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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 06409/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] i [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dei TRIB.

SORVEGLIANZA di SASSARIidta le relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; l,.ttelsentite le conclusioni del PG udito il difensore f [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di sorveglianza di Sassari, decidendo in sede di rinvio - a seguito di annullamento di questa Corte della precedente ordinanza del medesimo Tribunale che aveva rigettato il reclamo dell'Amministrazione penitenziaria avverso il provvedimento del 10 novembre 2021, con cui il Magistrato di sorveglianza aveva accolto il reclamo proposto dal detenuto [OSCURATO:PERSONA], ristretto presso la Casa circondariale di Sassari in regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen, avverso la decisione dell'Amministrazione penitenziaria di negargli il recupero dei colloqui telefonici non eseguiti nel 2020 con la sorella Teresa, a sua volta detenuta presso l'Istituto penitenziario di L'Aquila e sottoposta al medesimo regime differenziato - ha accolto il reclamo dell'Amministrazione penitenziaria.

2. Questa Corte, nella sentenza di annullamento, aveva osservato: - che non vi è dubbio che l'esercizio del diritto al mantenimento dei rapporti familiari non è impedito dallo stato di detenzione del familiare e, in specie, dalla sottoposizione dello stesso a; regime differenziato, come è nel caso in esame.

La giurisprudenza di legittimità ha già dà tempo precisato che "la sottoposizione al regime carcerario differenziato di un detenuto non esclude, in via di principio, che lo stesso possa essere autorizzato ad avere colloqui visivi con altro detenuto sottoposto al regime dell'art. 41-bis Ord. pen. legato a questo da rapporti genitoriali o familiari, mediante forme di comunicazione controllabili a distanza (come la videoconferenza), tali da consentire la coltivazione della relazione parentale e, allo stesso tempo, da impedire il compimento di comportamenti fra presenti, idonei a generare pericolo per la sicurezza interna dell'istituto o per quella pubblica - Sez. 1, n. 7654 del 12/12/2014, dea. 2015, Triglia, Rv. 262417); che non vi è alcuna ragione per discostarsi da questo orientamento che rappresenta un punto di equilibrio tra esigenze di sicurezza e rispetto di diritti costituzionalmente e convenzionalmente protetti; - che non può, quindi, essere accolta l'opposta soluzione, pur prospettata nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui non trova applicazione, per il caso in cui il familiare sia detenuto sottoposto a sua volta al regime differenziato, il principio "secondo cui il detenuto ai sensi dell'art. 41-bis Ord. pen., può essere, in generale, autorizzato ad avere colloqui visivi con i familiari - in situazioni di impossibilità o, comunque, di gravissima difficoltà ad effettuare i colloqui in presenza - mediante forme di comunicazione audiovisiva controllabili a distanza, secondo modalità esecutive idonee ad assicurare il rispetto del!e restrizioni che derivano dall'art. 41-bis L 26 luglio 1975, n. 354 (cfr. Sez. 1, n. 29007 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], G., non massimata);- che era invece erronea l'affermazione contenuta nel provvedimento in quella sede impugnato secondo cui l'esercizio del diritto al colloquio con i familiari anche se detenuti e sottoposti allo stesso regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen. non è soggetta ad alcuna limitazione anche a costo di "svilire" le esigenze di sicurezza che stanno a fondamento del regime detentivo differenziato (in questo senso si è espressa la recente pronuncia n. 31634 emessa da questa Sezione il 24 giugno 2022 in un procedimento sempre nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]); che pertanto, come evidenziato dai ricorrenti, nella indicata prospettiva interpretativa accolta va collocata la disposizione di cui all'art. 16.1. della circolare del D.A.P. del 2 ottobre 2017, n. 3676/6126 per la parte in cui prescrive, con riguardo ai detenuti sottoposti al regime differenziato, "che eventuali richieste di colloqui telefonici con altri familiari ristretti In regime di 41-bis e non, saranno generalmente accolte, salvo che dal parere non vincolante, richiesto alla competente DDA, emergano concreti e rilevanti elementi che ne sconsiglino l'effettuazione"; che la prescrizione, come precisato dalla sentenza di questa Corte n. 31634 del 2022 "giova ad un esame guanto più completo possibile della vicenda in cui si colloca l'esercizio del diritto al colloquio che, in ragione della particolare situazione del soggetto con cui effettuarlo, deve misurarsi con le contrapposte esigenze di sicurezza". - che deve, pertanto, ritenersi che la magistratura di sorveglianza, in sede di ammissione al colloquio telefonico di cui all'art. 41-bis, comma 2-quater lett. b), Ord. pen. tra detenuti in regime differenziato legati dai rapporti genitoriali o familiari, nel prendere in esame tutti gli elementi che concorrono a verificare, di volta in volta, l'eventuale sussistenza di elementi impeditivi all'esercizio del diritto al beneficio, debba apprezzare anche il contenuto informativo del parere non vincolante della Direzione distrettuale antimafia competente, secondo quanto previsto dalla ricordata circolare del D.A.P. del 2 ottobre 2017.

Sulla base di tali presupposti interpretativi questa Corte con la pronuncia del 23 novembre 2022 aveva annullato l'ordinanza impugnata, rilevando che essa non si era attenuta agli indicati principi, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Sassari. 3.Avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha proposto ricorso il detenuto Gallico, a mezzo del suo difensore di fiducia, che ha articolato due motivi.

2.1. Con i! primo motivo deduce la violazione ed erronea applicazione dell'art. 41-bis O.P. in relazione agli artt. 125, comma 3, e 666, comma 2, c.p.p. ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b), c) ed e) c.p.p.

In particolare, il ricorrente lamenta la violazione di legge posta in essere dal Tribunale di sorveglianza in quanto il ricorso del!' A.P. avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile ex art.: 666, comma 2, c.p.p. poiché si era formato il giudicato sull'unico elemento - parere della D.D.A. - posto alla base del reclamo proposto dall'A.P., sul quale il medesimo Tribunale di sorveglianza - in diversa composizione - si era già espresso nell'ambito di altro procedimento sempre nei confronti del detenuto [OSCURATO:PERSONA], con l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], divenuta definitiva, osservando che: "Il collegio ritiene che il parere non fornisca elementi concreti e rilevanti ma si limiti a richiamare il ben noto spessore criminale dei soggetti e la qualità di imputata della [OSCURATO:PERSONA] in un procedimento per indebita percezione di contributi pubblici con l'aggravante mafiosa, senza evidenziare elementi tali da sconsigliare l'effettuazione del colloquio nel procedimento in corso; nel senso che non vengono esplicitati i pericoli concreti per la sicurezza pubblica dell'eventuale colloquio tra i due congiunti che solo parrebbe giustificare la compressione del diritto del detenuto in 41- bis O.P. di coltivare gli affetti familiari".

Inoltre, il ricorrente lamenta che la motivazione sarebbe solo apparente in quanto il Tribunale si sarebbe limitato a controllare la procedura seguita dal D.A.P. motivando che nessun automatismo vi sarebbe stato "bensì che, a seguito della valutazione di elementi emersi nel corso dell'istruttoria compiuta (consistita, tra l'altro, nell'acquisizione del parere della DDA), la direzione abbia deciso nel merito, esprimendosi in senso negativo". 3.2.Con il secondo motivo il ricorrente eccepisce l'incostituzionalità dell'art. 41-bis O.P. in relazione agli artt. 1, 14-quater, 15, 18 e 18-ter O.P.; 37 e 38 DPR 230 dei 2000 per violazione degli artt. 15, 27 e 29 Cost.; 3 e 8 CEDU. ricorso, oltre che ad operare una ricostruzione del diritto ad un colloquio telefonico, sostitutivo di quello visivo, in termini di diritto non suscettibile di limitazioni, afferma che l'art. 41-bis, in particolare il comma 2 quater lett. b, è di dubbia legittimità costituzionale nella misura in cui attribuisce al direttore del carcere la competenza a decidere in ordine a questione che impatta sulla tutela della forma di comunicazione effettuata tramite il telefono, laddove la previsione dell'art. 15 Cost, afferma la inviolabilità di ogni forma di comunicazione ammettendone la deroga a condizione che venga osservata la duplice riserva di legge e di giurisdizione.

In tal modo si finisce col ritenere il colloquio telefonico una forma di comunicazione diversa e di minor pregio rispetto a quella epistolare (per la quale é prevista la competenza dell'A. g. salvo possibilità di delega al direttore) e perciò meritevole di una minor tutela in quanto affidata alla A.p. non alla A.G. 4, Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto annullarsi l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Sassari. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato limitatamente al primo motivo, è inammissibile nel resto. 1.Manifestamente infondata è la questione di legittimità costituzionale dell'art. 41-bis, comma 2 quater, lett. b, ord. pen., in relazione agli artt. 15, 27 e 29 Cost., 3 e 8 CEDU, nella parte in cui assegna al Direttore del carcere e non all'autorità giudiziaria la competenza ad autorizzare il colloquio telefonico con i familiari e conviventi.

Non si pongono le criticità e frizioni indicate in ricorso, neppure sotto il profilo della riserva di giurisdizione di cui all'art. 15 Cost, (che prevede la doppia riserva di legge e di Giurisdizione in caso di limitazione della libertà di comunicazione). innanzitutto, questa Corte ha già avuto modo di affermare, sia pure sotto il diverso profilo della violazione della riserva di giurisdizione in materia di libertà personale di cui all'art. 13 Cost., che «E manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'ad, 41-bis ord. pen., in relazione agli artt. 2, 3, 13, 24, 111 e 117 Cost. nella parte in cui assegna al Ministro della giustizia e non all'autorità giudiziaria, la competenza a disporre 'applicazione o la proroga del regime detentivo speciale, trattandosi di misura, non assimilabile alle misure di prevenzione personali, adottata o prorogata, con provvedimento autonomamente e congruamente motivato, reclamabile davanti all'autorità giudiziaria, all'esito di un procedimento camerale partecipato» (Sez. 1, Sentenza n. 29143 del 22/06/2020 Cc. (dep, 21/10/2020) Rv. 279792 e 01, che ha sviluppato il suo ragionamento anche sulla base delle diverse sentenze della Corte Costituzionale che si sono pronunciate in tema, dichiarando manifestamente infondate le questioni di volta in volta sollevate).

E regime differenziato in argomento, invero, non ha natura sanzionatoria-retributiva ma finalità di prevenzione dei reati in relazione alla pericolosità del detenuto ed indipendentemente dalla espiazione della pena, non interrompe il percorso riabilitativo, comportando anzi la rescissione dei "collegamenti" del detenuto con l'organizzazione di appartenenza, e si inserisce nell'ambito di percorso carcerario che già trae origine e iegittimazione da un provvedimento dell'autorità giudiziaria; esso si risolve in una sospensione del regime ordinario di detenzione, per sua natura transitoria - che non snatura la finalità essenzialmente rieducativa della pena - dettata dalla necessità di neutralizzare l'allarme sociale derivante dal mantenimento da parte del detenuto di relazioni con l'esterno del carcere.

Per altro verso occorre considerare che la previsione costituzionale di cui all'art. 15 Cost. che sancisce l'inviolabilità della libertà di comunicazione e che a ben vedere è una ulteriore proiezione della libertà personale - non comporta il diritto di disporre di qualsiasi mezzo di comunicazione, ma che, in relazione ai mezzi posti a disposizione, sia assicurata la libertà - oltre che la segretezza - dell'attività comunicativa in modo che quest'ultima non sia assoggettata a limiti legislativi ingiustificatamente fissati.Le forme di limitazione legislativamente stabilite possono derivare anche dalla peculiare posizione giuridica di alcuni soggetti come, ad esempio, la corrispondenza diretta ai falliti (oggi sottoposti alla procedura della liquidazione giudiziale), agli infermi di mente ai detenuti ed ai militari.

Rispetto al detenuto è piuttosto, a monte, il provvedimento limitativo della liberta personale, che è sempre riconducibile ad un giudice, a contenere implicita limitazione alla libertà di comunicazione, in particolare alle forme e ai tempi della sua estrinsecazione; tale limitazione è connaturale allo status restrittivo, che impedisce di per sé al detenuto di comunicare con l'esterno al pari di una persona libera, innanzitutto per le evidenti ragioni di tipo organizzativo che involgono la vita che si svolge all'interno della comunità carceraria.

Ove alle esigenze sottese ai regime ordinario di detenzione si dovessero aggiungere esigenze specifiche legate a gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, che impongono l'adozione di regime detentivo speciale - quale è appunto quello di cui all'art. 41-bis o. p. - tali esigenze saranno comunque suscettibili di valutazione da parte dell'[OSCURATO:PERSONA] il Tribunale di Roma - che interviene, sia pure in seconda battuta, in sede di reclamo proposto, ex art. 41-bis, comma 2 quinquies, o. p., dalla parte o dal difensore avverso il provvedimento di competenza del Ministro della Giustizia che ha disposto il regime differenziato - peraltro previa interlocuzione con svariate autorità tra le quali anche quelle giudiziarie quali sono la [OSCURATO:PERSONA] ed il Pubblico Ministero che procede.

D'altra parte, l'art. 41-bis ord. pen. postula la ricorrenza di condizioni oggettive di emergenza e sicurezza pubbliche ed altre soggettive riguardanti il detenuto, derivanti, a monte, dalla condanna o dalla sottoposizione a misura coercitiva custodiale per reati di particolare gravità e motivo di allarme sociale (oltre che la perdurante esistenza ed operatività dell'organizzazione cui egli appartiene) ovvero da provvedimenti dell'autorità giudiziaria che hanno già svolto il loro compito di verifica giurisdizionale.

La sospensione delle regole detentive ordinarie riguarda l'esecuzione della pena nei confronti di quei detenuti che manifestino capacità di mantenere collegamenti con le associazioni di appartenenza e di trasmettere ordini e direttive all'esterno del carcere, e comporta, d'altra parte, una limitazione dei diritti soggettivi, non già la loro radicale privazione, tenuto anche conto della sua durata circoscritta alla fase di pericolosità.

Né di radicale privazione del diritto di comunicazione potrebbe parlarsi in relazione alla possibilità di vietare una sua specifica modalità di estrinsecazione - quale è appunto il colloquio telefonico col familiare in argomento - dal momento che il provvedimento che dovesse negarlo è comunque temporaneo e sempre suscettibile di rivalutazione, oltre che m pugnabile.

La questione di illegittimità costituzionale nei termini in cui è stata sollevata - violazione della riserva di giurisdizione di cui all'art. 15 Cost. - è, quindi, nel suo complesso, manifestamente infondata dal momento che le limitazioni ai colloqui che ex lege conseguono, una volta ammesso il detenuto al regime differenziato, ai sensi del comma 2- quater, lett. b, dell'art. 41-bis, ricevono, quanto alla loro attuazione concreta, oltre che copertura giurisdizionale generica in virtù dell'esistenza di un provvedimento giurisdizionale che a monte ha decretato la restrizione in carcere - che per determinati tipi di condannati ouò evolvere nel regime differenziato - anche copertura giurisdizionale specifica per il tramite, per un verso, del rimedio che l'art. 41-bis, comma 2 quinquies, assicura al detenuto/internato contro l'applicazione del regime differenziato e, per altro verso, attraverso il rimedio impugnatorio specifico che l'ordinamento penitenziario assicura al detenuto, in genere, avverso i provvedimenti dell'AP. (artt. 35, 69 o.p.), nei quali è compreso quello del Direttore del carcere in tema di colloquio telefonico sostitutivo ex art. 41 bis, comma 2 quater, lett. b.

A fronte dell'impossibilità di effettuare il colloquio ordinario in presenza, e quindi della necessità di valutare la possibilità del colloquio sostitutivo telefonico, entra allora piuttosto in gioco, in maniera ancor più incisiva, la questione della ricerca del delicato punto di equilibrio che secondo la giurisprudenza di questa Corte - qui condivisa - deve essere sempre ricercato quando si tratta - come nel caso di specie - di bilanciare contrapposte esigenze entrambe aventi rilievo costituzionale; ricerca che dovrà quindi essere indirizzata alla effettiva verifica dell'eventuale esistenza di concreti e rilevanti elementi che sconsiglino l'effettuazione dei colloquio telefonico.

Non si potrà evidentemente trascurare che il colloquio telefonico costituisce - come nel caso di specie in cui trattasi di detenuti entrambi sottoposti al 41-bis - l'unico mezzo attraverso cui il detenuto può avere un colloquio diretto con il familiare (sicché contemperamento potrà essere ricercato anche attraverso eventuali possibili soluzioni sul piano esecutivo del colloquio medesimo).

La questione del diritto di comunicazione, rispetto alle eventuali limitazioni che il diritto al colloquio - telefonico - può subire, si pone, infatti - piuttosto - soprattutto sotto il profilo del diritto alla conservazione dei rapporti coi propri familiari che attraverso quel diritto si esplica.

Ed è di tale specifico diritto che si terrà conto nel vagliare il primo - fondato - motivo di ricorso, 2.Ció posto, passando all'esame del primo motivo di ricorso, che risulta fondato, si deve nondimeno precisare che in via generale è improprio attribuire ad una precedente ordinanza sui colloquio le caratteristiche del giudicato, come si assume in buona sostanza in ricorso, perché i provvedimenti che intervengono in questa materia non sono strutturalmente in grado di resistere alla sopravvenienza di elementi nuovi o anche solo successivamente conosciuti.

E' dunque illegittima l'affermazione, contenuta in ricorso, che si sia formato un giudicato sulla statuizione, assunta dal Tribunale in altro procedimento, in ordine alla inidoneità del parere della DDA - identico a quello reiterato nel presente procedimento - a sconsigliare l'effettuazione del colloquio con la sorella, e quindi a fondare la negazione del diritto del detenuto al colloquio, per essere esso generico, non specificando i pericoli concreti per la sicurezza pubblica derivanti dal colloquio tra i due congiunti.

Ciascuna richiesta di colloquio del detenuto in regime differenziato è vicenda a sé e la sua valutazione non può, per ciò solo, appiattirsi su quella intervenuta in relazione ad una istanza precedente, sia pure nell'ambito di procedimento in cui è confluito parere della Dda di tenore analogo a quello reso in altro procedimento, non costituendo peraltro, come si dirà, il parere della DDA l'unico elemento di valutazione che deve essere preso in considerazione (sicché diverso può essere il contesto in cui esso di volta in volta si inserisce).

Dall'affermazione di genericità del parere espresso dalla DDA, contenuta in un precedente provvedimento del Tribunale di sorveglianza, non può, in altri termini, derivare la conseguenza che il colloquio telefonico sostitutivo debba nel caso di specie essere concesso senza una preliminare considerazione di tutti gli elementi che concorrono a definire il punto di equilibrio con le esigenze di sicurezza, tra i quali campeggia certamente il parere del magistrato della DDA, che non è tuttavia necessariamente l'unico elemento di valutazione (e tale non dovrebbe essere soprattutto nel caso in cui dovesse essere generico e non esaustivo), La magistratura di sorveglianza deve infatti apprezzare — anche - il contenuto informativo dei parere non vincolante della direzione distrettuale antimafia competente secondo quanto previsto dalla circolare del D.a.p. dei 02/10/2017.

E proprio questo ha inteso affermare questa Corte nella pronuncia di annullamento emessa nel presente procedimento, n. 9022/23 del 23.11.2022.

Essa ha osservato che, una volta stabilito il principio generale in forza del quale il colloquio tra detenuti sottoposti a regime detentivo differenziato è astrattamente ammissibile, è sempre necessario contemperare tale diritto con il soddisfacimento in concreto delle esigenze di sicurezza correlate all'applicazione del regime differenziato.

Dunque, la decisione in merito alla concessione di tale beneficio penitenziario non può prescindere da una attenta considerazione di tutti gli elementi rilevanti ed in tale ottica — osserva ulteriormente la sentenza di annullamento - assume rilievo la disposizione di cui all'art. 16,1. della circolare dei D.A.P. del 2 ottobre 2017, n. 3676/6126 per la parte in cui prescrive, con riguardo ai detenuti sottoposti al regime differenziato, "che eventuali richieste di colloqui telefonici con altri familiari ristretti in regime di 41-bis e non, saranno generalmente accolte, salvo che dai parere non vincolante, richiesto alla competente DDA, emergano concreti e rilevanti elementi che ne sconsiglino l'effettuazione".

La prescrizione, come già precisato dalla sentenza di questa Corte n. 31634 del 2022, e da i:?uella di annullamento suindicata. non va intesa nei senso che il parere della DDA costituisca l'unico parametro di valutazione quanto piuttosto nel senso che esso "giova ad un esame quanto più completo possibile della vicenda in cui si colloca l'esercizio del diritto al colloquio che, in ragione della particolare situazione dei soggetto con cui effettuarlo, deve misurarsi con le contrapposte esigenze di sicurezza".

Deve, pertanto, ritenersi che la magistratura di sorveglianza, in sede di valutazione dell'ammissione al colloquio telefonico di cui all'art. 41-bis, comma 2-quater lett. b), ord. oen. tra detenuti in regime differenziato legati dai rapporti genitoriali o familiari, nel prendere in esame tutti gli elementi che concorrono a verificare, di volta in volta, l'eventuale sussistenza di elementi impeditivi all'esercizio del diritto al beneficio, debba apprezzare anche il contenuto informativo del parere non vincolante della Direzione distrettuale antimafia competente, secondo quanto previsto dalla ricordata circolare del D.A.P. del 2 ottobre 2017 (parere che la prima ordinanza del Tribunale di Sassari, oggetto di annullamento, aveva invece del tutto pretermesso dalla sua valutazione assumendo la superfluità ed eccentricità dello stesso, a prescindere dal suo contenuto, ritenendo che l'esercizio del diritto al colloquio con í familiari, anche se detenuti e sottoposti allo stesso regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen., non è soggetto ad alcuna limitazione anche a costo di "svilire" le esigenze di sicurezza che stanno a fondamento del regime detentivo differenziato - in questo stesso senso si era espressa la pronuncia n. 31634 emessa dalla Prima Sezione di questa Corte il 24 giugno 2022 in un procedimento sempre nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] posto, occorre quindi verificare se l'ordinanza impugnata abbia proceduto ad effettuare l'indagine richiesta con la sentenza di annullamento.

Ebbene, leggendo il provvedimento impugnato, emerge che il Tribunale, nel tentativo di superare l'impasse segnalato da questa Corte, sia caduto nella direzione opposta parimenti errata - a quella in precedenza imboccata dal medesimo Tribunale (che aveva ritenuto che il parere della Dda non potesse risolversi in una limitazione al diritto al colloquio), affermando in buona sostanza che il parere negativo della DDA sia di per sé impeditivo del riconoscimento del diritto al colloquio; laddove si tratta(va) di verificare - secondo quanto si afferma nella stessa sentenza di annullamento - se sussistono in concreto elementi idonei a supportare il diniego del colloquio, elementi concreti che ben possono essere contenuti - anche - nel parere espresso dalla DDA, deputato ad evidenziare gli eventuali aspetti concreti ostativi al colloquio, i quali, tuttavia, per avere incidenza sulla valutazione che la decisione in argomento impone, non possono che essere, oltre che concreti, specificamente attinenti al thema decidendurn: S'impone pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata che, come correttamente evidenziato in ricorso, non ha proceduto a verificare la concretezza e rilevanza degli elementi indicati dalla DDA nel proprio parere, non vincolante, espresso, limitandosi a prendere atto del tenore negativo di esso, esaurendo in definitiva la propria argomentazione di rigetto nei seguenti termini ... ritiene il Collegio che l'A.p. non abbia adottato il provvedimento di diniego in forza di una automatismo, bensì che, a seguito della valutazione di elementi emersi nel corso dell'istruttoria compiuta consistita tra l'altro nell'acquisizione del parere della DDA, la direzione abbia deciso nel merito esprimendosi in senso negativo".

In altri termini il Tribunale non ha fatto altro se non accogliere il provvedimento di rigetto della A.P, a seguito del parere negativo espresso dalla Dda, senza indicare in cosa sarebbero consistiti gli atti istruttori compiuti oltre quello acquisitivo dei parere della Dda, né, tanto meno, minimamente dare conto dei loro esiti e della pregnanza di essi ai fini del decidere.

Operando in tal modo ha reso una motivazione del tutto apparente, incorrendo nella violazione di legge che impone di motivare anche i provvedimenti in materia.

Va ricordato che, come sottolinea il P.G. nella requisitoria scritta, la giurisprudenza di legittimità in materia di art. 41-bis O.P. ha evidenziato che il giudice non può limitarsi a sviluppare considerazioni generiche e assertive tali da rendere l'ordinanza solo apparentemente motivata, così come, per altro verso, la restrizione dei diritti soggettivi deve trovare una piattaforma legale giustificativa nei caratteri di effettività e attualità del pericolo minacciato che deve necessariamente tradursi — quanto al caso dei colloqui - nella valutazione di fatti precisi e concreti in ordine alla capacità di veicolare messaggi criptati nel corso del colloquio teiefonico.

Come rileva correttamente il ricorrente, I Tribunale nulla ha argomentato in ordine alla possibilità da parte dei detenuti di scambiare tra loro via telefono messaggi cifrati e soprattutto nulla ha detto in merito al fatto che, trattandosi di soggetti che sono sottoposti al medesimo regime detentivo speciale, gli eventuali messaggi criptati che dovessero sfuggire alla duplice attività di censura operata dagli addetti presso la [OSCURATO:PERSONA] de L'Aquila e di Sassari, potrebbero essere veicolati all'esterno.

A ciò consegue che in accoglimento del primo motivo di ricorso, l'ordinanza impugnata, che non si è attenuta agli indicati principi r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] i [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dei TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARIidta le relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; l,.ttelsentite le conclusioni del PG udito il difensore f [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di sorveglianza di Sassari, decidendo in sede di rinvio - a seguito di annullamento di questa Corte della precedente ordinanza del medesimo Tribunale che aveva rigettato il reclamo dell'Amministrazione penitenziaria avverso il provvedimento del 10 novembre 2021, con cui il Magistrato di sorveglianza aveva accolto il reclamo proposto dal detenuto [OSCURATO:PERSONA], ristretto presso la Casa circondariale di Sassari in regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen, avverso la decisione dell'Amministrazione penitenziaria di negargli il recupero dei colloqui telefonici non eseguiti nel 2020 con la sorella Teresa, a sua volta detenuta presso l'Istituto penitenziario di L'Aquila e sottoposta al medesimo regime differenziato - ha accolto il reclamo dell'Amministrazione penitenziaria. 2. Questa Corte, nella sentenza di annullamento, aveva osservato: - che non vi è dubbio che l'esercizio del diritto al mantenimento dei rapporti familiari non è impedito dallo stato di detenzione del familiare e, in specie, dalla sottoposizione dello stesso a; regime differenziato, come è nel caso in esame. La giurisprudenza di legittimità ha già dà tempo precisato che "la sottoposizione al regime carcerario differenziato di un detenuto non esclude, in via di principio, che lo stesso possa essere autorizzato ad avere colloqui visivi con altro detenuto sottoposto al regime dell'art. 41-bis Ord. pen. legato a questo da rapporti genitoriali o familiari, mediante forme di comunicazione controllabili a distanza (come la videoconferenza), tali da consentire la coltivazione della relazione parentale e, allo stesso tempo, da impedire il compimento di comportamenti fra presenti, idonei a generare pericolo per la sicurezza interna dell'istituto o per quella pubblica - Sez. 1, n. 7654 del 12/12/2014, dea. 2015, Triglia, Rv. 262417); che non vi è alcuna ragione per discostarsi da questo orientamento che rappresenta un punto di equilibrio tra esigenze di sicurezza e rispetto di diritti costituzionalmente e convenzionalmente protetti; - che non può, quindi, essere accolta l'opposta soluzione, pur prospettata nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui non trova applicazione, per il caso in cui il familiare sia detenuto sottoposto a sua volta al regime differenziato, il principio "secondo cui il detenuto ai sensi dell'art. 41-bis Ord. pen., può essere, in generale, autorizzato ad avere colloqui visivi con i familiari - in situazioni di impossibilità o, comunque, di gravissima difficoltà ad effettuare i colloqui in presenza - mediante forme di comunicazione audiovisiva controllabili a distanza, secondo modalità esecutive idonee ad assicurare il rispetto del!e restrizioni che derivano dall'art. 41-bis L 26 luglio 1975, n. 354 (cfr. Sez. 1, n. 29007 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], G., non massimata);- che era invece erronea l'affermazione contenuta nel provvedimento in quella sede impugnato secondo cui l'esercizio del diritto al colloquio con i familiari anche se detenuti e sottoposti allo stesso regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen. non è soggetta ad alcuna limitazione anche a costo di "svilire" le esigenze di sicurezza che stanno a fondamento del regime detentivo differenziato (in questo senso si è espressa la recente pronuncia n. 31634 emessa da questa Sezione il 24 giugno 2022 in un procedimento sempre nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]); che pertanto, come evidenziato dai ricorrenti, nella indicata prospettiva interpretativa accolta va collocata la disposizione di cui all'art. 16.1. della circolare del D.A.P. del 2 ottobre 2017, n. 3676/6126 per la parte in cui prescrive, con riguardo ai detenuti sottoposti al regime differenziato, "che eventuali richieste di colloqui telefonici con altri familiari ristretti In regime di 41-bis e non, saranno generalmente accolte, salvo che dal parere non vincolante, richiesto alla competente DDA, emergano concreti e rilevanti elementi che ne sconsiglino l'effettuazione"; che la prescrizione, come precisato dalla sentenza di questa Corte n. 31634 del 2022 "giova ad un esame guanto più completo possibile della vicenda in cui si colloca l'esercizio del diritto al colloquio che, in ragione della particolare situazione del soggetto con cui effettuarlo, deve misurarsi con le contrapposte esigenze di sicurezza". - che deve, pertanto, ritenersi che la magistratura di sorveglianza, in sede di ammissione al colloquio telefonico di cui all'art. 41-bis, comma 2-quater lett. b), Ord. pen. tra detenuti in regime differenziato legati dai rapporti genitoriali o familiari, nel prendere in esame tutti gli elementi che concorrono a verificare, di volta in volta, l'eventuale sussistenza di elementi impeditivi all'esercizio del diritto al beneficio, debba apprezzare anche il contenuto informativo del parere non vincolante della Direzione distrettuale antimafia competente, secondo quanto previsto dalla ricordata circolare del D.A.P. del 2 ottobre 2017. Sulla base di tali presupposti interpretativi questa Corte con la pronuncia del 23 novembre 2022 aveva annullato l'ordinanza impugnata, rilevando che essa non si era attenuta agli indicati principi, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Sassari. 3.Avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha proposto ricorso il detenuto Gallico, a mezzo del suo difensore di fiducia, che ha articolato due motivi. 2.1. Con i! primo motivo deduce la violazione ed erronea applicazione dell'art. 41-bis O.P. in relazione agli artt. 125, comma 3, e 666, comma 2, c.p.p. ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b), c) ed e) c.p.p. In particolare, il ricorrente lamenta la violazione di legge posta in essere dal Tribunale di sorveglianza in quanto il ricorso del!' A.P. avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile ex art.: 666, comma 2, c.p.p. poiché si era formato il giudicato sull'unico elemento - parere della D.D.A. - posto alla base del reclamo proposto dall'A.P., sul quale il medesimo Tribunale di sorveglianza - in diversa composizione - si era già espresso nell'ambito di altro procedimento sempre nei confronti del detenuto [OSCURATO:PERSONA], con l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], divenuta definitiva, osservando che: "Il collegio ritiene che il parere non fornisca elementi concreti e rilevanti ma si limiti a richiamare il ben noto spessore criminale dei soggetti e la qualità di imputata della [OSCURATO:PERSONA] in un procedimento per indebita percezione di contributi pubblici con l'aggravante mafiosa, senza evidenziare elementi tali da sconsigliare l'effettuazione del colloquio nel procedimento in corso; nel senso che non vengono esplicitati i pericoli concreti per la sicurezza pubblica dell'eventuale colloquio tra i due congiunti che solo parrebbe giustificare la compressione del diritto del detenuto in 41- bis O.P. di coltivare gli affetti familiari". Inoltre, il ricorrente lamenta che la motivazione sarebbe solo apparente in quanto il Tribunale si sarebbe limitato a controllare la procedura seguita dal D.A.P. motivando che nessun automatismo vi sarebbe stato "bensì che, a seguito della valutazione di elementi emersi nel corso dell'istruttoria compiuta (consistita, tra l'altro, nell'acquisizione del parere della DDA), la direzione abbia deciso nel merito, esprimendosi in senso negativo". 3.2.Con il secondo motivo il ricorrente eccepisce l'incostituzionalità dell'art. 41-bis O.P. in relazione agli artt. 1, 14-quater, 15, 18 e 18-ter O.P.; 37 e 38 DPR 230 dei 2000 per violazione degli artt. 15, 27 e 29 Cost.; 3 e 8 CEDU. ricorso, oltre che ad operare una ricostruzione del diritto ad un colloquio telefonico, sostitutivo di quello visivo, in termini di diritto non suscettibile di limitazioni, afferma che l'art. 41-bis, in particolare il comma 2 quater lett. b, è di dubbia legittimità costituzionale nella misura in cui attribuisce al direttore del carcere la competenza a decidere in ordine a questione che impatta sulla tutela della forma di comunicazione effettuata tramite il telefono, laddove la previsione dell'art. 15 Cost, afferma la inviolabilità di ogni forma di comunicazione ammettendone la deroga a condizione che venga osservata la duplice riserva di legge e di giurisdizione. In tal modo si finisce col ritenere il colloquio telefonico una forma di comunicazione diversa e di minor pregio rispetto a quella epistolare (per la quale é prevista la competenza dell'A. g. salvo possibilità di delega al direttore) e perciò meritevole di una minor tutela in quanto affidata alla A.p. non alla A.G. 4, Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto annullarsi l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Sassari. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato limitatamente al primo motivo, è inammissibile nel resto. 1.Manifestamente infondata è la questione di legittimità costituzionale dell'art. 41-bis, comma 2 quater, lett. b, ord. pen., in relazione agli artt. 15, 27 e 29 Cost., 3 e 8 CEDU, nella parte in cui assegna al Direttore del carcere e non all'autorità giudiziaria la competenza ad autorizzare il colloquio telefonico con i familiari e conviventi. Non si pongono le criticità e frizioni indicate in ricorso, neppure sotto il profilo della riserva di giurisdizione di cui all'art. 15 Cost, (che prevede la doppia riserva di legge e di Giurisdizione in caso di limitazione della libertà di comunicazione). innanzitutto, questa Corte ha già avuto modo di affermare, sia pure sotto il diverso profilo della violazione della riserva di giurisdizione in materia di libertà personale di cui all'art. 13 Cost., che «E manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'ad, 41-bis ord. pen., in relazione agli artt. 2, 3, 13, 24, 111 e 117 Cost. nella parte in cui assegna al Ministro della giustizia e non all'autorità giudiziaria, la competenza a disporre 'applicazione o la proroga del regime detentivo speciale, trattandosi di misura, non assimilabile alle misure di prevenzione personali, adottata o prorogata, con provvedimento autonomamente e congruamente motivato, reclamabile davanti all'autorità giudiziaria, all'esito di un procedimento camerale partecipato» (Sez. 1, Sentenza n. 29143 del 22/06/2020 Cc. (dep, 21/10/2020) Rv. 279792 e 01, che ha sviluppato il suo ragionamento anche sulla base delle diverse sentenze della Corte Costituzionale che si sono pronunciate in tema, dichiarando manifestamente infondate le questioni di volta in volta sollevate). E regime differenziato in argomento, invero, non ha natura sanzionatoria-retributiva ma finalità di prevenzione dei reati in relazione alla pericolosità del detenuto ed indipendentemente dalla espiazione della pena, non interrompe il percorso riabilitativo, comportando anzi la rescissione dei "collegamenti" del detenuto con l'organizzazione di appartenenza, e si inserisce nell'ambito di percorso carcerario che già trae origine e iegittimazione da un provvedimento dell'autorità giudiziaria; esso si risolve in una sospensione del regime ordinario di detenzione, per sua natura transitoria - che non snatura la finalità essenzialmente rieducativa della pena - dettata dalla necessità di neutralizzare l'allarme sociale derivante dal mantenimento da parte del detenuto di relazioni con l'esterno del carcere. Per altro verso occorre considerare che la previsione costituzionale di cui all'art. 15 Cost. che sancisce l'inviolabilità della libertà di comunicazione e che a ben vedere è una ulteriore proiezione della libertà personale - non comporta il diritto di disporre di qualsiasi mezzo di comunicazione, ma che, in relazione ai mezzi posti a disposizione, sia assicurata la libertà - oltre che la segretezza - dell'attività comunicativa in modo che quest'ultima non sia assoggettata a limiti legislativi ingiustificatamente fissati.Le forme di limitazione legislativamente stabilite possono derivare anche dalla peculiare posizione giuridica di alcuni soggetti come, ad esempio, la corrispondenza diretta ai falliti (oggi sottoposti alla procedura della liquidazione giudiziale), agli infermi di mente ai detenuti ed ai militari. Rispetto al detenuto è piuttosto, a monte, il provvedimento limitativo della liberta personale, che è sempre riconducibile ad un giudice, a contenere implicita limitazione alla libertà di comunicazione, in particolare alle forme e ai tempi della sua estrinsecazione; tale limitazione è connaturale allo status restrittivo, che impedisce di per sé al detenuto di comunicare con l'esterno al pari di una persona libera, innanzitutto per le evidenti ragioni di tipo organizzativo che involgono la vita che si svolge all'interno della comunità carceraria. Ove alle esigenze sottese ai regime ordinario di detenzione si dovessero aggiungere esigenze specifiche legate a gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, che impongono l'adozione di regime detentivo speciale - quale è appunto quello di cui all'art. 41-bis o. p. - tali esigenze saranno comunque suscettibili di valutazione da parte dell'[OSCURATO:PERSONA] il Tribunale di Roma - che interviene, sia pure in seconda battuta, in sede di reclamo proposto, ex art. 41-bis, comma 2 quinquies, o. p., dalla parte o dal difensore avverso il provvedimento di competenza del Ministro della Giustizia che ha disposto il regime differenziato - peraltro previa interlocuzione con svariate autorità tra le quali anche quelle giudiziarie quali sono la [OSCURATO:PERSONA] ed il Pubblico Ministero che procede. D'altra parte, l'art. 41-bis ord. pen. postula la ricorrenza di condizioni oggettive di emergenza e sicurezza pubbliche ed altre soggettive riguardanti il detenuto, derivanti, a monte, dalla condanna o dalla sottoposizione a misura coercitiva custodiale per reati di particolare gravità e motivo di allarme sociale (oltre che la perdurante esistenza ed operatività dell'organizzazione cui egli appartiene) ovvero da provvedimenti dell'autorità giudiziaria che hanno già svolto il loro compito di verifica giurisdizionale. La sospensione delle regole detentive ordinarie riguarda l'esecuzione della pena nei confronti di quei detenuti che manifestino capacità di mantenere collegamenti con le associazioni di appartenenza e di trasmettere ordini e direttive all'esterno del carcere, e comporta, d'altra parte, una limitazione dei diritti soggettivi, non già la loro radicale privazione, tenuto anche conto della sua durata circoscritta alla fase di pericolosità. Né di radicale privazione del diritto di comunicazione potrebbe parlarsi in relazione alla possibilità di vietare una sua specifica modalità di estrinsecazione - quale è appunto il colloquio telefonico col familiare in argomento - dal momento che il provvedimento che dovesse negarlo è comunque temporaneo e sempre suscettibile di rivalutazione, oltre che m pugnabile. La questione di illegittimità costituzionale nei termini in cui è stata sollevata - violazione della riserva di giurisdizione di cui all'art. 15 Cost. - è, quindi, nel suo complesso, manifestamente infondata dal momento che le limitazioni ai colloqui che ex lege conseguono, una volta ammesso il detenuto al regime differenziato, ai sensi del comma 2- quater, lett. b, dell'art. 41-bis, ricevono, quanto alla loro attuazione concreta, oltre che copertura giurisdizionale generica in virtù dell'esistenza di un provvedimento giurisdizionale che a monte ha decretato la restrizione in carcere - che per determinati tipi di condannati ouò evolvere nel regime differenziato - anche copertura giurisdizionale specifica per il tramite, per un verso, del rimedio che l'art. 41-bis, comma 2 quinquies, assicura al detenuto/internato contro l'applicazione del regime differenziato e, per altro verso, attraverso il rimedio impugnatorio specifico che l'ordinamento penitenziario assicura al detenuto, in genere, avverso i provvedimenti dell'AP. (artt. 35, 69 o.p.), nei quali è compreso quello del Direttore del carcere in tema di colloquio telefonico sostitutivo ex art. 41 bis, comma 2 quater, lett. b. A fronte dell'impossibilità di effettuare il colloquio ordinario in presenza, e quindi della necessità di valutare la possibilità del colloquio sostitutivo telefonico, entra allora piuttosto in gioco, in maniera ancor più incisiva, la questione della ricerca del delicato punto di equilibrio che secondo la giurisprudenza di questa Corte - qui condivisa - deve essere sempre ricercato quando si tratta - come nel caso di specie - di bilanciare contrapposte esigenze entrambe aventi rilievo costituzionale; ricerca che dovrà quindi essere indirizzata alla effettiva verifica dell'eventuale esistenza di concreti e rilevanti elementi che sconsiglino l'effettuazione dei colloquio telefonico. Non si potrà evidentemente trascurare che il colloquio telefonico costituisce - come nel caso di specie in cui trattasi di detenuti entrambi sottoposti al 41-bis - l'unico mezzo attraverso cui il detenuto può avere un colloquio diretto con il familiare (sicché contemperamento potrà essere ricercato anche attraverso eventuali possibili soluzioni sul piano esecutivo del colloquio medesimo). La questione del diritto di comunicazione, rispetto alle eventuali limitazioni che il diritto al colloquio - telefonico - può subire, si pone, infatti - piuttosto - soprattutto sotto il profilo del diritto alla conservazione dei rapporti coi propri familiari che attraverso quel diritto si esplica. Ed è di tale specifico diritto che si terrà conto nel vagliare il primo - fondato - motivo di ricorso, 2.Ció posto, passando all'esame del primo motivo di ricorso, che risulta fondato, si deve nondimeno precisare che in via generale è improprio attribuire ad una precedente ordinanza sui colloquio le caratteristiche del giudicato, come si assume in buona sostanza in ricorso, perché i provvedimenti che intervengono in questa materia non sono strutturalmente in grado di resistere alla sopravvenienza di elementi nuovi o anche solo successivamente conosciuti. E' dunque illegittima l'affermazione, contenuta in ricorso, che si sia formato un giudicato sulla statuizione, assunta dal Tribunale in altro procedimento, in ordine alla inidoneità del parere della DDA - identico a quello reiterato nel presente procedimento - a sconsigliare l'effettuazione del colloquio con la sorella, e quindi a fondare la negazione del diritto del detenuto al colloquio, per essere esso generico, non specificando i pericoli concreti per la sicurezza pubblica derivanti dal colloquio tra i due congiunti. Ciascuna richiesta di colloquio del detenuto in regime differenziato è vicenda a sé e la sua valutazione non può, per ciò solo, appiattirsi su quella intervenuta in relazione ad una istanza precedente, sia pure nell'ambito di procedimento in cui è confluito parere della Dda di tenore analogo a quello reso in altro procedimento, non costituendo peraltro, come si dirà, il parere della DDA l'unico elemento di valutazione che deve essere preso in considerazione (sicché diverso può essere il contesto in cui esso di volta in volta si inserisce). Dall'affermazione di genericità del parere espresso dalla DDA, contenuta in un precedente provvedimento del Tribunale di sorveglianza, non può, in altri termini, derivare la conseguenza che il colloquio telefonico sostitutivo debba nel caso di specie essere concesso senza una preliminare considerazione di tutti gli elementi che concorrono a definire il punto di equilibrio con le esigenze di sicurezza, tra i quali campeggia certamente il parere del magistrato della DDA, che non è tuttavia necessariamente l'unico elemento di valutazione (e tale non dovrebbe essere soprattutto nel caso in cui dovesse essere generico e non esaustivo), La magistratura di sorveglianza deve infatti apprezzare — anche - il contenuto informativo dei parere non vincolante della direzione distrettuale antimafia competente secondo quanto previsto dalla circolare del D.a.p. dei 02/10/2017. E proprio questo ha inteso affermare questa Corte nella pronuncia di annullamento emessa nel presente procedimento, n. 9022/23 del 23.11.2022. Essa ha osservato che, una volta stabilito il principio generale in forza del quale il colloquio tra detenuti sottoposti a regime detentivo differenziato è astrattamente ammissibile, è sempre necessario contemperare tale diritto con il soddisfacimento in concreto delle esigenze di sicurezza correlate all'applicazione del regime differenziato. Dunque, la decisione in merito alla concessione di tale beneficio penitenziario non può prescindere da una attenta considerazione di tutti gli elementi rilevanti ed in tale ottica — osserva ulteriormente la sentenza di annullamento - assume rilievo la disposizione di cui all'art. 16,1. della circolare dei D.A.P. del 2 ottobre 2017, n. 3676/6126 per la parte in cui prescrive, con riguardo ai detenuti sottoposti al regime differenziato, "che eventuali richieste di colloqui telefonici con altri familiari ristretti in regime di 41-bis e non, saranno generalmente accolte, salvo che dai parere non vincolante, richiesto alla competente DDA, emergano concreti e rilevanti elementi che ne sconsiglino l'effettuazione". La prescrizione, come già precisato dalla sentenza di questa Corte n. 31634 del 2022, e da i:?uella di annullamento suindicata. non va intesa nei senso che il parere della DDA costituisca l'unico parametro di valutazione quanto piuttosto nel senso che esso "giova ad un esame quanto più completo possibile della vicenda in cui si colloca l'esercizio del diritto al colloquio che, in ragione della particolare situazione dei soggetto con cui effettuarlo, deve misurarsi con le contrapposte esigenze di sicurezza". Deve, pertanto, ritenersi che la magistratura di sorveglianza, in sede di valutazione dell'ammissione al colloquio telefonico di cui all'art. 41-bis, comma 2-quater lett. b), ord. oen. tra detenuti in regime differenziato legati dai rapporti genitoriali o familiari, nel prendere in esame tutti gli elementi che concorrono a verificare, di volta in volta, l'eventuale sussistenza di elementi impeditivi all'esercizio del diritto al beneficio, debba apprezzare anche il contenuto informativo del parere non vincolante della Direzione distrettuale antimafia competente, secondo quanto previsto dalla ricordata circolare del D.A.P. del 2 ottobre 2017 (parere che la prima ordinanza del Tribunale di Sassari, oggetto di annullamento, aveva invece del tutto pretermesso dalla sua valutazione assumendo la superfluità ed eccentricità dello stesso, a prescindere dal suo contenuto, ritenendo che l'esercizio del diritto al colloquio con í familiari, anche se detenuti e sottoposti allo stesso regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen., non è soggetto ad alcuna limitazione anche a costo di "svilire" le esigenze di sicurezza che stanno a fondamento del regime detentivo differenziato - in questo stesso senso si era espressa la pronuncia n. 31634 emessa dalla Prima Sezione di questa Corte il 24 giugno 2022 in un procedimento sempre nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] posto, occorre quindi verificare se l'ordinanza impugnata abbia proceduto ad effettuare l'indagine richiesta con la sentenza di annullamento. Ebbene, leggendo il provvedimento impugnato, emerge che il Tribunale, nel tentativo di superare l'impasse segnalato da questa Corte, sia caduto nella direzione opposta parimenti errata - a quella in precedenza imboccata dal medesimo Tribunale (che aveva ritenuto che il parere della Dda non potesse risolversi in una limitazione al diritto al colloquio), affermando in buona sostanza che il parere negativo della DDA sia di per sé impeditivo del riconoscimento del diritto al colloquio; laddove si tratta(va) di verificare - secondo quanto si afferma nella stessa sentenza di annullamento - se sussistono in concreto elementi idonei a supportare il diniego del colloquio, elementi concreti che ben possono essere contenuti - anche - nel parere espresso dalla DDA, deputato ad evidenziare gli eventuali aspetti concreti ostativi al colloquio, i quali, tuttavia, per avere incidenza sulla valutazione che la decisione in argomento impone, non possono che essere, oltre che concreti, specificamente attinenti al thema decidendurn: S'impone pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata che, come correttamente evidenziato in ricorso, non ha proceduto a verificare la concretezza e rilevanza degli elementi indicati dalla DDA nel proprio parere, non vincolante, espresso, limitandosi a prendere atto del tenore negativo di esso, esaurendo in definitiva la propria argomentazione di rigetto nei seguenti termini ... ritiene il Collegio che l'A.p. non abbia adottato il provvedimento di diniego in forza di una automatismo, bensì che, a seguito della valutazione di elementi emersi nel corso dell'istruttoria compiuta consistita tra l'altro nell'acquisizione del parere della DDA, la direzione abbia deciso nel merito esprimendosi in senso negativo". In altri termini il Tribunale non ha fatto altro se non accogliere il provvedimento di rigetto della A.P, a seguito del parere negativo espresso dalla Dda, senza indicare in cosa sarebbero consistiti gli atti istruttori compiuti oltre quello acquisitivo dei parere della Dda, né, tanto meno, minimamente dare conto dei loro esiti e della pregnanza di essi ai fini del decidere. Operando in tal modo ha reso una motivazione del tutto apparente, incorrendo nella violazione di legge che impone di motivare anche i provvedimenti in materia. Va ricordato che, come sottolinea il P.G. nella requisitoria scritta, la giurisprudenza di legittimità in materia di art. 41-bis O.P. ha evidenziato che il giudice non può limitarsi a sviluppare considerazioni generiche e assertive tali da rendere l'ordinanza solo apparentemente motivata, così come, per altro verso, la restrizione dei diritti soggettivi deve trovare una piattaforma legale giustificativa nei caratteri di effettività e attualità del pericolo minacciato che deve necessariamente tradursi — quanto al caso dei colloqui - nella valutazione di fatti precisi e concreti in ordine alla capacità di veicolare messaggi criptati nel corso del colloquio teiefonico. Come rileva correttamente il ricorrente, I Tribunale nulla ha argomentato in ordine alla possibilità da parte dei detenuti di scambiare tra loro via telefono messaggi cifrati e soprattutto nulla ha detto in merito al fatto che, trattandosi di soggetti che sono sottoposti al medesimo regime detentivo speciale, gli eventuali messaggi criptati che dovessero sfuggire alla duplice attività di censura operata dagli addetti presso la [OSCURATO:PERSONA] de L'Aquila e di Sassari, potrebbero essere veicolati all'esterno. A ciò consegue che in accoglimento del primo motivo di ricorso, l'ordinanza impugnata, che non si è attenuta agli indicati principi r
Sentenza Cassazione n. 06409/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris