CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 10213/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2025 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], con unico motivo, deduce l'erronea applicazione dell'art. 341-bis cod. pen. e il vizio di motivazione, in quanto non sarebbe sussistente la presenza di più persone non coinvolte nell'azione e, dunque, non vi sarebbe la prova, oltre ogni ragionevole dubbio, del potenziale recepimento dell'offesa da parte di terzi; Considerato che il motivo è inammissibile, in quanto propone una diversa ricostruzione del fatto, non consentita nel giudizio di legittimità; Ritenuto che, in tema di oltraggio, l'offesa all'onore ed al prestigio del pubblico ufficiale deve avvenire alla presenza di almeno due persone, tra le quali non possono computarsi quei soggetti che, pur non direttamente attinti dall'offesa, assistano alla stessa nello svolgimento delle loro funzioni (ex plurimis: Sez. 6, n. 30136 del 09/06/2021, Leocata, Rv. 281838 - 01); Rilevato che, dalla sentenza di primo grado, richiamata dalla Corte di appello nella ricostruzione del fatto, risulta che gli amici degli imputati, pur manifestando il loro dissenso nei confronti delle forze di polizia che hanno sanzionato gli imputati, non hanno concorso nelle offese all'onore e al prestigio dei pubblici ufficiali e, dunque, hanno effettivamente percepito le espressioni oltraggiose quali terzi; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarato inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Considerato, inoltre, che non si deve procedere alla liquidazione delle spese in favore della parti civili, in quanto le stesse non hanno effettivamente esplicato, anche solo attraverso la memoria scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione (Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, E., Rv. 281923 - 01); P. Q. M. Dichiara inammissib4 i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 20