Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 marzo 2024

Cassazione n. 18982/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che l'unico motivo proposto che denuncia vizio di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sul riconoscimento dell'imputato, nonché sull'applicazione della recidiva è proposto fuori dei casi previsti dalla legge; che le doglianze reiterano pedissequamente censure già dedotte in appello ed ivi disattese (cfr., Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Rv. 221693; Sez. 6, n. 34521 del 27/06/2013, Rv. 256133) con motivazione congrua e sufficientemente argomentata; che le censure proposte tendono ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione altamente persuasiva ha osservato che la prova della responsabilità dell'imputato si desumeva dalle dichiarazioni dei Carabinieri, ritenute pienamente attendibili alla luce della particolare attenzione con la quale i militari avevano proceduto al riconoscimento, alla incontrovertibile circostanza relativa all'abbigliamento particolarmente individualizzante dell'imputato, al suo portamento, alla sua statura, individuata sulla base delle dichiarazioni raccolte che, pur se necessariamente approssimative, sono state, per contro, ritenute pienamente attendibili in considerazione dell'identità sostanziale delle indicazioni rese sul punto, anche alla luce del ristretto arco temporale di commissione del fatto, ai dati relativi all'utilizzo del cellulare, nonché al possesso di un fucile a canne mozze detenuto in un'auto condotta sulla pubblica via; che le conclusioni circa la responsabilità del ricorrente risultano, quindi, adeguatamente giustificate dal giudice di merito attraverso una puntuale valutazione delle prove, che ha consentito una ricostruzione del fatto esente da incongruenze logiche e da contraddizioni.

Tanto basta per rendere la sentenza impugnata incensurabile in questa sede non essendo il controllo di legittimità diretto a sindacare direttamente la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito, ma solo a verificare se questa sia sorretta da validi elementi dimostrativi e sia nel complesso esauriente e plausibile. (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). che, parimenti, le censure relative al trattamento san.zionatorio risultano meramente reiterative, alla luce della corretta conferma dell'applicazione della recidiva da parte della Corte territoriale.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 19 marzo 2024 Il C nsig

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che l'unico motivo proposto che denuncia vizio di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sul riconoscimento dell'imputato, nonché sull'applicazione della recidiva è proposto fuori dei casi previsti dalla legge; che le doglianze reiterano pedissequamente censure già dedotte in appello ed ivi disattese (cfr., Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Rv. 221693; Sez. 6, n. 34521 del 27/06/2013, Rv. 256133) con motivazione congrua e sufficientemente argomentata; che le censure proposte tendono ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione altamente persuasiva ha osservato che la prova della responsabilità dell'imputato si desumeva dalle dichiarazioni dei Carabinieri, ritenute pienamente attendibili alla luce della particolare attenzione con la quale i militari avevano proceduto al riconoscimento, alla incontrovertibile circostanza relativa all'abbigliamento particolarmente individualizzante dell'imputato, al suo portamento, alla sua statura, individuata sulla base delle dichiarazioni raccolte che, pur se necessariamente approssimative, sono state, per contro, ritenute pienamente attendibili in considerazione dell'identità sostanziale delle indicazioni rese sul punto, anche alla luce del ristretto arco temporale di commissione del fatto, ai dati relativi all'utilizzo del cellulare, nonché al possesso di un fucile a canne mozze detenuto in un'auto condotta sulla pubblica via; che le conclusioni circa la responsabilità del ricorrente risultano, quindi, adeguatamente giustificate dal giudice di merito attraverso una puntuale valutazione delle prove, che ha consentito una ricostruzione del fatto esente da incongruenze logiche e da contraddizioni. Tanto basta per rendere la sentenza impugnata incensurabile in questa sede non essendo il controllo di legittimità diretto a sindacare direttamente la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito, ma solo a verificare se questa sia sorretta da validi elementi dimostrativi e sia nel complesso esauriente e plausibile. (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). che, parimenti, le censure relative al trattamento san.zionatorio risultano meramente reiterative, alla luce della corretta conferma dell'applicazione della recidiva da parte della Corte territoriale. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 marzo 2024 Il C nsig
Sentenza Cassazione n. 18982/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris