi alla C.T.P. di Pavia, la cartella di pagamento notificatale dall'AGENZIA DELLE ENTRATE per riprese I.V.A. ed relative all'anno di imposta 2008, oltre alle corrispondenti sanzioni, conseguenti al recupero a tassazione di credito di imposta indebitamente detratto dalla contribuente in tale annualità; che la C.T.P., con sentenza n. 15/1/13,, accolse parzialmente il ricorso, ritenendo non dovute le sanzioni; che avverso tale decisione, tanto l'Ufficio, quanto la contribuente proposero appello, rispettivamente in via principale ed incidentale, innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA] la quale, con sentenza n. 223/20/13, depositata il 27.12.2013, in accoglimento del gravame incidentale, riformò l'impugnata decisione ritenendo - per quanto in questa sede ancora rileva - legittima l'integrazione della dichiarazione relativa all'anno 2008, eseguita dalla contribuente in data 2.2.2010, con conseguente correttezza della compensazione del credito di imposta oggetto di ripresa; che avverso tale sentenza l'AGENZIA DELLE ENTRATE ha quindi proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo; si è costituita, con controricorso, la [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; Considerato che, in via del tutto preliminare, va rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla contribuente alle pp. 6-8 del controricorso, per essere stata la notifica dello stesso eseguita (anche) presso lo studio del procuratore domiciliatario nel giudizio di appello,, sito in Ric. 2014 n. 17506 sez. ST - ud. 22-03-2022 -2- Voghera, anziché presso la Cancelleria della C.T.R., nonostante "tale domicilio non [sia] all'interno della circoscrizione del Giudice decidente", con la necessità - che ne deriverebbe - di applicare l'art. 330 cod. proc. civ. e la conseguente si opina - intervenuta decadenza dall'impugnazione. Ed infatti, a seguito della costituzione della THREED nel presente giudizio di legittimità, ogni questione concernente l'eventuale nullità (e non inesistenza. Arg. da Cass., Sez. U, 20.7.2016, n. 14916, Rv. 640604-01) della notifica deve ritenersi sanata (cfr. Cass., Sez. L, 28.3.218, n. 7703, Rv. 648261-02); Considerato che con l'unico motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2, comrna 7, del d.P.R. n. 322 del 1998, in relazione all'art. 30, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto legittima la presentazione, in data 2.10.2010, della dichiarazione integrativa da parte della società contribuente, nonostante difettasse il presupposto per una simile integrazione, consistente nell'avvenuta presentazione, ad opera della THREED, di una valida e tempestiva dichiarazione nell'anno 2009 (per l'anno 2008) - ciò che, si opina, non sarebbe avvenuto nella specie, per esser stata la dichiarazione in commento "compilata solo nel frontespizio, non essendo presente alcun dato contabile" (cfr. ricorso, p. 5, terzo cpv.) - e, in ogni caso e a tutto volere, per essere l'integrazione comunque tardiva, siccome intervenuta il 2.10.2010 e, dunque, oltre il termine ultimo del 30.9.2010; che il motivo è fondato; che trattandosi di riprese I.V.A., non possono che trovare applicazione i principi affermati da Cass., Sez. U., 8.9.2016, 17757, Rv. 640943-01, per cui la neutralità dell'imposizione Ric. 2014 n. 17506 sez. ST - ud. 22-03-2022 -3- armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annualie per il periodo di maturazione, l'eccedenza d'imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, sicché, in tal caso, nel giudizio d'impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato non può essere negato il diritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili; che, il principio è stato ulteriormente precisato nel senso che il diritto alla detrazione deve essere riconosciuto anche nel caso di violazione di requisiti formali di cui agli artt. 18 e 22 della direttiva n. 77/388/CEE (cd. sesta direttiva) - quali la mancata redazione delle dichiarazioni periodiche o di quella annuale, ovvero l'omessa tenuta del registro IVA acquisti - qualora il contribuente dimostri, mediante fatture o altra idonea documentazione contabile, il rispetto dei requisiti sostanziali di cui all'art. 17 della citata direttiva, purché detto diritto venga esercitato entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello nel quale è sorto ai sensi dell'art. 8, comma 3, del d.P.R. n. 322 del 1998 (Cass., Sez. 5, 27.7.2018, n. 19938, Rv. 649829-01); che, peraltro, questa Corte ha anche di recente chiarito che in tema di imposta sui redditi, la dichiarazione che - come nella specie - contenga la sola indicazione delle generalità del contribuente non preclude la sua giuridica esistenza e, quindi, 4z Ric. 2014 n. 17506 sez. ST - ud. 22-03-2022 -4- l'ammissibilità di una dichiarazione integrativa volta a correggere l'omessa indicazione degli elementi attivi e passivi necessari per la determinazione dell'imponibile (Cass., Sez. 5, 28.1.2021, n. 1879, Rv. 660302-01); che, tuttavia, è altresì consolidato il principio per cui (a) il diritto alla detrazione dell'I.V.A. sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile (arg. da Cass., Sez. 5, 11.3.2020, n. 6793, Rv. 657539-01) - momento la cui valutazione diventa, pertanto, essenziale ai fini della tempestività della successiva detrazione - occorrendo pur sempre che (b) si tratti di credito dimostrato in concreto, ovvero non controverso (arg. da Cass., Sez. 6-5, 3.4.2018, n. 8131, Rv. 6477215-01); che tali valutazioni (necessarie ai fini della valutazione, non solo della tempestività della operata compensazione ma, a monte, anche dell'an) appaiono effettivamente del tutto omesse, nella specie, dalla C.T.R.; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere accolto; per úotrt-ì>it-ids-rtz.tAiRARAktea l'effetto, la gravata decisione va cassata, con rinvio alla CZR. GAA della [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, affinché riesamini la controversia e liquidi, altresì, le spese del presente giudizio di legittimità; P.Q.M. Accoglie il ricorso. Per l'effetto cassa lai decisione impugnata e &KIT- s‘ 4-(uSrlun -ro.(9,7x1R(gt b, 2° cmtlo rinvia alla VCall. della [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, affinché riesamini la controversia e liquidi, altresì, le spese del presente