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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 12/1974

ECLI:IT:COST:1974:12
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

: Nel giudizio di opposizione ad ingiunzione emessa dall'Ufficio del registro AA.CC. e Successioni di Ferrara nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per recupero di imposta suppletiva di registro, il pretore di detta città, con ordinanza 14 ottobre 1971, rilevata la propria incompetenza per materia ai sensi dell'art. 9 del codice di procedura civile, ha riproposto d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25 dello stesso codice (foro dello Stato), in relazione agli artt. 6 e 8 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, ed in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione.

Nella suddetta ordinanza il pretore fa presente, preliminarmente, che vertendosi in tema di imposta di registro, non è dubbia la competenza a giudicare del tribunale, secondo il principio dettato dall'art. 9 c.p.c., indipendentemente da ogni considerazione sul valore.

Osserva, poi, che tribunale competente, tuttavia, non sarebbe quello indicato dai principi generali di cui agli artt. 18 e seguenti del codice di procedura civile, bensì, come è noto, quello... del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato, nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie, così come recita l'art. 25 del codice di procedura civile.

Il quale, praticamente, ha trasferito nel codice di procedura un principio già affermato dagli artt. 6 e 8 del r.d. 30 ottobre 1933, n.

1611.

L'opponente, pertanto, avrebbe dovuto adire il tribunale di Bologna, non quello di Ferrara; giammai, comunque, il pretore di Ferrara.

Ma se quest'ultima asserzione è pacifica altrettanto non può dirsi, ad avviso del pretore, per la prima, poiché la norma contenuta nell'art. 25 cod. proc. civ. non sembra poter coesistere con il preciso dettato degli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, nonostante siffatta coesistenza sia stata condivisa da questa Corte con la sentenza n. 118 del 1964: il tempo trascorso da quella pronuncia ed alcune considerazioni sulla sua motivazione spiegherebbero il riproponimento della questione.

Per motivare la rilevanza di questa, il pretore si limita ad osservare che dalla risoluzione di essa, dipende l'indicazione del tribunale competente.

Evidentemente, si riferisce alla opinione corrente, secondo la quale l'art. 44 cod. proc. civ., pur senza dirlo espressamente, impone al giudice, qualunque sia il motivo per il quale si dichiara incompetente, di indicare nel relativo provvedimento il giudice che egli ritiene competente.

Nel giudizio conseguito avanti questa Corte non vi è stata costituzione di parti.

È, però, intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, la quale ha eccepito, preliminarmente, la inammissibilità della questione instando, altresì, nel merito, per la dichiarazione di non fondatezza di essa. : Il pretore di Ferrara ripropone la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25 del codice di procedura civile (foro della pubblica Amministrazione), in relazione agli artt. 6 ed 8 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, ed in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione.

La Corte ritiene innanzi tutto di dovere respingere l'eccezione di inammissibilità fatta dall'Avvocatura dello Stato, atteso che il giudice a quo ha motivato sulla rilevanza adducendo che la risoluzione della questione è necessaria ai fini della decisione sul tribunale, al quale dovrebbe rinviare gli atti, in deroga alle ordinarie norme sulla competenza per territorio.

Con la sentenza n. 118 del 1964 è stato già deciso che l'art. 25 cod. proc. civ. non contrasta con gli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione.

Come esattamente rileva l'Avvocatura dello Stato, detta sentenza trova un precedente, sia pure parziale, in quella n. 119 del 1963 ed una conferma nella decisione n. 4 del 1964.

Al riguardo sono stati ritenuti determinanti due principi fondamentali: che, cioè, la garanzia della tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica Amministrazione sta a salvaguardare il diritto del cittadino di invocarla, ma non vuol significare che il legislatore non possa regolarne e disciplinarne i modi di attuazione.

In secondo luogo che il foro della pubblica Amministrazione appaga la duplice esigenza di concentrare sia gli uffici dell'Avvocatura sia, conseguentemente, la trattazione delle cause cui partecipa lo Stato in un numero ristretto di sedi, conseguendo così economia di esercizio a vantaggio della collettività e consentendo specializzazione dei giudici nella trattazione di tali cause.

In merito a tutto ciò la suindicata sentenza ha motivato diffusamente, indicando anche perché il maggior costo del processo per i privati non viola né l'art. 3 né l'art. 24 della Costituzione.

Alle argomentazioni della Corte, il pretore non contrappone obbiezioni che possano ritenersi comunque atte a contestare validamente quanto affermato nella ripetuta decisione n. 118 del 1964 e nelle altre sopraindicate.

Né ha prospettato nuovi profili od addotto ragioni che possano indurre la Corte a modificare le suddette decisioni.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25 del codice di procedura civile (foro della pubblica Amministrazione) in relazione agli artt. 6 ed 8 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611 (T.U. delle leggi sulla rappresentanza in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello stato), questione sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, con ordinanza 14 ottobre 1971 del pretore di Ferrara.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 1974.

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]

- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
: Nel giudizio di opposizione ad ingiunzione emessa dall'Ufficio del registro AA.CC. e Successioni di Ferrara nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per recupero di imposta suppletiva di registro, il pretore di detta città, con ordinanza 14 ottobre 1971, rilevata la propria incompetenza per materia ai sensi dell'art. 9 del codice di procedura civile, ha riproposto d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25 dello stesso codice (foro dello Stato), in relazione agli artt. 6 e 8 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, ed in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione. Nella suddetta ordinanza il pretore fa presente, preliminarmente, che vertendosi in tema di imposta di registro, non è dubbia la competenza a giudicare del tribunale, secondo il principio dettato dall'art. 9 c.p.c., indipendentemente da ogni considerazione sul valore. Osserva, poi, che tribunale competente, tuttavia, non sarebbe quello indicato dai principi generali di cui agli artt. 18 e seguenti del codice di procedura civile, bensì, come è noto, quello... del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato, nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie, così come recita l'art. 25 del codice di procedura civile. Il quale, praticamente, ha trasferito nel codice di procedura un principio già affermato dagli artt. 6 e 8 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611. L'opponente, pertanto, avrebbe dovuto adire il tribunale di Bologna, non quello di Ferrara; giammai, comunque, il pretore di Ferrara. Ma se quest'ultima asserzione è pacifica altrettanto non può dirsi, ad avviso del pretore, per la prima, poiché la norma contenuta nell'art. 25 cod. proc. civ. non sembra poter coesistere con il preciso dettato degli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, nonostante siffatta coesistenza sia stata condivisa da questa Corte con la sentenza n. 118 del 1964: il tempo trascorso da quella pronuncia ed alcune considerazioni sulla sua motivazione spiegherebbero il riproponimento della questione. Per motivare la rilevanza di questa, il pretore si limita ad osservare che dalla risoluzione di essa, dipende l'indicazione del tribunale competente. Evidentemente, si riferisce alla opinione corrente, secondo la quale l'art. 44 cod. proc. civ., pur senza dirlo espressamente, impone al giudice, qualunque sia il motivo per il quale si dichiara incompetente, di indicare nel relativo provvedimento il giudice che egli ritiene competente. Nel giudizio conseguito avanti questa Corte non vi è stata costituzione di parti. È, però, intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, la quale ha eccepito, preliminarmente, la inammissibilità della questione instando, altresì, nel merito, per la dichiarazione di non fondatezza di essa. : Il pretore di Ferrara ripropone la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25 del codice di procedura civile (foro della pubblica Amministrazione), in relazione agli artt. 6 ed 8 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, ed in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione. La Corte ritiene innanzi tutto di dovere respingere l'eccezione di inammissibilità fatta dall'Avvocatura dello Stato, atteso che il giudice a quo ha motivato sulla rilevanza adducendo che la risoluzione della questione è necessaria ai fini della decisione sul tribunale, al quale dovrebbe rinviare gli atti, in deroga alle ordinarie norme sulla competenza per territorio. Con la sentenza n. 118 del 1964 è stato già deciso che l'art. 25 cod. proc. civ. non contrasta con gli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione. Come esattamente rileva l'Avvocatura dello Stato, detta sentenza trova un precedente, sia pure parziale, in quella n. 119 del 1963 ed una conferma nella decisione n. 4 del 1964. Al riguardo sono stati ritenuti determinanti due principi fondamentali: che, cioè, la garanzia della tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica Amministrazione sta a salvaguardare il diritto del cittadino di invocarla, ma non vuol significare che il legislatore non possa regolarne e disciplinarne i modi di attuazione. In secondo luogo che il foro della pubblica Amministrazione appaga la duplice esigenza di concentrare sia gli uffici dell'Avvocatura sia, conseguentemente, la trattazione delle cause cui partecipa lo Stato in un numero ristretto di sedi, conseguendo così economia di esercizio a vantaggio della collettività e consentendo specializzazione dei giudici nella trattazione di tali cause. In merito a tutto ciò la suindicata sentenza ha motivato diffusamente, indicando anche perché il maggior costo del processo per i privati non viola né l'art. 3 né l'art. 24 della Costituzione. Alle argomentazioni della Corte, il pretore non contrappone obbiezioni che possano ritenersi comunque atte a contestare validamente quanto affermato nella ripetuta decisione n. 118 del 1964 e nelle altre sopraindicate. Né ha prospettato nuovi profili od addotto ragioni che possano indurre la Corte a modificare le suddette decisioni. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25 del codice di procedura civile (foro della pubblica Amministrazione) in relazione agli artt. 6 ed 8 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611 (T.U. delle leggi sulla rappresentanza in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello stato), questione sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, con ordinanza 14 ottobre 1971 del pretore di Ferrara. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 1974. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere
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