Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 maggio 2022

Cassazione n. 15861/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

____________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 28979 del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 69P63 G141H) PALIZZI Giuseppe (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 63M04 G141M) rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 67P12 E335L) -ricorrenti- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del rappresentante per pro- cura [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 44C05 G478L) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 72C69 H501P) AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) [OSCURATO:PERSONA] in Lanciano, via Cappuccini n. 114/118 ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], non- ché SPADACCINI Massimo (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 66C16 E372F), in proprio Ric. n. 28979/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 4 maggio 2022 – Ordinanza – Pagina 1 di 10 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 28979/2020 Numero sezionale 4697/2022 rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Numero di raccolta generale 15861/2022 (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 57E50 I394H) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: Data pubblicazione 17/05/2022 [OSCURATO:PERSONA] 43R10 E435F) -controricorrenti- per la cassazione della sentenza della Corte di appello di L’Aquila n. 1011/2020, pubblicata in data 16 luglio 2020 (e che si assume notificata in data 31 agosto 2020); udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 4 maggio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa Nel corso di un processo esecutivo per espropriazione immobi- liare promosso nei loro confronti, [OSCURATO:PERSONA] e Giu- seppe Palizzi hanno instaurato una controversia, in fase di di- stribuzione, nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], di Equita- lia [OSCURATO:SOCIETA]., di [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA]- lica di Assicurazioni.

Le loro domande sono state rigettate dal Tribunale di Chieti.

La Corte di Appello di L’Aquila ha confermato la decisione di primo grado, rigettando l’appello della [OSCURATO:PERSONA] e del Palizzi.

Ricorrono questi ultimi, sulla base di tre motivi.

Resistono, con tre distinti controricorsi: il [OSCURATO:PERSONA]- ca e [OSCURATO:PERSONA] in proprio; l’Agenzia delle Entrate – Riscossione (AdER); la [OSCURATO:PERSONA] di Assicurazioni (oggi [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].).

È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il rela- tore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichia- rato inammissibile.

È stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della pro- posta.

I controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., nonché [OSCURATO:PERSONA] e Spadaccini, hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis, comma 2, c.p.c..

Ric. n. 28979/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 4 maggio 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 10 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 28979/2020 Ragioni della decisione Numero sezionale 4697/2022Numero di raccolta generale 15861/2022

1. Il ricorso è inammissibile.

Data pubblicazione 17/05/2022 Esso, in primo luogo, non rispetta il requisito della esposizione sommaria dei fatti prescritto a pena di inammissibilità del ri- corso per cassazione dall’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c..

Tale requisito è considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso e deve consistere in una esposizione sufficiente a garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanzia- le che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass., Sez.

U, Sen- tenza n. 11653 del 18/05/2006, Rv. 588770 – 01; conf.: Sez. 3, Ordinanza n. 22385 del 19/10/2006, Rv. 592918 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 15478 del 08/07/2014, Rv. 631745 – 01; Sez. 6 - 3, Sentenza n. 16103 del 02/08/2016, Rv. 641493 - 01).

La prescrizione del requisito in questione non risponde ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostan- ziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il signifi- cato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impu- gnato (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 2602 del 20/02/2003, Rv. 560622 – 01; Sez.

L, Sentenza n. 12761 del 09/07/2004, Rv. 575401 – 01; Cass., Sez.

U, Sentenza n. 30754 del 28/11/2004).

Stante tale funzione, per soddisfare il suddetto requisito è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto su Ric. n. 28979/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 4 maggio 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 10 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 28979/2020 cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte Numero sezionale 4697/2022Numero di raccolta generale 15861/2022 dalle parti in appello, ed infine del tenore della sentenza im- Data pubblicazione 17/05/2022 pugnata.

Il ricorso in esame, nell’esposizione del fatto, non presenta ta- le contenuto minimo.

Esso, inoltre, ad avviso del Collegio, non rispetta il requisito di ammissibilità prescritto dall’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., giacché in esso non solo non è riprodotto, né direttamente né indirettamente, il contenuto degli atti e dei documenti su cui si fondano le censure e/o di cui si assume l’omessa o erronea valutazione, ma nemmeno tali atti e documenti risultano loca- lizzati nell’ambito del fascicolo processuale (né di quello del giudizio di merito, né di quello del giudizio di legittimità).

Risultano con ciò violati i principi della consolidata giurispru- denza di questa Corte, secondo cui «il ricorrente per cassazio- ne, il quale intenda dolersi dell’omessa od erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere – imposto dall’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. – di pro- durlo agli atti e di indicarne il contenuto; il primo onere va adempiuto indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione; il secondo deve essere adempiuto trascrivendo o riassumendo nel ricorso il contenuto del documento; la viola- zione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inam- missibile» (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22303 del 04/09/2008, Rv. 604828 – 01; Sez.

U, Sentenza n. 28547 del 02/12/2008, Rv. 605631 – 01; conf.: Sez. 3, Ordinanza n. 15628 del 03/07/2009, Rv. 609583 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 20535 del 23/09/2009, Rv. 613342 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 29 del 05/01/2010, Rv. 610934 – 01; Sez.

U, Ordinanza n. 7161 del 25/03/2010, Rv. 612109 – 01; Sez.

L, Sentenza n. 2966 del 07/02/2011, Rv. 616097 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17602 del 23/08/2011, Rv. 619544 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n.

Ric. n. 28979/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 4 maggio 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 10 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 28979/2020 124 del 04/01/2013, Rv. 624588 – 01; Sez. 5, Sentenza Numero sezionale 4697/2022Numero di raccolta generale 15861/2022 n. 26174 del 12/12/2014, Rv. 633667 – 01; Sez. 6 - 3, Sentenza Data pubblicazione 17/05/2022 n. 19048 del 28/09/2016, Rv. 642130 – 01; Sez. 5, Ordinanza n. 14107 del 07/06/2017, Rv. 644546 – 01, in cui si specifica espressamente che il principio è valido anche ove il ricorrente intenda far valere un vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, in relazione alla valutazione del documento; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27475 del 20/11/2017, Rv. 646829 – 01; Sez.

L, Sentenza n. 20914 del 05/08/2019, Rv. 654796 – 02; in senso analogo, Cass. Sez.

U, Sentenza n. 34469 del 27/12/2019, Rv. 656488 - 01).

2. Nell’esposizione dei fatti contenuta nel ricorso (nel paragra- fo intitolato “Svolgimento del processo”), non sono chiariti in modo adeguato e comprensibile, in primo luogo, l’oggetto e gli elementi essenziali del processo esecutivo nell’ambito del qua- le è stata proposta la presente controversia: manca la precisa indicazione del creditore procedente (o dei creditori proceden- ti) e del titolo da questi posto in esecuzione, nonché di tutti i creditori successivamente intervenuti, con il titolo e l’oggetto delle relative pretese e la data di ciascun intervento; manca inoltre il richiamo del preciso contenuto del progetto di distri- buzione formato nell’ambito di detto processo, delle puntuali contestazioni svolte dai debitori in relazione allo stesso, dell’ordinanza pronunciata dal giudice dell’esecuzione in rela- zione a tali contestazioni, ai sensi dell’art. 512 c.p.c., nonché del ricorso eventualmente proposto avverso tale ordinanza, ai sensi dell’art. 617, comma 2, c.p.c., dei provvedimenti som- mari dello stesso giudice dell’esecuzione in proposito e dell’atto introduttivo della fase a cognizione piena del relativo giudizio oppositivo.

Manca del tutto, altresì, il richiamo del contenuto della sen- tenza di primo grado e dell’atto di appello proposto dagli at- tuali ricorrenti avverso la stessa.

Ric. n. 28979/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 4 maggio 2022 – Ordinanza – Pagina 5 di 10 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 28979/2020 Numero sezionale 4697/2022 Tali indicazioni non sono ricavabili neanche dal contenuto dei Numero di raccolta generale 15861/2022Data pubblicazione 17/05/2022 singoli motivi di ricorso.

Le indicate lacune espositive impediscono a questa Corte di avere una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, so- stanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il si- gnificato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato e, di conseguenza, non consente di accedere all’esame del merito di dette censure.

3. Va poi osservato che, in realtà, quello che emerge dall’esposizione dei fatti di cui al ricorso – benché oltremodo lacunosa, come già segnalato – nonché dalla stessa sentenza impugnata, è che oggetto del presente giudizio è una contro- versia distributiva di cui all’art. 512 c.p.c..

Orbene, ai sensi di tale ultima disposizione, l’impugnazione dei provvedimenti del giudice dell’esecuzione in ordine alle con- troversie sorte tra le parti del processo esecutivo in sede di distribuzione avviene ai sensi dell’art. 617, comma 2, c.p.c.: di conseguenza, la decisione di merito di primo grado su tale tipologia di controversia non è impugnabile con l’appello, ma esclusivamente con il ricorso straordinario per cassazione di cui all’art. 111 Cost..

Nella specie, dunque, i debitori opponenti non avrebbero po- tuto affatto proporre appello avverso la decisione di primo grado del Tribunale di Chieti e l’improponibilità del loro gra- vame è rilevabile nella presente sede, anche di ufficio, ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c..

Poiché, peraltro, il predetto gravame (pur senza essere dichia- rato inammissibile sotto il profilo richiamato) è stato comun- que disatteso dal giudice di secondo grado, la decisione impu- gnata sarebbe semplicemente da confermare, sulla base di una mera correzione della sua motivazione.

4. Solo a scopo di completezza espositiva, pare comunque uti- le osservare che, anche a prescindere dai vari profili sin qui Ric. n. 28979/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 4 maggio 2022 – Ordinanza – Pagina 6 di 10 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 28979/2020 Numero sezionale 4697/2022 indicati di radicale inammissibilità del ricorso nel suo comples-Numero di raccolta generale 15861/2022Data pubblicazione 17/05/2022 so, anche i singoli motivi dello stesso risulterebbero di per sé inammissibili. 4.1 Il primo motivo (così rubricato: «violazione o falsa appli- cazione di norme di diritto in riferimento alla successione a ti- tolo particolare ex art. 111 C.p.c., con illegittimità e inammis- sibilità della rappresentanza processuale di Agenzia Entrate Riscossione e conseguente inammissibilità della costituzione in giudizio»), per quanto è possibile evincere sulla base della re- lativa esposizione, pare avere ad oggetto la regolarità della costituzione, nel giudizio di secondo grado, dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, subentrata al precedente agente della riscossione ([OSCURATO:PERSONA] S.p.A.), in relazione alla quale si lamenta l’omissione di pronuncia su una specifica eccezione.

Si tratta di una censura certamente inammissibile, sia perché, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., non è ripro- dotto, né direttamente né indirettamente, il contenuto del verbale di udienza in cui sarebbe stata sollevata l’eccezione, verbale nemmeno localizzato nell’ambito del fascicolo proces- suale, sia perché in realtà non è in alcun modo chiarito il pre- giudizio processuale eventualmente subito dai ricorrenti, che gli stessi intenderebbero denunciare nella presente sede, in relazione alla omessa dichiarazione di irregolarità della costi- tuzione dell’ente appellato, e ciò anche tenuto conto del fatto che i motivi di gravame relativi alla posizione nel processo esecutivo dell’agente della riscossione (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., cui è poi subentrata l’Agenzia delle Entrate – Riscos- sione) sono stati ritenuti del tutto inammissibili dalla corte di appello. 4.2 Il secondo motivo (così rubricato: «nullità ex lege cartelle esattoriali dal 01/01/2000 al 31/12/2010 fino alla concorrenza di € 1.000,00 cadauna ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli intervenuti art. 3 e 4 del D.L. n. 119/2018 Ric. n. 28979/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 4 maggio 2022 – Ordinanza – Pagina 7 di 10 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 28979/2020 convertito in Legge n. 136/2018 (cd. decreto fiscale) ed art.

Numero sezionale 4697/2022Numero di raccolta generale 15861/2022 16 quater D.L. n. 34 del 2019 convertito in legge n. 58 del Data pubblicazione 17/05/2022 2019 con conseguente obbligatorio stralcio automatico, Cass. Civ. Ord. N. 28072/2019 norme di diritto vigenti applicabili al caso di specie in pendenza di giudizio») è inammissibile, in quanto con esso sono esposte censure attinenti alla sussisten- za, sul piano sostanziale, dei crediti fatti valere dall’agente della riscossione.

Si tratta, quindi, in primo luogo, di censure che non colgono la effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata, in cui si af- ferma in realtà la radicale inammissibilità di tutti motivi del gravame dei ricorrenti relativi alla posizione dell’agente della riscossione per ragioni processuali, anche attinenti all’effettivo oggetto dell’opposizione da loro in origine avanzata (e tale statuizione non risulta specificamente e adeguatamente a sua volta censurata).

Peraltro, si tratta di censure comunque non sostenute, ancora una volta in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., da un adeguato richiamo dello specifico contenuto degli atti e dei documenti su cui risultano fondate. 4.3 Infine, il terzo motivo del ricorso (così rubricato: «viola- zione o falsa applicazione dell’art. 132 comma 2^ n. 4 C.p.c. in relazione al disposto di cui agli artt. 91 e 92 C.p.c. ed art.24 Costituzione per omesso pronunciamento su eccepita omessa motivazione compensazione spese di lite interventori nel proposto gravame da parte dell’adita Corte d’Appello di L’Aquila – violazione o falsa applicazione dell’art. 96 C.p.c. in ordine alla condanna ex art. 96 C.p.c.») ha ad oggetto, da una parte, la decisione della corte di appello di conferma della statuizione del tribunale di compensazione delle spese del giudizio di primo grado nei rapporti tra i debitori opponenti e la [OSCURATO:PERSONA] di Assicurazioni e, dall’altra parte, la con- danna degli stessi debitori opponenti ai sensi dell’art. 96 Ric. n. 28979/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 4 maggio 2022 – Ordinanza – Pagina 8 di 10 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 28979/2020 Numero sezionale 4697/2022 c.p.c., con riguardo al giudizio di secondo grado, in favore del Numero di raccolta generale 15861/2022Data pubblicazione 17/05/2022 [OSCURATO:PERSONA].

Entrambe le censure sono inammissibili.

La prima per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., in quanto non sostenuta da uno specifico e adeguato richiamo al contenuto degli atti e dei documenti sui cui è fondata, che non consente di comprenderne il senso effettivo.

La seconda, in quanto la condanna degli opponenti ai sensi dell’art. 96 c.p.c., per il rilevato abuso dello strumento pro- cessuale, risulta in realtà sostenuta da adeguata motivazione, non apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non censurabile nella presente sede: sotto tale aspetto, quindi, il motivo di ricorso in esame si risolve nella inammissibile contestazione di un accertamento di fatto.

5. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Le spese liquidate in favore del [OSCURATO:PERSONA] e dello Spadaccini in proprio vanno di stratte in favore dei difensori di questi ul- timi, avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- ci, che hanno reso la prescritta dichiarazione di anticipo.

Non sussistono invece, a giudizio della Corte, i presupposti per la condanna dei ricorrenti, anche nella presente sede, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c..

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; Ric. n. 28979/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 4 maggio 2022 – Ordinanza – Pagina 9 di 10 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 28979/2020 Numero sezionale 4697/2022 - condanna i ricorrenti a pagare le spese del giudizio di Numero di raccolta generale 15861/2022Data pubblicazione 17/05/2022 legittimità in favore dei controricorrenti, liquidandole come segue: a) complessivi € 7.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge, in fa- vore della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].; b) complessivi € 7.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, spe- se generali ed accessori di legge, in favore del Condo- minio [OSCURATO:PERSONA] e dello Spadaccini in proprio, con distra- zione in favore dei difensori, avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; c) complessivi € 6.000,00, oltre spese prenotate a debito ed accessori di legge, in favore dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ri- corso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, Sottosezione 3, in data 4 maggio 2022.

Il presidente [OSCURATO:PERSONA]. n. 28979/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 4 maggio 2022 – Ordinanza – Pagina 10 di 10 F i r m a t o D a : R I C C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
____________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 28979 del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 69P63 G141H) PALIZZI Giuseppe (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 63M04 G141M) rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 67P12 E335L) -ricorrenti- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del rappresentante per pro- cura [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 44C05 G478L) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 72C69 H501P) AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) [OSCURATO:PERSONA] in Lanciano, via Cappuccini n. 114/118 ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], non- ché SPADACCINI Massimo (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 66C16 E372F), in proprio Ric. n. 28979/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 4 maggio 2022 – Ordinanza – Pagina 1 di 10 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 28979/2020 Numero sezionale 4697/2022 rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Numero di raccolta generale 15861/2022 (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 57E50 I394H) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: Data pubblicazione 17/05/2022 [OSCURATO:PERSONA] 43R10 E435F) -controricorrenti- per la cassazione della sentenza della Corte di appello di L’Aquila n. 1011/2020, pubblicata in data 16 luglio 2020 (e che si assume notificata in data 31 agosto 2020); udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 4 maggio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Nel corso di un processo esecutivo per espropriazione immobi- liare promosso nei loro confronti, [OSCURATO:PERSONA] e Giu- seppe Palizzi hanno instaurato una controversia, in fase di di- stribuzione, nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], di Equita- lia [OSCURATO:SOCIETA]., di [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA]- lica di Assicurazioni. Le loro domande sono state rigettate dal Tribunale di Chieti. La Corte di Appello di L’Aquila ha confermato la decisione di primo grado, rigettando l’appello della [OSCURATO:PERSONA] e del Palizzi. Ricorrono questi ultimi, sulla base di tre motivi. Resistono, con tre distinti controricorsi: il [OSCURATO:PERSONA]- ca e [OSCURATO:PERSONA] in proprio; l’Agenzia delle Entrate – Riscossione (AdER); la [OSCURATO:PERSONA] di Assicurazioni (oggi [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].). È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il rela- tore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichia- rato inammissibile. È stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della pro- posta. I controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., nonché [OSCURATO:PERSONA] e Spadaccini, hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis, comma 2, c.p.c.. Ric. n. 28979/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 4 maggio 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 10 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 28979/2020 Ragioni della decisione Numero sezionale 4697/2022Numero di raccolta generale 15861/2022 1. Il ricorso è inammissibile. Data pubblicazione 17/05/2022 Esso, in primo luogo, non rispetta il requisito della esposizione sommaria dei fatti prescritto a pena di inammissibilità del ri- corso per cassazione dall’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.. Tale requisito è considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso e deve consistere in una esposizione sufficiente a garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanzia- le che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass., Sez. U, Sen- tenza n. 11653 del 18/05/2006, Rv. 588770 – 01; conf.: Sez. 3, Ordinanza n. 22385 del 19/10/2006, Rv. 592918 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 15478 del 08/07/2014, Rv. 631745 – 01; Sez. 6 - 3, Sentenza n. 16103 del 02/08/2016, Rv. 641493 - 01). La prescrizione del requisito in questione non risponde ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostan- ziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il signifi- cato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impu- gnato (Cass., Sez. U, Sentenza n. 2602 del 20/02/2003, Rv. 560622 – 01; Sez. L, Sentenza n. 12761 del 09/07/2004, Rv. 575401 – 01; Cass., Sez. U, Sentenza n. 30754 del 28/11/2004). Stante tale funzione, per soddisfare il suddetto requisito è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto su Ric. n. 28979/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 4 maggio 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 10 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 28979/2020 cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte Numero sezionale 4697/2022Numero di raccolta generale 15861/2022 dalle parti in appello, ed infine del tenore della sentenza im- Data pubblicazione 17/05/2022 pugnata. Il ricorso in esame, nell’esposizione del fatto, non presenta ta- le contenuto minimo. Esso, inoltre, ad avviso del Collegio, non rispetta il requisito di ammissibilità prescritto dall’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., giacché in esso non solo non è riprodotto, né direttamente né indirettamente, il contenuto degli atti e dei documenti su cui si fondano le censure e/o di cui si assume l’omessa o erronea valutazione, ma nemmeno tali atti e documenti risultano loca- lizzati nell’ambito del fascicolo processuale (né di quello del giudizio di merito, né di quello del giudizio di legittimità). Risultano con ciò violati i principi della consolidata giurispru- denza di questa Corte, secondo cui «il ricorrente per cassazio- ne, il quale intenda dolersi dell’omessa od erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere – imposto dall’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. – di pro- durlo agli atti e di indicarne il contenuto; il primo onere va adempiuto indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione; il secondo deve essere adempiuto trascrivendo o riassumendo nel ricorso il contenuto del documento; la viola- zione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inam- missibile» (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22303 del 04/09/2008, Rv. 604828 – 01; Sez. U, Sentenza n. 28547 del 02/12/2008, Rv. 605631 – 01; conf.: Sez. 3, Ordinanza n. 15628 del 03/07/2009, Rv. 609583 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 20535 del 23/09/2009, Rv. 613342 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 29 del 05/01/2010, Rv. 610934 – 01; Sez. U, Ordinanza n. 7161 del 25/03/2010, Rv. 612109 – 01; Sez. L, Sentenza n. 2966 del 07/02/2011, Rv. 616097 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17602 del 23/08/2011, Rv. 619544 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. Ric. n. 28979/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 4 maggio 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 10 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 28979/2020 124 del 04/01/2013, Rv. 624588 – 01; Sez. 5, Sentenza Numero sezionale 4697/2022Numero di raccolta generale 15861/2022 n. 26174 del 12/12/2014, Rv. 633667 – 01; Sez. 6 - 3, Sentenza Data pubblicazione 17/05/2022 n. 19048 del 28/09/2016, Rv. 642130 – 01; Sez. 5, Ordinanza n. 14107 del 07/06/2017, Rv. 644546 – 01, in cui si specifica espressamente che il principio è valido anche ove il ricorrente intenda far valere un vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, in relazione alla valutazione del documento; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27475 del 20/11/2017, Rv. 646829 – 01; Sez. L, Sentenza n. 20914 del 05/08/2019, Rv. 654796 – 02; in senso analogo, Cass. Sez. U, Sentenza n. 34469 del 27/12/2019, Rv. 656488 - 01). 2. Nell’esposizione dei fatti contenuta nel ricorso (nel paragra- fo intitolato “Svolgimento del processo”), non sono chiariti in modo adeguato e comprensibile, in primo luogo, l’oggetto e gli elementi essenziali del processo esecutivo nell’ambito del qua- le è stata proposta la presente controversia: manca la precisa indicazione del creditore procedente (o dei creditori proceden- ti) e del titolo da questi posto in esecuzione, nonché di tutti i creditori successivamente intervenuti, con il titolo e l’oggetto delle relative pretese e la data di ciascun intervento; manca inoltre il richiamo del preciso contenuto del progetto di distri- buzione formato nell’ambito di detto processo, delle puntuali contestazioni svolte dai debitori in relazione allo stesso, dell’ordinanza pronunciata dal giudice dell’esecuzione in rela- zione a tali contestazioni, ai sensi dell’art. 512 c.p.c., nonché del ricorso eventualmente proposto avverso tale ordinanza, ai sensi dell’art. 617, comma 2, c.p.c., dei provvedimenti som- mari dello stesso giudice dell’esecuzione in proposito e dell’atto introduttivo della fase a cognizione piena del relativo giudizio oppositivo. Manca del tutto, altresì, il richiamo del contenuto della sen- tenza di primo grado e dell’atto di appello proposto dagli at- tuali ricorrenti avverso la stessa. Ric. n. 28979/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 4 maggio 2022 – Ordinanza – Pagina 5 di 10 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 28979/2020 Numero sezionale 4697/2022 Tali indicazioni non sono ricavabili neanche dal contenuto dei Numero di raccolta generale 15861/2022Data pubblicazione 17/05/2022 singoli motivi di ricorso. Le indicate lacune espositive impediscono a questa Corte di avere una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, so- stanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il si- gnificato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato e, di conseguenza, non consente di accedere all’esame del merito di dette censure. 3. Va poi osservato che, in realtà, quello che emerge dall’esposizione dei fatti di cui al ricorso – benché oltremodo lacunosa, come già segnalato – nonché dalla stessa sentenza impugnata, è che oggetto del presente giudizio è una contro- versia distributiva di cui all’art. 512 c.p.c.. Orbene, ai sensi di tale ultima disposizione, l’impugnazione dei provvedimenti del giudice dell’esecuzione in ordine alle con- troversie sorte tra le parti del processo esecutivo in sede di distribuzione avviene ai sensi dell’art. 617, comma 2, c.p.c.: di conseguenza, la decisione di merito di primo grado su tale tipologia di controversia non è impugnabile con l’appello, ma esclusivamente con il ricorso straordinario per cassazione di cui all’art. 111 Cost.. Nella specie, dunque, i debitori opponenti non avrebbero po- tuto affatto proporre appello avverso la decisione di primo grado del Tribunale di Chieti e l’improponibilità del loro gra- vame è rilevabile nella presente sede, anche di ufficio, ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c.. Poiché, peraltro, il predetto gravame (pur senza essere dichia- rato inammissibile sotto il profilo richiamato) è stato comun- que disatteso dal giudice di secondo grado, la decisione impu- gnata sarebbe semplicemente da confermare, sulla base di una mera correzione della sua motivazione. 4. Solo a scopo di completezza espositiva, pare comunque uti- le osservare che, anche a prescindere dai vari profili sin qui Ric. n. 28979/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 4 maggio 2022 – Ordinanza – Pagina 6 di 10 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 28979/2020 Numero sezionale 4697/2022 indicati di radicale inammissibilità del ricorso nel suo comples-Numero di raccolta generale 15861/2022Data pubblicazione 17/05/2022 so, anche i singoli motivi dello stesso risulterebbero di per sé inammissibili. 4.1 Il primo motivo (così rubricato: «violazione o falsa appli- cazione di norme di diritto in riferimento alla successione a ti- tolo particolare ex art. 111 C.p.c., con illegittimità e inammis- sibilità della rappresentanza processuale di Agenzia Entrate Riscossione e conseguente inammissibilità della costituzione in giudizio»), per quanto è possibile evincere sulla base della re- lativa esposizione, pare avere ad oggetto la regolarità della costituzione, nel giudizio di secondo grado, dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, subentrata al precedente agente della riscossione ([OSCURATO:PERSONA] S.p.A.), in relazione alla quale si lamenta l’omissione di pronuncia su una specifica eccezione. Si tratta di una censura certamente inammissibile, sia perché, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., non è ripro- dotto, né direttamente né indirettamente, il contenuto del verbale di udienza in cui sarebbe stata sollevata l’eccezione, verbale nemmeno localizzato nell’ambito del fascicolo proces- suale, sia perché in realtà non è in alcun modo chiarito il pre- giudizio processuale eventualmente subito dai ricorrenti, che gli stessi intenderebbero denunciare nella presente sede, in relazione alla omessa dichiarazione di irregolarità della costi- tuzione dell’ente appellato, e ciò anche tenuto conto del fatto che i motivi di gravame relativi alla posizione nel processo esecutivo dell’agente della riscossione (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., cui è poi subentrata l’Agenzia delle Entrate – Riscos- sione) sono stati ritenuti del tutto inammissibili dalla corte di appello. 4.2 Il secondo motivo (così rubricato: «nullità ex lege cartelle esattoriali dal 01/01/2000 al 31/12/2010 fino alla concorrenza di € 1.000,00 cadauna ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli intervenuti art. 3 e 4 del D.L. n. 119/2018 Ric. n. 28979/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 4 maggio 2022 – Ordinanza – Pagina 7 di 10 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 28979/2020 convertito in Legge n. 136/2018 (cd. decreto fiscale) ed art. Numero sezionale 4697/2022Numero di raccolta generale 15861/2022 16 quater D.L. n. 34 del 2019 convertito in legge n. 58 del Data pubblicazione 17/05/2022 2019 con conseguente obbligatorio stralcio automatico, Cass. Civ. Ord. N. 28072/2019 norme di diritto vigenti applicabili al caso di specie in pendenza di giudizio») è inammissibile, in quanto con esso sono esposte censure attinenti alla sussisten- za, sul piano sostanziale, dei crediti fatti valere dall’agente della riscossione. Si tratta, quindi, in primo luogo, di censure che non colgono la effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata, in cui si af- ferma in realtà la radicale inammissibilità di tutti motivi del gravame dei ricorrenti relativi alla posizione dell’agente della riscossione per ragioni processuali, anche attinenti all’effettivo oggetto dell’opposizione da loro in origine avanzata (e tale statuizione non risulta specificamente e adeguatamente a sua volta censurata). Peraltro, si tratta di censure comunque non sostenute, ancora una volta in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., da un adeguato richiamo dello specifico contenuto degli atti e dei documenti su cui risultano fondate. 4.3 Infine, il terzo motivo del ricorso (così rubricato: «viola- zione o falsa applicazione dell’art. 132 comma 2^ n. 4 C.p.c. in relazione al disposto di cui agli artt. 91 e 92 C.p.c. ed art.24 Costituzione per omesso pronunciamento su eccepita omessa motivazione compensazione spese di lite interventori nel proposto gravame da parte dell’adita Corte d’Appello di L’Aquila – violazione o falsa applicazione dell’art. 96 C.p.c. in ordine alla condanna ex art. 96 C.p.c.») ha ad oggetto, da una parte, la decisione della corte di appello di conferma della statuizione del tribunale di compensazione delle spese del giudizio di primo grado nei rapporti tra i debitori opponenti e la [OSCURATO:PERSONA] di Assicurazioni e, dall’altra parte, la con- danna degli stessi debitori opponenti ai sensi dell’art. 96 Ric. n. 28979/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 4 maggio 2022 – Ordinanza – Pagina 8 di 10 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 28979/2020 Numero sezionale 4697/2022 c.p.c., con riguardo al giudizio di secondo grado, in favore del Numero di raccolta generale 15861/2022Data pubblicazione 17/05/2022 [OSCURATO:PERSONA]. Entrambe le censure sono inammissibili. La prima per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., in quanto non sostenuta da uno specifico e adeguato richiamo al contenuto degli atti e dei documenti sui cui è fondata, che non consente di comprenderne il senso effettivo. La seconda, in quanto la condanna degli opponenti ai sensi dell’art. 96 c.p.c., per il rilevato abuso dello strumento pro- cessuale, risulta in realtà sostenuta da adeguata motivazione, non apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non censurabile nella presente sede: sotto tale aspetto, quindi, il motivo di ricorso in esame si risolve nella inammissibile contestazione di un accertamento di fatto. 5. Il ricorso è dichiarato inammissibile. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Le spese liquidate in favore del [OSCURATO:PERSONA] e dello Spadaccini in proprio vanno di stratte in favore dei difensori di questi ul- timi, avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- ci, che hanno reso la prescritta dichiarazione di anticipo. Non sussistono invece, a giudizio della Corte, i presupposti per la condanna dei ricorrenti, anche nella presente sede, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; Ric. n. 28979/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 4 maggio 2022 – Ordinanza – Pagina 9 di 10 F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 28979/2020 Numero sezionale 4697/2022 - condanna i ricorrenti a pagare le spese del giudizio di Numero di raccolta generale 15861/2022Data pubblicazione 17/05/2022 legittimità in favore dei controricorrenti, liquidandole come segue: a) complessivi € 7.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge, in fa- vore della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].; b) complessivi € 7.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, spe- se generali ed accessori di legge, in favore del Condo- minio [OSCURATO:PERSONA] e dello Spadaccini in proprio, con distra- zione in favore dei difensori, avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; c) complessivi € 6.000,00, oltre spese prenotate a debito ed accessori di legge, in favore dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ri- corso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, Sottosezione 3, in data 4 maggio 2022. Il presidente [OSCURATO:PERSONA]. n. 28979/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 4 maggio 2022 – Ordinanza – Pagina 10 di 10 F i r m a t o D a : R I C C
Sentenza Cassazione n. 15861/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris