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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 23397/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

025 della Corte d'appello di NapoliUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ALESSANDROCIMMINO1.

Con il decreto di cui in epigrafe la Corte di appello di Napoli, Sezionespecializzata per le misure di prevenzione, ha confermato il decreto del [OSCURATO:PERSONA], Sezione Misure di prevenzione, del 31.10.2023 - 30.01.2024, con cuiera stata rigettata l’istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA] di revoca delprovvedimento con cui lo stesso Tribunale di Napoli aveva disposto la confisca diprevenzione del bene immobile in esso indicato, provvedimento passato ingiudicato in data 4.6.2013, all’esito delle impugnazioni proposte innanzi alla Cortedi appello di Napoli e alla Corte di Cassazione.Nell’impugnazione innanzi alla Corte territoriale il [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di terzointeressato a rivendicare la legittima proprietà dell’immobile sito in TorreAnnunziata oggetto di confisca, formalmente intestato alla cognata CoppolaAnnunziata, moglie del proposto [OSCURATO:PERSONA], aveva evidenziato come ilTribunale avesse errato nell’escludere dal novero di prova nuova sopravvenuta larelazione a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], nella quale venivano ricostruite le vicendedimostrative della provenienza lecita dei fondi utilizzati per l’acquisto dell’immobilee della riconducibilità al [OSCURATO:PERSONA] della effettiva proprietà dello stesso, sulla base didocumenti risalenti al 2005, che, secondo il consulente, dimostrano come il [OSCURATO:PERSONA],in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], avesse acquistato l’immobile oggetto di confisca da LangellaAlessio, per poi trasferirlo formalmente, in qualità di procuratore legale diquest’ultimo, alla cognata [OSCURATO:PERSONA] in data 29.[OSCURATO:DATA_NASCITA], intestatariasolo formale del bene, in quanto contestualmente alla stesura della suddettacompravendita il [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] avevano sottoscritto una scrittura privata incui si dava atto della piena ed esclusiva proprietà in capo al ricorrentedell’immobile, che la [OSCURATO:PERSONA] si impegnava a trasferire allo stesso [OSCURATO:PERSONA] e/o apersona da quest’ultimo indicata (cfr. la relazione a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] del 13ottobre 2022, allegata dal ricorrente in conformità del principiodell’autosufficienza).Ad avviso del [OSCURATO:PERSONA], infatti, deve considerarsi prova nuova anche quella nonacquisita nel presente giudizio ovvero acquisita, ma non valutata nemmenoimplicitamente.

“Tale fattore di novità legittimava, pertanto, l’istanza difensiva,consentendo di elidere la preclusione processuale all’espressione di un secondogiudizio”.[OSCURATO:PERSONA], inoltre, aveva anche eccepito la mancata considerazione da parte delTribunale dell’ordinanza di restituzione dell’immobile, previa revoca della confiscaex art. 12 sexies del d.l. n. 306 del 1992, adottata dalla Corte di appello di Napoliin data 20.12.2021.La Corte territoriale, premesso che la procedura di prevenzione ricade nell’ambitodi applicazione dell’art. 7, l. n. 1423 del 1956, ha posto a fondamento della suadecisione i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, intema di confisca di prevenzione, nei procedimenti disciplinati dalla legge 27dicembre 1956, n. 1423, costituisce prova nuova, rilevante ai fini della revoca "extunc" della misura, tanto quella preesistente e scoperta dopo che la misura èdivenuta definitiva, quanto quella sopravvenuta rispetto alla conclusione delprocedimento di prevenzione, perché formata dopo di essa, ma non anche quelladeducibile e non dedotta nell'ambito del procedimento stesso, salvo chel'interessato dimostri l'impossibilità di tempestiva deduzione per forza maggiore(cfr. Sez. 1, n. 6236 del 26/11/2024, Rv. 287520 – 01).In applicazione di tali principi il giudice di appello ha ritenuto che la perizia dell’avv.[OSCURATO:PERSONA] o, per meglio dire, gli elementi di fatto in essa rappresentati, e il citatoprovvedimento della Corte di appello “non sono prove nuove e non erano ignoteall’istante senza colpa dello stesso” rilevando, con riferimento alla relazionedell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che essa si limita a riproporre i temi già ampiamenti dedotti evalutati in sede di prevenzione dalla Corte di appello e dalla Corte di Cassazione(come affermato dal Tribunale).In relazione, invece, al difetto di novità del provvedimento della Corte di appellodi restituzione dell’immobile, il giudice di secondo grado riteneva di condividerel’affermazione del Tribunale, secondo il quale “l’omessa rappresentazione in quellasede, da parte dell’odierno appellante, dell’esistenza del titolo ablatorio definitivoemesso nell’ambito del giudizio di prevenzione ha evidentemente condizionatol’esito di quel procedimento, svoltosi peraltro con un contraddittorio nonregolarmente instaurato (stante l’assenza dell’Agenzia Nazionale per i benisequestrati e confiscati e dello Stato, con conseguente sussistenza di concretiprofili di inopponibilità della stessa revoca disposta dalla Corte di appello)”.2.

Avverso il decreto della corte territoriale, di cui chiede l’annullamento, haproposto tempestivo ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suodifensore di fiducia e procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], lamentandoviolazione di legge sotto un duplice profilo.Per un verso, il ricorrente oppone all’indirizzo giurisprudenziale citato dalla Corteterritoriale il diverso orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cuiin tema di confisca di prevenzione, costituiscono prove nuove deducibili afondamento tanto della domanda di revoca "ex tunc", ai sensi dell'art. 7 della legge27 dicembre 1956, n. 1423, quanto della domanda di revocazione, ai sensi dell'art.28, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, elementi di prova preesistenti alla definizionedel giudizio che, sebbene astrattamente deducibili in tale sede, non siano peròstati concretamente dedotti e perciò mai valutati (In motivazione la Corte haprecisato che tale conclusione è conforme alla nozione di prova nuova elaborataai fini della revisione nel procedimento penale, cui deve aversi riguardonell'interpretazione di entrambe le citate disposizioni di legge: cfr. Sez. 1, n. 10343del 05/11/2020, Rv. 280856 – 01).Di conseguenza la difesa del [OSCURATO:PERSONA] reitera la doglianza disattesa dal giudice diappello, dovendosi considerare prova nuova, a suo avviso, anche quella nonacquisita nel presente giudizio ovvero acquisita, ma non valutata nemmenoimplicitamente (la relazione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] o per meglio dire il contenuto di talerelazione).D’altro canto, la Corte territoriale non ha fatto buon governo dei principi in temadi contrasto tra giudicati, omettendo di prendere in considerazione la più voltecitata ordinanza della Corte di appello di Napoli del 20.12.2021, che proprio allaluce della relazione ricostruttiva dell’ingegnere [OSCURATO:PERSONA] aveva disposto larestituzione dell’immobile, previa revoca della confisca ex art. 12 sexies del d.l. n.306 del 1992.3.

Con requisitoria scritta e conclusioni del 26.7.2025, il [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica presso la Corte di Cassazione, dott.

AlessandroCimmino, chiede il rigetto del ricorso.4.

Il ricorso è solo parzialmente fondato e va accolto nei seguenti limiti.5.

Al riguardo vanno ribaditi i principi affermati dal consolidato orientamento dellagiurisprudenza del [OSCURATO:PERSONA], secondo cui in materia di misure diprevenzione il ricorso per cassazione può essere proposto soltanto per violazionedi legge, in cui sono compresi i vizi di mancanza della motivazione e di motivazioneapparente, sicché è inammissibile il ricorso con cui vengano denunciati i vizi dicontraddittorietà o di illogicità manifesta della motivazione ovvero diretto a farvalere vizi che non rendano la motivazione del tutto carente e priva dei requisitiminimi di coerenza e di logicità tale da risultare meramente apparente (cfr., explurimis, Sez.

I, 17.1/2011, n. 5838; Sez.

I, 12.1.2011, n. 5117; Sez.

I,10.12.2010, n. 580).Tale orientamento ha ricevuto l’avallo delle Sezioni Unite di questa Corte, che, inun condivisibile arresto, hanno affermato il principio secondo cui nel procedimentodi prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione dilegge, secondo il disposto dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamatodall'art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575; ne consegue che,in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili insede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), c.p.p.,potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile comeviolazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudiced'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n.1423 del 56, il caso dimotivazione inesistente o meramente apparente.In motivazione, peraltro, il [OSCURATO:PERSONA] ha ribadito che non può essereproposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione disottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi inconsiderazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioniposte a fondamento del provvedimento impugnato (cfr. Cass, sez.

U., 29.5.2014,n. 33451, rv. 260246, nonché, in senso conforme, Cass., Sez. 1, n. 6636 del07/01/2016, Rv. 266365).6.

Orbene, nel caso in esame, con riferimento alla mancata considerazione delcontenuto della relazione ricostruttiva a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], èinfondata la censure con cui il ricorrente sostiene che la Corte territoriale abbiareso una motivazione apparente o erronea in punto di diritto, avendo, piuttosto, ilgiudice di secondo grado fondato la sua decisione su di un principio, non condivisodal ricorrente e da parte della giurisprudenza di legittimità, ma condiviso di recenteda una decisione delle Sezioni Unite Penali, intervenute proprio a sanare ilcontrasto giurisprudenziale evidenziato dal [OSCURATO:PERSONA].Si tratta, in particolare, di Sez.

U, n. 2648 del 10/07/2025, Rv. 289227 – 01,Scinardo, secondo cui la revoca della confisca di prevenzione a norma dell'art. 7legge 27 dicembre 1956, n. 1423 non può essere disposta sulla base di elementipreesistenti alla definizione del procedimento di prevenzione che, sebbeneastrattamente deducibili in tale sede, non siano stati però dedotti in assenza dicause di forza maggiore, che, per l’appunto, non sono state rappresentate dalLoreto.In motivazione, la Corte ha affermato che, ai fini della revoca della confisca diprevenzione, non può adottarsi l'ampio concetto di "prova nuova" elaborato intema di revisione penale "ex" art. 630 cod. proc. pen., evidenziando che laprecisata misura ablatoria non ha natura penale-sanzionatoria, bensìripristinatoria, e che il differente rilievo costituzionale riconosciuto alla proprietàrispetto alla libertà personale giustifica una minore stabilità del giudicato penalerispetto a quello di prevenzione.Ma vi è di più.Il motivo di ricorso del [OSCURATO:PERSONA] risulta manchevole, dunque inammissibile per difettodi specificità, nella parte in cui non replica alle osservazioni svolte dalla Corteterritoriale per dimostrare che in realtà i temi posti nella relazione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] sovrapponibili a quelli già rappresentati dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] e dalla Coppolanell’ambito del procedimento di prevenzione conclusosi con il decreto passato ingiudicato, circostanza che non consente di apprezzarne comunque la novità, dalpunto di vista contenutistico.7.

A diverse conclusioni deve giungersi in ordine alla seconda questioneprospettata dal ricorrente, che attiene alla dedotta violazione della preclusioneprocessuale prevista dall’art. 649 del codice di rito.Al riguardo si osserva che, come affermato dalla Suprema Corte nella suaespressione più autorevole, la confisca di prevenzione e la confisca cosiddetta"allargata", di cui all'art. 12 sexies D.L. 8 giugno 1992, convertito con modificazionidalla legge 7 agosto 1992, n.356, presentano presupposti applicativi solo in partecoincidenti, atteso che per entrambe è previsto che i beni da acquisire si trovinonella disponibilità diretta o indiretta dell'interessato e che presentino un valoresproporzionato rispetto al reddito da quest'ultimo dichiarato ovvero all'attivitàeconomica dal medesimo esercitata, tuttavia solo per la confisca di prevenzione èprevista la possibilità di sottrarre al proposto i beni che siano frutto di attivitàillecita ovvero ne costituiscano il reimpiego (cfr. Sez.

U, n. 33451 del 29/05/2014,Rv. 260247 – 01).Principi ribaditi in altra decisione, con l’opportuna precisazione che la preclusioneex art. 649 cod. proc. pen. opera solo se il primo giudizio, oltre ad avere riguardatogli stessi beni, nella disponibilità delle medesime persone, abbia avuto qualeoggetto contenuti cognitivi omogenei avuto riguardo alla provenienza dei beni (cfr.Sez. 5, n. 15284 del 18/12/2017, Rv. 272837 – 01, nonché, nello stesso senso,Sez. 1, n. 13242 del 10/11/2020, Rv. 280986 - 01).Come osservato nella richiamata Sez. 5, n. 15284 del 18/12/2017, Rv. 272837,“Nulla quaestio circa l'esistenza, nell'ordinamento, del principio della preclusioneprocessuale, che riverbera i suoi effetti in tutte le situazioni caratterizzate dallacoesistenza di più procedimenti - conclusi o meno con sentenza passata ingiudicato - aventi il medesimo oggetto e a carico della stessa persona (per tutte,Cass., SU, n. 34655 del 28/6/2005).

In base a tale principio, una questione giàdecisa non può formare - per esigenze di certezza del diritto e di funzionalità delsistema - oggetto di una nuova cognizione, salvo che vangano dedotti fatti nuovimodificativi della situazione già in precedenza delibata.Conseguentemente, è stato riconosciuto che anche nei rapporti tra confisca"allargata" - di cui all'art. 12/sexies di. 8 giugno 1992, n. 306, convertito conmodificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n.356 - e confisca di prevenzione esplicai suoi effetti il principio in questione, allorché gli stessi beni, nella disponibilità dellamedesima persona, siano fatti segno di differenti richieste di ablazione: una exart. 12/sexies ed un'altra di confisca antimafia (Cass., n. 18267 del 6/2/2014; sez.1, n. 48173 del 23/10/2013; sez. 6, n. 47983 del 27/11/2012).

Presuppostidell'operatività della preclusione sono, però, come pure è stato sottolineato,l'identità delle parti e dei beni e l'omogeneità dei contenuti della cognizione.”Come osservato dalla Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione con lacondivisibile sentenza n. 39749 del 22.4.2016, n.m., la “preclusione processuale,tuttavia, può discendere anche dalla revoca della confisca adottata ex lege n. 356del 1992, e per effetto dell'art. 12 sexies.Questa Corte ha affermato che la definitività del provvedimento di rigetto dellarichiesta di applicazione di una misura patrimoniale (ex art. 12 sexies D.L. n. 306del 1992, conv. in L. n. 356 del 1992) costituisce ostacolo radicale ad un interventoablativo di segno positivo nel procedimento di prevenzione avente ad oggetto imedesimi beni se la decisione afferisca agli accertamenti in fatto relativi aipresupposti costitutivi comuni.

Ciò non accade nei soli casi in cui la stessa attengaa ragioni di mero rito o ad altri momenti di concessione delle misure (Sez. 6, n.47983 del 27/11/2012 - dep. 12/12/2012, D'Alessandro, Rv. 254278).

Si è, ancheribadito che è ostativo all'applicazione della confisca L. n. 575 del 1965, ex art. 2-ter l'accertamento della lecita provenienza di un bene contenuto in unprovvedimento del Tribunale del riesame, relativo a sequestro adottato ai sensidel D.L. n. 306 del 1996, ex art. 12 sexies conv. in L. n. 356 del 1992 (Sez. 1, n.25846 del 04/05/2012 - dep. 04/07/2012, Franco e altri, Rv. 253080).Il principio risulta affermato anche all'inverso.

Si è, infatti, osservato che ladecisione conclusiva del procedimento di prevenzione patrimoniale, ex lege n. 575del 1965, (art. 2-ter) ha effetto preclusivo su un eventuale procedimento aventead oggetto gli stessi beni e in danno della stessa persona, per la confisca D.L. n.306 del 1992, ex art. 12 sexies conv. in L. n. 356 del 1992, in mancanza dideduzione di fatti nuovi modificativi della situazione definita (Sez. 5, n. 22626 del28/04/2010 -dep. 11/06/2010, P.M. in proc.

D. F. e altro, Rv. 247441; Sez. 1, n.44332 del 18/11/2008 - dep. 27/11/2008, P.G. in proc.

Araniti, Rv. 242201).Il principio della preclusione processuale determina che una questione già decisa,per le esigenze di certezza del diritto e di funzionalità della giurisdizione, non puòformare oggetto di nuova cognizione, salva l'ipotesi di deduzione di fatti nuovimodificativi della situazione già in precedenza delibata (Cass., Sez.

Un.31.03.1999, Liddi).Non è decisiva la circostanza che le misure siano state proposte nell'ambito diprocedimenti giudiziari diversi, uno di prevenzione, l'altro penale.

La preclusioneopera ugualmente, perché i processi coinvolgono le stesse parti e gli stessi beni; icontenuti della cognizione risultano omogenei, le finalità giuridiche comuni eidentico il thema decidendum.

In entrambe le procedure il provvedimento finale èdato dalla confisca dei beni, collegato al dato fattuale della mancanza digiustificazione in ordine alla loro legittima provenienza.

In effetti, così come laconfisca di prevenzione è adottata se il proposto non è riuscito a dimostrare lalegittima provenienza del denaro utilizzato per l'acquisto dei beni, la confisca exD.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies è disposta per i beni di cui il condannato nonpuò giustificare la provenienza”.Nel caso in esame, il nucleo centrale della questione riguarda l’esclusiva e legittimaproprietà del fabbricato sito in [OSCURATO:PERSONA], alla via [OSCURATO:PERSONA], nn. 23/25,che è stata riconosciuta come tale dal provvedimento di revoca adottato dallaCorte di appello di Napoli, Quarta Sezione penale, con ordinanza del 2012.2021,allegato al ricorso, mentre è stata esclusa nel giudizio di prevenzione.Tale obiettiva interferenza tra i due procedimenti e tra le due decisioni non risultasia stata adeguatamente e convincentemente valutata dal provvedimentoimpugnato, mentre la Corte d'appello avrebbe dovuto, piuttosto, verificare inconcreto il contenuto della decisione e le ragioni della revoca della confiscadisposta ai sensi dell'art. 12 sexies L. cit., controllandone l'irrevocabilità eponendola a confronto con la decisione assunta nel giudizio di prevenzione, inquanto, come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, la definitività delprovvedimento di revoca in sede penale di una misura patrimoniale ex art. 12sexies D.L. n. 306 del 1992, conv. in L. n. 356 del 1992, costituisce ostacolo, inmancanza di fatti nuovi dedotti, ad un intervento ablativo di segno positivo nelprocedimento di prevenzione avente ad oggetto i medesimi beni, solo se ladecisione afferisca agli accertamenti in fatto relativi ai presupposti costitutivicomuni (Fattispecie nella quale la Corte ha annullato un decreto di confisca emessoin sede di giudizio di prevenzione di un immobile, già oggetto di un sequestro, exart. 12 sexies D.L. n. 306 cit., revocato sulla base della accertata legittimaprovenienza del bene: cfr. Sez. 1, n. 48173 del 23/10/2013, Rv. 257669, nonché,nello stesso senso, Sez. 6, n. 18267 del 06/02/2014, Rv. 259453).Non si oppone a tale conclusione quanto affermato dalla citata Sez.

U, n. 2648 del10/07/2025, Rv. 289227 – 01, Scinardo, che non affronta il tema dellainconciliabilità dei provvedimenti giudiziari.Al difetto di motivazione sul punto, che integra una vera e propria motivazioneapparente, si deve pertanto ovviare disponendo l’annullamento dell’impugnatoprovvedimento limitatamente al punto riguardante il tema del contrasto tragiudicati, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per una nuovadeliberazione.La non completa soccombenza del ricorrente implica che egli non sia condannatoal pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore dellaCassa per le ammende.

P.Q.MAnnulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio alla Corted'appello di NapoliCosì è deciso, 12/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALFREDO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
025 della Corte d'appello di NapoliUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ALESSANDROCIMMINO1. Con il decreto di cui in epigrafe la Corte di appello di Napoli, Sezionespecializzata per le misure di prevenzione, ha confermato il decreto del [OSCURATO:PERSONA], Sezione Misure di prevenzione, del 31.10.2023 - 30.01.2024, con cuiera stata rigettata l’istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA] di revoca delprovvedimento con cui lo stesso Tribunale di Napoli aveva disposto la confisca diprevenzione del bene immobile in esso indicato, provvedimento passato ingiudicato in data 4.6.2013, all’esito delle impugnazioni proposte innanzi alla Cortedi appello di Napoli e alla Corte di Cassazione.Nell’impugnazione innanzi alla Corte territoriale il [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di terzointeressato a rivendicare la legittima proprietà dell’immobile sito in TorreAnnunziata oggetto di confisca, formalmente intestato alla cognata CoppolaAnnunziata, moglie del proposto [OSCURATO:PERSONA], aveva evidenziato come ilTribunale avesse errato nell’escludere dal novero di prova nuova sopravvenuta larelazione a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], nella quale venivano ricostruite le vicendedimostrative della provenienza lecita dei fondi utilizzati per l’acquisto dell’immobilee della riconducibilità al [OSCURATO:PERSONA] della effettiva proprietà dello stesso, sulla base didocumenti risalenti al 2005, che, secondo il consulente, dimostrano come il [OSCURATO:PERSONA],in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], avesse acquistato l’immobile oggetto di confisca da LangellaAlessio, per poi trasferirlo formalmente, in qualità di procuratore legale diquest’ultimo, alla cognata [OSCURATO:PERSONA] in data 29.[OSCURATO:DATA_NASCITA], intestatariasolo formale del bene, in quanto contestualmente alla stesura della suddettacompravendita il [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] avevano sottoscritto una scrittura privata incui si dava atto della piena ed esclusiva proprietà in capo al ricorrentedell’immobile, che la [OSCURATO:PERSONA] si impegnava a trasferire allo stesso [OSCURATO:PERSONA] e/o apersona da quest’ultimo indicata (cfr. la relazione a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] del 13ottobre 2022, allegata dal ricorrente in conformità del principiodell’autosufficienza).Ad avviso del [OSCURATO:PERSONA], infatti, deve considerarsi prova nuova anche quella nonacquisita nel presente giudizio ovvero acquisita, ma non valutata nemmenoimplicitamente. “Tale fattore di novità legittimava, pertanto, l’istanza difensiva,consentendo di elidere la preclusione processuale all’espressione di un secondogiudizio”.[OSCURATO:PERSONA], inoltre, aveva anche eccepito la mancata considerazione da parte delTribunale dell’ordinanza di restituzione dell’immobile, previa revoca della confiscaex art. 12 sexies del d.l. n. 306 del 1992, adottata dalla Corte di appello di Napoliin data 20.12.2021.La Corte territoriale, premesso che la procedura di prevenzione ricade nell’ambitodi applicazione dell’art. 7, l. n. 1423 del 1956, ha posto a fondamento della suadecisione i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, intema di confisca di prevenzione, nei procedimenti disciplinati dalla legge 27dicembre 1956, n. 1423, costituisce prova nuova, rilevante ai fini della revoca "extunc" della misura, tanto quella preesistente e scoperta dopo che la misura èdivenuta definitiva, quanto quella sopravvenuta rispetto alla conclusione delprocedimento di prevenzione, perché formata dopo di essa, ma non anche quelladeducibile e non dedotta nell'ambito del procedimento stesso, salvo chel'interessato dimostri l'impossibilità di tempestiva deduzione per forza maggiore(cfr. Sez. 1, n. 6236 del 26/11/2024, Rv. 287520 – 01).In applicazione di tali principi il giudice di appello ha ritenuto che la perizia dell’avv.[OSCURATO:PERSONA] o, per meglio dire, gli elementi di fatto in essa rappresentati, e il citatoprovvedimento della Corte di appello “non sono prove nuove e non erano ignoteall’istante senza colpa dello stesso” rilevando, con riferimento alla relazionedell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che essa si limita a riproporre i temi già ampiamenti dedotti evalutati in sede di prevenzione dalla Corte di appello e dalla Corte di Cassazione(come affermato dal Tribunale).In relazione, invece, al difetto di novità del provvedimento della Corte di appellodi restituzione dell’immobile, il giudice di secondo grado riteneva di condividerel’affermazione del Tribunale, secondo il quale “l’omessa rappresentazione in quellasede, da parte dell’odierno appellante, dell’esistenza del titolo ablatorio definitivoemesso nell’ambito del giudizio di prevenzione ha evidentemente condizionatol’esito di quel procedimento, svoltosi peraltro con un contraddittorio nonregolarmente instaurato (stante l’assenza dell’Agenzia Nazionale per i benisequestrati e confiscati e dello Stato, con conseguente sussistenza di concretiprofili di inopponibilità della stessa revoca disposta dalla Corte di appello)”.2. Avverso il decreto della corte territoriale, di cui chiede l’annullamento, haproposto tempestivo ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suodifensore di fiducia e procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], lamentandoviolazione di legge sotto un duplice profilo.Per un verso, il ricorrente oppone all’indirizzo giurisprudenziale citato dalla Corteterritoriale il diverso orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cuiin tema di confisca di prevenzione, costituiscono prove nuove deducibili afondamento tanto della domanda di revoca "ex tunc", ai sensi dell'art. 7 della legge27 dicembre 1956, n. 1423, quanto della domanda di revocazione, ai sensi dell'art.28, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, elementi di prova preesistenti alla definizionedel giudizio che, sebbene astrattamente deducibili in tale sede, non siano peròstati concretamente dedotti e perciò mai valutati (In motivazione la Corte haprecisato che tale conclusione è conforme alla nozione di prova nuova elaborataai fini della revisione nel procedimento penale, cui deve aversi riguardonell'interpretazione di entrambe le citate disposizioni di legge: cfr. Sez. 1, n. 10343del 05/11/2020, Rv. 280856 – 01).Di conseguenza la difesa del [OSCURATO:PERSONA] reitera la doglianza disattesa dal giudice diappello, dovendosi considerare prova nuova, a suo avviso, anche quella nonacquisita nel presente giudizio ovvero acquisita, ma non valutata nemmenoimplicitamente (la relazione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] o per meglio dire il contenuto di talerelazione).D’altro canto, la Corte territoriale non ha fatto buon governo dei principi in temadi contrasto tra giudicati, omettendo di prendere in considerazione la più voltecitata ordinanza della Corte di appello di Napoli del 20.12.2021, che proprio allaluce della relazione ricostruttiva dell’ingegnere [OSCURATO:PERSONA] aveva disposto larestituzione dell’immobile, previa revoca della confisca ex art. 12 sexies del d.l. n.306 del 1992.3. Con requisitoria scritta e conclusioni del 26.7.2025, il [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica presso la Corte di Cassazione, dott. AlessandroCimmino, chiede il rigetto del ricorso.4. Il ricorso è solo parzialmente fondato e va accolto nei seguenti limiti.5. Al riguardo vanno ribaditi i principi affermati dal consolidato orientamento dellagiurisprudenza del [OSCURATO:PERSONA], secondo cui in materia di misure diprevenzione il ricorso per cassazione può essere proposto soltanto per violazionedi legge, in cui sono compresi i vizi di mancanza della motivazione e di motivazioneapparente, sicché è inammissibile il ricorso con cui vengano denunciati i vizi dicontraddittorietà o di illogicità manifesta della motivazione ovvero diretto a farvalere vizi che non rendano la motivazione del tutto carente e priva dei requisitiminimi di coerenza e di logicità tale da risultare meramente apparente (cfr., explurimis, Sez. I, 17.1/2011, n. 5838; Sez. I, 12.1.2011, n. 5117; Sez. I,10.12.2010, n. 580).Tale orientamento ha ricevuto l’avallo delle Sezioni Unite di questa Corte, che, inun condivisibile arresto, hanno affermato il principio secondo cui nel procedimentodi prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione dilegge, secondo il disposto dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamatodall'art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575; ne consegue che,in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili insede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), c.p.p.,potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile comeviolazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudiced'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n.1423 del 56, il caso dimotivazione inesistente o meramente apparente.In motivazione, peraltro, il [OSCURATO:PERSONA] ha ribadito che non può essereproposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione disottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi inconsiderazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioniposte a fondamento del provvedimento impugnato (cfr. Cass, sez. U., 29.5.2014,n. 33451, rv. 260246, nonché, in senso conforme, Cass., Sez. 1, n. 6636 del07/01/2016, Rv. 266365).6. Orbene, nel caso in esame, con riferimento alla mancata considerazione delcontenuto della relazione ricostruttiva a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], èinfondata la censure con cui il ricorrente sostiene che la Corte territoriale abbiareso una motivazione apparente o erronea in punto di diritto, avendo, piuttosto, ilgiudice di secondo grado fondato la sua decisione su di un principio, non condivisodal ricorrente e da parte della giurisprudenza di legittimità, ma condiviso di recenteda una decisione delle Sezioni Unite Penali, intervenute proprio a sanare ilcontrasto giurisprudenziale evidenziato dal [OSCURATO:PERSONA].Si tratta, in particolare, di Sez. U, n. 2648 del 10/07/2025, Rv. 289227 – 01,Scinardo, secondo cui la revoca della confisca di prevenzione a norma dell'art. 7legge 27 dicembre 1956, n. 1423 non può essere disposta sulla base di elementipreesistenti alla definizione del procedimento di prevenzione che, sebbeneastrattamente deducibili in tale sede, non siano stati però dedotti in assenza dicause di forza maggiore, che, per l’appunto, non sono state rappresentate dalLoreto.In motivazione, la Corte ha affermato che, ai fini della revoca della confisca diprevenzione, non può adottarsi l'ampio concetto di "prova nuova" elaborato intema di revisione penale "ex" art. 630 cod. proc. pen., evidenziando che laprecisata misura ablatoria non ha natura penale-sanzionatoria, bensìripristinatoria, e che il differente rilievo costituzionale riconosciuto alla proprietàrispetto alla libertà personale giustifica una minore stabilità del giudicato penalerispetto a quello di prevenzione.Ma vi è di più.Il motivo di ricorso del [OSCURATO:PERSONA] risulta manchevole, dunque inammissibile per difettodi specificità, nella parte in cui non replica alle osservazioni svolte dalla Corteterritoriale per dimostrare che in realtà i temi posti nella relazione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] sovrapponibili a quelli già rappresentati dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] e dalla Coppolanell’ambito del procedimento di prevenzione conclusosi con il decreto passato ingiudicato, circostanza che non consente di apprezzarne comunque la novità, dalpunto di vista contenutistico.7. A diverse conclusioni deve giungersi in ordine alla seconda questioneprospettata dal ricorrente, che attiene alla dedotta violazione della preclusioneprocessuale prevista dall’art. 649 del codice di rito.Al riguardo si osserva che, come affermato dalla Suprema Corte nella suaespressione più autorevole, la confisca di prevenzione e la confisca cosiddetta"allargata", di cui all'art. 12 sexies D.L. 8 giugno 1992, convertito con modificazionidalla legge 7 agosto 1992, n.356, presentano presupposti applicativi solo in partecoincidenti, atteso che per entrambe è previsto che i beni da acquisire si trovinonella disponibilità diretta o indiretta dell'interessato e che presentino un valoresproporzionato rispetto al reddito da quest'ultimo dichiarato ovvero all'attivitàeconomica dal medesimo esercitata, tuttavia solo per la confisca di prevenzione èprevista la possibilità di sottrarre al proposto i beni che siano frutto di attivitàillecita ovvero ne costituiscano il reimpiego (cfr. Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014,Rv. 260247 – 01).Principi ribaditi in altra decisione, con l’opportuna precisazione che la preclusioneex art. 649 cod. proc. pen. opera solo se il primo giudizio, oltre ad avere riguardatogli stessi beni, nella disponibilità delle medesime persone, abbia avuto qualeoggetto contenuti cognitivi omogenei avuto riguardo alla provenienza dei beni (cfr.Sez. 5, n. 15284 del 18/12/2017, Rv. 272837 – 01, nonché, nello stesso senso,Sez. 1, n. 13242 del 10/11/2020, Rv. 280986 - 01).Come osservato nella richiamata Sez. 5, n. 15284 del 18/12/2017, Rv. 272837,“Nulla quaestio circa l'esistenza, nell'ordinamento, del principio della preclusioneprocessuale, che riverbera i suoi effetti in tutte le situazioni caratterizzate dallacoesistenza di più procedimenti - conclusi o meno con sentenza passata ingiudicato - aventi il medesimo oggetto e a carico della stessa persona (per tutte,Cass., SU, n. 34655 del 28/6/2005). In base a tale principio, una questione giàdecisa non può formare - per esigenze di certezza del diritto e di funzionalità delsistema - oggetto di una nuova cognizione, salvo che vangano dedotti fatti nuovimodificativi della situazione già in precedenza delibata.Conseguentemente, è stato riconosciuto che anche nei rapporti tra confisca"allargata" - di cui all'art. 12/sexies di. 8 giugno 1992, n. 306, convertito conmodificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n.356 - e confisca di prevenzione esplicai suoi effetti il principio in questione, allorché gli stessi beni, nella disponibilità dellamedesima persona, siano fatti segno di differenti richieste di ablazione: una exart. 12/sexies ed un'altra di confisca antimafia (Cass., n. 18267 del 6/2/2014; sez.1, n. 48173 del 23/10/2013; sez. 6, n. 47983 del 27/11/2012). Presuppostidell'operatività della preclusione sono, però, come pure è stato sottolineato,l'identità delle parti e dei beni e l'omogeneità dei contenuti della cognizione.”Come osservato dalla Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione con lacondivisibile sentenza n. 39749 del 22.4.2016, n.m., la “preclusione processuale,tuttavia, può discendere anche dalla revoca della confisca adottata ex lege n. 356del 1992, e per effetto dell'art. 12 sexies.Questa Corte ha affermato che la definitività del provvedimento di rigetto dellarichiesta di applicazione di una misura patrimoniale (ex art. 12 sexies D.L. n. 306del 1992, conv. in L. n. 356 del 1992) costituisce ostacolo radicale ad un interventoablativo di segno positivo nel procedimento di prevenzione avente ad oggetto imedesimi beni se la decisione afferisca agli accertamenti in fatto relativi aipresupposti costitutivi comuni. Ciò non accade nei soli casi in cui la stessa attengaa ragioni di mero rito o ad altri momenti di concessione delle misure (Sez. 6, n.47983 del 27/11/2012 - dep. 12/12/2012, D'Alessandro, Rv. 254278). Si è, ancheribadito che è ostativo all'applicazione della confisca L. n. 575 del 1965, ex art. 2-ter l'accertamento della lecita provenienza di un bene contenuto in unprovvedimento del Tribunale del riesame, relativo a sequestro adottato ai sensidel D.L. n. 306 del 1996, ex art. 12 sexies conv. in L. n. 356 del 1992 (Sez. 1, n.25846 del 04/05/2012 - dep. 04/07/2012, Franco e altri, Rv. 253080).Il principio risulta affermato anche all'inverso. Si è, infatti, osservato che ladecisione conclusiva del procedimento di prevenzione patrimoniale, ex lege n. 575del 1965, (art. 2-ter) ha effetto preclusivo su un eventuale procedimento aventead oggetto gli stessi beni e in danno della stessa persona, per la confisca D.L. n.306 del 1992, ex art. 12 sexies conv. in L. n. 356 del 1992, in mancanza dideduzione di fatti nuovi modificativi della situazione definita (Sez. 5, n. 22626 del28/04/2010 -dep. 11/06/2010, P.M. in proc. D. F. e altro, Rv. 247441; Sez. 1, n.44332 del 18/11/2008 - dep. 27/11/2008, P.G. in proc. Araniti, Rv. 242201).Il principio della preclusione processuale determina che una questione già decisa,per le esigenze di certezza del diritto e di funzionalità della giurisdizione, non puòformare oggetto di nuova cognizione, salva l'ipotesi di deduzione di fatti nuovimodificativi della situazione già in precedenza delibata (Cass., Sez. Un.31.03.1999, Liddi).Non è decisiva la circostanza che le misure siano state proposte nell'ambito diprocedimenti giudiziari diversi, uno di prevenzione, l'altro penale. La preclusioneopera ugualmente, perché i processi coinvolgono le stesse parti e gli stessi beni; icontenuti della cognizione risultano omogenei, le finalità giuridiche comuni eidentico il thema decidendum. In entrambe le procedure il provvedimento finale èdato dalla confisca dei beni, collegato al dato fattuale della mancanza digiustificazione in ordine alla loro legittima provenienza. In effetti, così come laconfisca di prevenzione è adottata se il proposto non è riuscito a dimostrare lalegittima provenienza del denaro utilizzato per l'acquisto dei beni, la confisca exD.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies è disposta per i beni di cui il condannato nonpuò giustificare la provenienza”.Nel caso in esame, il nucleo centrale della questione riguarda l’esclusiva e legittimaproprietà del fabbricato sito in [OSCURATO:PERSONA], alla via [OSCURATO:PERSONA], nn. 23/25,che è stata riconosciuta come tale dal provvedimento di revoca adottato dallaCorte di appello di Napoli, Quarta Sezione penale, con ordinanza del 2012.2021,allegato al ricorso, mentre è stata esclusa nel giudizio di prevenzione.Tale obiettiva interferenza tra i due procedimenti e tra le due decisioni non risultasia stata adeguatamente e convincentemente valutata dal provvedimentoimpugnato, mentre la Corte d'appello avrebbe dovuto, piuttosto, verificare inconcreto il contenuto della decisione e le ragioni della revoca della confiscadisposta ai sensi dell'art. 12 sexies L. cit., controllandone l'irrevocabilità eponendola a confronto con la decisione assunta nel giudizio di prevenzione, inquanto, come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, la definitività delprovvedimento di revoca in sede penale di una misura patrimoniale ex art. 12sexies D.L. n. 306 del 1992, conv. in L. n. 356 del 1992, costituisce ostacolo, inmancanza di fatti nuovi dedotti, ad un intervento ablativo di segno positivo nelprocedimento di prevenzione avente ad oggetto i medesimi beni, solo se ladecisione afferisca agli accertamenti in fatto relativi ai presupposti costitutivicomuni (Fattispecie nella quale la Corte ha annullato un decreto di confisca emessoin sede di giudizio di prevenzione di un immobile, già oggetto di un sequestro, exart. 12 sexies D.L. n. 306 cit., revocato sulla base della accertata legittimaprovenienza del bene: cfr. Sez. 1, n. 48173 del 23/10/2013, Rv. 257669, nonché,nello stesso senso, Sez. 6, n. 18267 del 06/02/2014, Rv. 259453).Non si oppone a tale conclusione quanto affermato dalla citata Sez. U, n. 2648 del10/07/2025, Rv. 289227 – 01, Scinardo, che non affronta il tema dellainconciliabilità dei provvedimenti giudiziari.Al difetto di motivazione sul punto, che integra una vera e propria motivazioneapparente, si deve pertanto ovviare disponendo l’annullamento dell’impugnatoprovvedimento limitatamente al punto riguardante il tema del contrasto tragiudicati, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per una nuovadeliberazione.La non completa soccombenza del ricorrente implica che egli non sia condannatoal pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore dellaCassa per le ammende. P.Q.MAnnulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio alla Corted'appello di NapoliCosì è deciso, 12/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALFREDO [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 23397/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris