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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 febbraio 2022

Cassazione n. 13118/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza/ordinanza del 11/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui è stata confermata la pronuncia di condanna del Tribunale di Torino per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c) e 2-bis cod. strada.

A motivi di ricorso si duole del mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. con porscioglimento dell'imputato.

Il ricorso è inammissibile.

La Corte di merito ha espresso sul punto congrua giustificazione, mettendo in rilievo gli aspetti dai quali ha desunto la gravità del fatto, dando conto in maniera compiuta delle ragioni del diniego.

La difesa non si confronta con gli argomenti indicati in sentenza, limitandosi ad affermare che l'istituto invocato è compatibile con il reato di cui alla contestazione.

L'assenza di specificità del rilievo difensivo rende inammissibile il ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 28 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il P esidente [OSCURATO:PERSONA] la Ferranti t".3 E O S TATA !N CAN

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza/ordinanza del 11/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui è stata confermata la pronuncia di condanna del Tribunale di Torino per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c) e 2-bis cod. strada. A motivi di ricorso si duole del mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. con porscioglimento dell'imputato. Il ricorso è inammissibile. La Corte di merito ha espresso sul punto congrua giustificazione, mettendo in rilievo gli aspetti dai quali ha desunto la gravità del fatto, dando conto in maniera compiuta delle ragioni del diniego. La difesa non si confronta con gli argomenti indicati in sentenza, limitandosi ad affermare che l'istituto invocato è compatibile con il reato di cui alla contestazione. L'assenza di specificità del rilievo difensivo rende inammissibile il ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il P esidente [OSCURATO:PERSONA] la Ferranti t".3 E O S TATA !N CAN