Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2015/2024

ECLI:EU:T:2024:376
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62022TJ0649_INF

Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 12 giugno 2024 – [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (causa T-649/22) ( 1 ) «Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Siria – Congelamento dei capitali – Restrizioni in materia di ammissione nel territorio degli Stati membri – Inserimento e mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi delle persone, delle entità e degli organismi interessati – Criterio dell’“imprenditore di spicco che opera in Siria” – Presunzione di legame con il regime siriano – Errore di valutazione – Diritti della difesa – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Obbligo di motivazione – Proporzionalità – Diritto di proprietà – Libertà professionale e diritto di lavorare – Libertà d’impresa – Ammissibilità degli elementi di prova»

1. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive nei confronti della Siria – Divieto d'ingresso e di transito nonché congelamento dei capitali degli imprenditori di spicco che operano in Siria – Decisione che si inserisce in un contesto noto all’interessato e che gli consente di comprendere la portata della misura adottata nei suoi confronti – Ammissibilità di una motivazione sommaria [Art. 296 TFUE; decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2015/1836, (PESC) 2022/1277 e (PESC) 2023/1035, allegato; regolamenti del Consiglio n. 36/2012, 2022/1275 e 2023/1027, allegato] (v. punti 26-28, 31)

2. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive specifiche nei confronti di talune persone ed entità alla luce della situazione in Siria – Decisione 2013/255/PESC e regolamento n. 36/2012 – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori di spicco che operano in Siria – Nozione – Criterio giuridico autonomo, oggettivo e sufficiente – Presunzione di sostegno al regime siriano [Art. 29 TUE; decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2015/1836, (PESC) 2022/1277 e (PESC) 2023/1035, art. 15, §§ 1 bis, a), e 1 ter, allegato; regolamenti del Consiglio n. 36/2012, 2022/1275 e 2023/1027, art. 15, §§ 1 bis, a), e 1 ter, allegato] (v. punti 29, 30, 94, 95)

3. Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Misure restrittive nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi associati al regime siriano – Obbligo di comunicare le ragioni individuali e specifiche che giustificano le decisioni adottate – Portata – Comunicazione all'interessato mediante pubblicazione nella Gazzetta ufficiale – Ammissibilità [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 41, § 2, a) e b), 47 e 52, § 1; decisione del Consiglio (PESC) 2022/1277; regolamento del Consiglio 2022/1275] (v. punti 36-42)

4. Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Misure restrittive nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi associati al regime siriano – Obblighi del Consiglio – Comunicazione all’interessato degli elementi a suo carico e diritto di essere ascoltato – Domanda dell’interessato – Osservanza di un termine ragionevole – Violazione del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Insussistenza [Art. 263, comma 5, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 41, § 2, e 47; decisione del Consiglio (PESC) 2022/1277; regolamento del Consiglio 2022/1275] (v. punti 46-49, 52-55)

5. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti della Siria – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2015/1836, (PESC) 2022/1277 e (PESC) 2023/1035, allegato; regolamenti del Consiglio n. 36/2012, 2022/1275 e 2023/1027, allegato] (v. punti 59-64, 77)

6. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti della Siria – Portata del controllo – Iscrizione del ricorrente nell'elenco allegato alla decisione impugnata a causa della sua qualità di imprenditore di spicco che opera in Siria – Documenti accessibili al pubblico – Valore probatorio – Principio del libero apprezzamento della prova [Decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2015/1836, (PESC) 2022/1277 e (PESC) 2023/1035; regolamenti del Consiglio n. 36/2012, 2022/1275 e 2023/1027] (v. punti 67, 69, 72, 74, 75, 78, 83)

7. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti della Siria – Portata del controllo – Valutazione della legittimità in base ai dati disponibili al momento dell’adozione della decisione – Inammissibilità degli elementi di prova in questione [Art. 263 TFUE; decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2015/1836, (PESC) 2022/1277 e (PESC) 2023/1035; regolamenti del Consiglio n. 36/2012, 2022/1275 e 2023/1027] (v. punti 87, 88)

8. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive specifiche nei confronti di talune persone ed entità alla luce della situazione in Siria – Decisione 2013/255/PESC e regolamento n. 36/2012 – Presunzione di sostegno al regime siriano nei confronti degli imprenditori di spicco che operano in Siria – Ammissibilità – Presupposti – Presunzione relativa – Prova contraria – Assenza [Art. 29 TUE; decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2015/1836, (PESC) 2022/1277 e (PESC) 2023/1035, artt. 27, § 3, 28, § 3, allegato] (v. punti 96-100, 104, 109)

9. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali e restrizioni all’ammissione di persone, entità o organismi associati al regime siriano – Restrizione del diritto di proprietà e del diritto di esercitare liberamente un’attività economica – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza [Art. 5, § 4 TUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 15, 16 e 17; decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2015/1836, (PESC) 2022/1277 e (PESC) 2023/1035, art. 28, § 6, allegati; regolamenti del Consiglio n. 36/2012, 2022/1275 e 2023/1027, art. 16, allegato] (v. punti 112-118)

10. Diritto dell’Unione europea – Principi – Proporzionalità – Proporzionalità di un provvedimento – Criteri di valutazione – Obiettivo d’interesse pubblico – Carattere necessario – Durata delle misure restrittive valutata alla luce dell’obbligo di riesame periodico a carico del Consiglio [Decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2015/1836, (PESC) 2022/1277 e (PESC) 2023/1035, art. 34, allegato; regolamenti del Consiglio n. 36/2012, 2022/1275 e 2023/1027, art. 32, § 4, allegato] (v. punto 119) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese. ( 1 ) GU C 463 del 5.12.2022 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022TJ0649_INF Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 12 giugno 2024 – [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (causa T-649/22) ( 1 ) «Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Siria – Congelamento dei capitali – Restrizioni in materia di ammissione nel territorio degli Stati membri – Inserimento e mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi delle persone, delle entità e degli organismi interessati – Criterio dell’“imprenditore di spicco che opera in Siria” – Presunzione di legame con il regime siriano – Errore di valutazione – Diritti della difesa – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Obbligo di motivazione – Proporzionalità – Diritto di proprietà – Libertà professionale e diritto di lavorare – Libertà d’impresa – Ammissibilità degli elementi di prova» 1. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive nei confronti della Siria – Divieto d'ingresso e di transito nonché congelamento dei capitali degli imprenditori di spicco che operano in Siria – Decisione che si inserisce in un contesto noto all’interessato e che gli consente di comprendere la portata della misura adottata nei suoi confronti – Ammissibilità di una motivazione sommaria [Art. 296 TFUE; decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2015/1836, (PESC) 2022/1277 e (PESC) 2023/1035, allegato; regolamenti del Consiglio n. 36/2012, 2022/1275 e 2023/1027, allegato] (v. punti 26-28, 31) 2. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive specifiche nei confronti di talune persone ed entità alla luce della situazione in Siria – Decisione 2013/255/PESC e regolamento n. 36/2012 – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori di spicco che operano in Siria – Nozione – Criterio giuridico autonomo, oggettivo e sufficiente – Presunzione di sostegno al regime siriano [Art. 29 TUE; decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2015/1836, (PESC) 2022/1277 e (PESC) 2023/1035, art. 15, §§ 1 bis, a), e 1 ter, allegato; regolamenti del Consiglio n. 36/2012, 2022/1275 e 2023/1027, art. 15, §§ 1 bis, a), e 1 ter, allegato] (v. punti 29, 30, 94, 95) 3. Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Misure restrittive nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi associati al regime siriano – Obbligo di comunicare le ragioni individuali e specifiche che giustificano le decisioni adottate – Portata – Comunicazione all'interessato mediante pubblicazione nella Gazzetta ufficiale – Ammissibilità [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 41, § 2, a) e b), 47 e 52, § 1; decisione del Consiglio (PESC) 2022/1277; regolamento del Consiglio 2022/1275] (v. punti 36-42) 4. Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Misure restrittive nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi associati al regime siriano – Obblighi del Consiglio – Comunicazione all’interessato degli elementi a suo carico e diritto di essere ascoltato – Domanda dell’interessato – Osservanza di un termine ragionevole – Violazione del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Insussistenza [Art. 263, comma 5, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 41, § 2, e 47; decisione del Consiglio (PESC) 2022/1277; regolamento del Consiglio 2022/1275] (v. punti 46-49, 52-55) 5. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti della Siria – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2015/1836, (PESC) 2022/1277 e (PESC) 2023/1035, allegato; regolamenti del Consiglio n. 36/2012, 2022/1275 e 2023/1027, allegato] (v. punti 59-64, 77) 6. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti della Siria – Portata del controllo – Iscrizione del ricorrente nell'elenco allegato alla decisione impugnata a causa della sua qualità di imprenditore di spicco che opera in Siria – Documenti accessibili al pubblico – Valore probatorio – Principio del libero apprezzamento della prova [Decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2015/1836, (PESC) 2022/1277 e (PESC) 2023/1035; regolamenti del Consiglio n. 36/2012, 2022/1275 e 2023/1027] (v. punti 67, 69, 72, 74, 75, 78, 83) 7. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti della Siria – Portata del controllo – Valutazione della legittimità in base ai dati disponibili al momento dell’adozione della decisione – Inammissibilità degli elementi di prova in questione [Art. 263 TFUE; decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2015/1836, (PESC) 2022/1277 e (PESC) 2023/1035; regolamenti del Consiglio n. 36/2012, 2022/1275 e 2023/1027] (v. punti 87, 88) 8. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive specifiche nei confronti di talune persone ed entità alla luce della situazione in Siria – Decisione 2013/255/PESC e regolamento n. 36/2012 – Presunzione di sostegno al regime siriano nei confronti degli imprenditori di spicco che operano in Siria – Ammissibilità – Presupposti – Presunzione relativa – Prova contraria – Assenza [Art. 29 TUE; decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2015/1836, (PESC) 2022/1277 e (PESC) 2023/1035, artt. 27, § 3, 28, § 3, allegato] (v. punti 96-100, 104, 109) 9. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali e restrizioni all’ammissione di persone, entità o organismi associati al regime siriano – Restrizione del diritto di proprietà e del diritto di esercitare liberamente un’attività economica – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza [Art. 5, § 4 TUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 15, 16 e 17; decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2015/1836, (PESC) 2022/1277 e (PESC) 2023/1035, art. 28, § 6, allegati; regolamenti del Consiglio n. 36/2012, 2022/1275 e 2023/1027, art. 16, allegato] (v. punti 112-118) 10. Diritto dell’Unione europea – Principi – Proporzionalità – Proporzionalità di un provvedimento – Criteri di valutazione – Obiettivo d’interesse pubblico – Carattere necessario – Durata delle misure restrittive valutata alla luce dell’obbligo di riesame periodico a carico del Consiglio [Decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2015/1836, (PESC) 2022/1277 e (PESC) 2023/1035, art. 34, allegato; regolamenti del Consiglio n. 36/2012, 2022/1275 e 2023/1027, art. 32, § 4, allegato] (v. punto 119) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese. ( 1 ) GU C 463 del 5.12.2022 .
Sentenza Corte di giustizia UE n. 2015/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris