CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15365/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 199/24 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Pisa di condanna per i reati di cui al capo A) (furto pluriaggravato); al capo B) (furto con strappo) e al capo C) (porto di armi od oggetti atti ad offendere), riducendo la pena inflitta a mesi dieci di reclusione ed euro 380 di multa; 2. Rilevato che, avverso la sentenza, ricorre l'imputato, proponendo due motivi di ricorso: 1) violazione di legge quanto alla condizione di procedibilità del furto aggravato dalla destrezza di cui agli art.110, 624 e 625 n.4 cod.pen. di cui al capo A) di imputazione; 2) violazione di legge quanto al computo della prescrizione ex art. 157 cod.pen. del reato di cui al capo C) di imputazione; 3. Rilevato, quanto al primo motivo di ricorso, che la querela effettivamente manca, in quanto in atti non vi è un'espressa richiesta di punizione del responsabile, donde l'imputato va prosciolto perché l'azione penale non può essere proseguita. Il percorso valutativo che ha condotto il Collegio a questa decisione è scandito da alcuni passaggi. 3.1. Il primo è che il reato per cui si procede è oggi perseguibile a querela di parte, stante la modifica introdotta dall'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 all'art. 624, ultimo comma, cod. pen., che recita: «Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis)». L'incidenza della riforma sulla presente regiudicanda è indubbia: nessuna delle circostanze aggravanti che sono state riconosciute dai Giudici di merito — violenza sulle cose ed esposizione alla pubblica fede — rientra, infatti, nell'elencazione della norma di nuovo conio. 3.2. La novità normativa riguardante il regime di procedibilità — questo il secondo snodo del ragionamento — trova applicazione anche in ordine a fatti, come quelli sub iudice, commessi prima del 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore del d.lgs 150 cit. A questa conclusione può giungersi, pur in assenza di una disposizione transitoria ad hoc nella cd. riforma Cartabia, mutuando il principio sancito dalla giurisprudenza di legittimità formatasi in occasione di altri interventi legislativi che hanno modificato, in una direzione o nell'altra, il regime di procedibilità dei reati. Si è, infatti, condivisibilnnente sostenuto che, data la natura mista, sostanziale e processuale, della querela e la sua concreta incidenza sulla punibilità dell'autore del fatto, il rapporto tra leggi che modificano il regime di procedibilità di un reato deve essere governato dalla norma di cui all'art. 2, comma 4, cod. pen. Il principio è stato sancito da Sez. 2, n. 40399 del 24/09/2008, Calabrò e altri, Rv. 241862 (a proposito del reato di cui all'art. 642 cod. pen.) secondo cui l'esistenza della condizione di procedibilità, in precedenza non richiesta, andava verificata dal Giudice anche in ordine ai reati commessi anteriormente all'intervenuta modifica. Di segno analogo, ancorché in direzione inversa, è la giurisprudenza secondo cui, qualora il regime di procedibilità divenga più severo, la modifica normativa non può riguardare i reati commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della novella (Sez. 5, n. 44390 del 08/06/2015, R., Rv. 265999 sulla "nuova" irrevocabilità della querela in materia di stalking; Sez. 3, n. 2733 del 08/07/1997, Frualdo, Rv. 209188 circa l'irretroattività della procedibilità di ufficio per i reati di violenza sessuale prevista dall'art. 609- septies cod.pen.). Tale orientamento è stato richiamato in Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273552-01, § 5. Calato il principio nell'odierna regiudicanda, se ne deduce che la novella del d.lgs. 150 del 2022, siccome disposizione di favore, trova applicazione anche con riferimento a reati commessi prima della sua entrata in vigore, come quello addebitato al ricorrente. 4. Rilevato che il secondo motivo di ricorso — che lamenta la prescrizione della contravvenzione di cui al capo C) — è fondato perché il reato si è estinto, per decorrenza del termine massimo di cinque anni, il 16 dicembre 2021, prima della sentenza di appello; 5. Rilevato, pertanto, che la decisione avversata va annullata limitatamente ai reati di cui ai capi A) e C) e che la pena va rideterminata, scomputando, da quella complessiva, quella di mesi 2 di reclusione ed euro 167,00 di multa individuata dai Giudici di merito quale aumento ex art. 81, comma 2, cod. pen. per i reati satellite per cui oggi vi è sentenza di non doversi procedere, per una pena finale (tenuto anche conto della decurtazione per il rito abbreviato). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati contestati ai capi A) e C) il primo per difetto di querela, il secondo per la prescrizione del reato ed elimina le relative pene, pari a complessivi mesi 2 di reclusione ed euro 167,00 di multa, già calcolata la riduzione del r