CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 maggio 2024
Cassazione n. 35517/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di SALERNO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ~sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il P.G. conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza, emessa ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. dal Tribunale di Salerno, con la quale veniva rigettato l'appello avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Corte di appello di Salerno di rigetto della richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, per i delitti dì ricettazione e detenzione illegale di numerose armi comuni da sparo. Per il Tribunale, l'indagato aveva inizialmente negato la riconducibilità delle armi a se' e i giudici avevano svalutato la confessione intervenuta successivamente, perché Apicella non aveva apportato con le sue dichìarazioni alcun contributo ad una più precìsa ricostruzione dei fatti, mentre aveva cercato di dimostrare l'estraneità del figlio Aniello poi assolto. Non vi erano, quindi, fatti nuovi che potessero modificare il quadro cautelare. 1.1. Col primo motivo di ricorso Apicella denuncia, invece, egli avrebbe solo evocato nel corso dell'interrogatorio dinanzi al pubblico ministero in data 23 luglio 2022 il nome di [OSCURATO:PERSONA], che figurava sulla porta dell'appartamento in cui erano state rinvenute le armi, senza voler accusare altri. Pertanto, vi sarebbe solo una motivazione apparente dell'ordinanza impugnata. 1.2. Col secondo motivo, inoltre, il ricorrente denuncia che manca la motivazione del rigetto della istanza di sostituzione della misura con quella meno afflittiva, pur essendovi un domicilio fuori regione e la manifestazione di volontà dì sottoporsi al braccialetto elettronico. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso appare generico e come tale va dichiarato inammissibile, perché non si confronta con le ragioni della decisione contenuta nell'ordinanza impugnata. Per il disposto dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., il vizio della motivazione deve essere desumibile dalla lettura del provvedimento impugnato, nel senso che esso deve essere "interno" all'atto e non il frutto di una rivisitazione in termini critici della valutazione del materiale probatorio o indiziario, perché in tale ultimo caso verrebbe introdotto un giudizio sul merito valutativo della prova che non è ammissibile nel giudizio di legittimità: di qui discende, inoltre, che è onere della parte indicare il punto della decisione che è connotata dal vizio, mettendo in evidenza nel caso di contraddittorietà della motivazione i diversi punti della decisione dai quali emerga il vizio denunciato che presuppone la formulazione di proposizioni che sì pongono in insanabile contrasto tra loro, sì che l'accoglimento dell'una esclude l'altra e viceversa (Sez. 1, n. 53600 del 24/11/2016, dep. 2017, Sanfilippo e altro, Rv. 271635); Il vizio di motivazione deve presentare il carattere della essenzialità, nel senso che la parte deducente deve dare conto delle conseguenze del vizio denunciato rispetto alla complessiva tenuta logico-argomentativa della decisione. Infatti, sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire ai diversi elementi o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo dato (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965). 1.1. Nel caso in esame, il Tribunale, infatti, ha motivato l'insussistenza della rilevanza nel procedimento della confessione resa da Apicella agli effetti della tempestiva ricostruzione della verità dei fatti svolta dagli inquirenti, senza che il ricorrente abbia fornito in ricorso la dimostrazione specifica dell'erroneità di tale assunto per porre tale errore a fondamento del vizio denunciato. 1.2. Inoltre, la ritenuta adeguatezza della sola misura custodiale in carcere è stata argomentata dai giudici sulla base dei numerosi e gravissimi precedenti penali, anche in materia di armi e da una recente pendenza per estorsione; dati con i quali il ricorrente non si è confrontato, sicché la critica contenuta in ricorso non può essere presa in esame nel giudizio di legittimità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della soma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma i- ter, disp, att. cod. proc. pe