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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 24 ottobre 2024

Cassazione n. 43731/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 02PLNZ2) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/04/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'annullamento senza rinvio per remissione di querela [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova del 24 aprile 2024 Che, confermando la pronuncia del Tribunale di Genova, lo aveva condannato alla complessiva pena di anni uno di reclusione ed €.800 di multa per plurimi fatti di furto e ricettazione aggravati (contestati ai capi 1, 2 e 4 della rubrica, essendo stato assolto per il reato di furto contestato sub 3), nonché per evasione dagli arresti domiciliari, di cui ai capi 5 e 6.

2. Il ricorrente affida il ricorso a due motivi.

Con il primo si duole della manifesta illogicità della motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità per il reato contestato al capo 4) della rubrica (furto di uno zaino a danno della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], commesso in Varazze il 3 ottobre 2019) e della assenza di motivazione sulla richiesta di rinnovazione istruttoria proposta in appello.

I giudici della Corte territoriale avevano fornito una motivazione meramente apparente in ordine al decisivo rilievo per cui la borsa indossata dall'imputato a tracolla, come immortalata dai fotogrammi ripresi subito dopo il furto, non corrispondeva né per forma, né per colore allo zaino descritto dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA].

La Corte territoriale, di fronte a tale elemento del tutto evidente, aveva altresì omesso di argomentare in ordine alla richiesta di rinnovazione istruttoria mediante l'escussione della persona offesa.

3. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, determinato con sensibile discostamento dal minimo edittale.

La Corte aveva reso una motivazione apparente, facendo generico riferimento alla gravità dei reati, non riscontrata dai fatti, e ai precedenti penali dell'imputato, già valutati ai fini della applicata recidiva.

4. Infine, il ricorrente rappresenta la sopraggiunta assenza della condizione di procedibilità dei reati contestati per intervenuta remissione di querela. [OSCURATO:PERSONA]

1. Risulta dagli atti che le persone offese hanno rimesso la querela e l'imputato ha accettato la remissione, come attestato dai verbali di rimessione e dalle rispettive accettazioni sottoscritte dal difensore munito di procura speciale (documenti allegati al ricorso quanto al reato sub 4) e depositati in atti relativamente ai reati contestati ai capi 1 e 3).

2. La remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va dichiarata dal giudice di legittimità, purchè il ricorso sia stato tempestivamente proposto (SU 25 febbraio 2004, Chiasserini, Rv 227681-01; vedi anche Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020, Rv. 281326 - 01).

3. Va dunque dichiarata l'estinzione dei reati contestati sub, 1, 3 e 4 della rubrica, per remissione della querela.

4. La sentenza impugnata va comunque annullata in ordine al trattamento sanzionatorio per i reati di cui ai capi 5 e 6 della rubrica, non essendo possibile provvedere ai sensi dell'art. 620, lett.

I, cod. proc. pen, in quanto la pena era stata determinata in continuazione rispetto al reato di cui al capo 1), estinto per remissione di querela.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamene ai capi 1, 2 e 4 della rubrica perché i reati sono estinti per remissione delle querele e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte d'appello di Genova per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio.

Roma 24 ottobre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] edana Mi hè [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Og

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 02PLNZ2) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/04/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'annullamento senza rinvio per remissione di querela [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova del 24 aprile 2024 Che, confermando la pronuncia del Tribunale di Genova, lo aveva condannato alla complessiva pena di anni uno di reclusione ed €.800 di multa per plurimi fatti di furto e ricettazione aggravati (contestati ai capi 1, 2 e 4 della rubrica, essendo stato assolto per il reato di furto contestato sub 3), nonché per evasione dagli arresti domiciliari, di cui ai capi 5 e 6. 2. Il ricorrente affida il ricorso a due motivi. Con il primo si duole della manifesta illogicità della motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità per il reato contestato al capo 4) della rubrica (furto di uno zaino a danno della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], commesso in Varazze il 3 ottobre 2019) e della assenza di motivazione sulla richiesta di rinnovazione istruttoria proposta in appello. I giudici della Corte territoriale avevano fornito una motivazione meramente apparente in ordine al decisivo rilievo per cui la borsa indossata dall'imputato a tracolla, come immortalata dai fotogrammi ripresi subito dopo il furto, non corrispondeva né per forma, né per colore allo zaino descritto dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA]. La Corte territoriale, di fronte a tale elemento del tutto evidente, aveva altresì omesso di argomentare in ordine alla richiesta di rinnovazione istruttoria mediante l'escussione della persona offesa. 3. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, determinato con sensibile discostamento dal minimo edittale. La Corte aveva reso una motivazione apparente, facendo generico riferimento alla gravità dei reati, non riscontrata dai fatti, e ai precedenti penali dell'imputato, già valutati ai fini della applicata recidiva. 4. Infine, il ricorrente rappresenta la sopraggiunta assenza della condizione di procedibilità dei reati contestati per intervenuta remissione di querela. [OSCURATO:PERSONA] 1. Risulta dagli atti che le persone offese hanno rimesso la querela e l'imputato ha accettato la remissione, come attestato dai verbali di rimessione e dalle rispettive accettazioni sottoscritte dal difensore munito di procura speciale (documenti allegati al ricorso quanto al reato sub 4) e depositati in atti relativamente ai reati contestati ai capi 1 e 3). 2. La remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va dichiarata dal giudice di legittimità, purchè il ricorso sia stato tempestivamente proposto (SU 25 febbraio 2004, Chiasserini, Rv 227681-01; vedi anche Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020, Rv. 281326 - 01). 3. Va dunque dichiarata l'estinzione dei reati contestati sub, 1, 3 e 4 della rubrica, per remissione della querela. 4. La sentenza impugnata va comunque annullata in ordine al trattamento sanzionatorio per i reati di cui ai capi 5 e 6 della rubrica, non essendo possibile provvedere ai sensi dell'art. 620, lett. I, cod. proc. pen, in quanto la pena era stata determinata in continuazione rispetto al reato di cui al capo 1), estinto per remissione di querela. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamene ai capi 1, 2 e 4 della rubrica perché i reati sono estinti per remissione delle querele e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte d'appello di Genova per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Roma 24 ottobre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] edana Mi hè [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Og
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