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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 febbraio 2023

Cassazione n. 17333/2023

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

EMPLIFICATA SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 31 ottobre 1985 avverso la sentenza n. 526/2022 emessa dalla Corte d'appello di Milano il 27 gennaio 2022 Visti gli atti, la sentenza e il ricorso; udita nell'udienza del 7 febbraio 2023 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata limitatamente al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e di dichiarare inammissibili gli altri motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 27 giugno 2022 la Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale della stessa città il 19 luglio 2019, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per una tentata estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso la sentenza d'appello il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi: 2.1 e 2.2 inosservanza o erronea applicazione dell'art. 62 n. 6 cod. pen. e vizi della motivazione in ordine al diniego dell'attenuante prevista dal menzionato articolo.

La Corte territoriale avrebbe trascurato che la difesa, con i motivi aggiunti, depositati in appello, aveva prodotto il verbale di remissione della querela e i bonifici, effettuati dall'imputato, a titolo di restituzione del debito in favore della persona offesa; 2.3 e 2.4 inosservanza o erronea applicazione dell'art. 157 cod. pen., essendosi il reato estinto per prescrizione il 25 settembre 2021, ossia prima della pronuncia della sentenza di appello. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. I primi due motivi sono manifestamente infondati.

E' lo stesso ricorrente ad affermare che il risarcimento del danno è avvenuto con bonifici effettuati da ottobre 2019 e, dunque, successivamente alla sentenza di primo grado.

Deve ricordarsi, però, che l'attenuante del risarcimento del danno di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, prima parte, cod. pen. esige che la riparazione del danno - mediante le restituzioni o il risarcimento - sia integrale e avvenga prima del giudizio (cfr. Sez. 2, n. 46758 del 24/11/2021, Rv. 282321 - 01).

3. Anche il terzo e il quarto motivo sono manifestamente infondati, atteso che, essendo stata applicata la recidiva specifica, il termine di prescrizione va fissato in anni 13 e mesi 4 e il reato non si è ancora prescritto.

4. Giova precisare - a fronte delle conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale - che, in difetto di ricorso sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è precluso a questo Collegio ogni disamina al riguardo.

Difatti, la Corte territoriale ha ritenuto l'imputato immeritevole delle attenuanti generiche, con conseguente onere della parte interessata di impugnare specificamente il corrispondente punto della decisione nel rispetto delle disposizioni generali in materia di impugnazioni e, quanto al ricorso per cassazione, negli stretti limiti in cui tale mezzo è ammesso (cfr. Sez.

U, n. 22533 del 25/10/2018, Rv. 275376 - 01 - in motivazione: f. 10)

5. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso - della sanzione pecuniaria, equitativamente determinata in euro 3.000,00, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della -somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Sentenza con motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, 7 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EMPLIFICATA SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 31 ottobre 1985 avverso la sentenza n. 526/2022 emessa dalla Corte d'appello di Milano il 27 gennaio 2022 Visti gli atti, la sentenza e il ricorso; udita nell'udienza del 7 febbraio 2023 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata limitatamente al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e di dichiarare inammissibili gli altri motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 27 giugno 2022 la Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale della stessa città il 19 luglio 2019, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per una tentata estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la sentenza d'appello il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi: 2.1 e 2.2 inosservanza o erronea applicazione dell'art. 62 n. 6 cod. pen. e vizi della motivazione in ordine al diniego dell'attenuante prevista dal menzionato articolo. La Corte territoriale avrebbe trascurato che la difesa, con i motivi aggiunti, depositati in appello, aveva prodotto il verbale di remissione della querela e i bonifici, effettuati dall'imputato, a titolo di restituzione del debito in favore della persona offesa; 2.3 e 2.4 inosservanza o erronea applicazione dell'art. 157 cod. pen., essendosi il reato estinto per prescrizione il 25 settembre 2021, ossia prima della pronuncia della sentenza di appello. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. I primi due motivi sono manifestamente infondati. E' lo stesso ricorrente ad affermare che il risarcimento del danno è avvenuto con bonifici effettuati da ottobre 2019 e, dunque, successivamente alla sentenza di primo grado. Deve ricordarsi, però, che l'attenuante del risarcimento del danno di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, prima parte, cod. pen. esige che la riparazione del danno - mediante le restituzioni o il risarcimento - sia integrale e avvenga prima del giudizio (cfr. Sez. 2, n. 46758 del 24/11/2021, Rv. 282321 - 01). 3. Anche il terzo e il quarto motivo sono manifestamente infondati, atteso che, essendo stata applicata la recidiva specifica, il termine di prescrizione va fissato in anni 13 e mesi 4 e il reato non si è ancora prescritto. 4. Giova precisare - a fronte delle conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale - che, in difetto di ricorso sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è precluso a questo Collegio ogni disamina al riguardo. Difatti, la Corte territoriale ha ritenuto l'imputato immeritevole delle attenuanti generiche, con conseguente onere della parte interessata di impugnare specificamente il corrispondente punto della decisione nel rispetto delle disposizioni generali in materia di impugnazioni e, quanto al ricorso per cassazione, negli stretti limiti in cui tale mezzo è ammesso (cfr. Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, Rv. 275376 - 01 - in motivazione: f. 10) 5. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso - della sanzione pecuniaria, equitativamente determinata in euro 3.000,00, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della -somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza con motivazione semplificata. Così deciso in Roma, 7 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA]
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