CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 33755/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1665-2019proposto da: [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 27, nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] ZEBIOn. 30, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza n. 25 20/2018 del la CORTE DI APPELLO di FIRENZE, depositata il 02/11/2018; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione ritualmente notificato [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4077/2008, emesso dal Tribunale di Prato, in virtù del quale alla società opponente era stato ingiunto il pagamento della somma di € 96.000 a favore di [OSCURATO:SOCIETA]. a titolo di corrispettivo per la fornitura di uno stampo per la produzione di tappi di plastica destinati ad essere forniti da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. al suo cliente finale Carapelli. La società opponente invocava, in particolare, la risoluzione del contratto per inadempimento della ditta fornitrice, che aveva avviato rapporti diretti con Carapelli, e la sua condanna alla restituzione dell’importo percepito in acconto sulla fornitura. Nella resistenza di [OSCURATO:SOCIETA]. il Tribunale, con sentenza n. 336/2012, accoglieva l’opposizione condannando l’opposta a restituire all’opponente la somma di € 34.179,60. Con la sentenza impugnata, n. 2520/2018, la Corte di Appello di Firenze confermava la decisione di prime cure. Propone ricorso per la cassazione di tale pronuncia [OSCURATO:SOCIETA]., affidandosi a quattro motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] prossimità dell’adunanza camerale, ambo le parti hanno depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, la ricorrente lamenta l’omesso esame di fatto decisivo e la violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe omesso di considerare che, nel momento in cui [OSCURATO:SOCIETA]. aveva avviato contatti commerciali diretti con Carapelli, il contratto di fornitura oggetto di causa era già stato risolto. Con il secondo motivo, la ricorrente denunzia l’omesso esame di fatto decisivo ela violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, c.p.c., perché la Corte di Appello non avrebbe rilevato l’evidente diversità dei tappi che [OSCURATO:SOCIETA]. aveva fornito direttamente a Carapelli rispetto a quelli destinati ad essere prodotti con lo stampo fornito a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] il terzo motivo, la ricorrente si duole dellaviolazione e falsa applicazione dell’art. 2598 c.c. edell’omesso esame di fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ravvisato un profilo di concorrenza sleale nella condotta commerciale tenuta dalla società ricorrente, omettendo di considerare che il rapporto tra [OSCURATO:SOCIETA]. e Carapelli era sorto soltanto dopo che quello con [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. si era risolto per volontà unilaterale di quest’ultima società. Con il quarto motivo, infine, la ricorrente lamenta laviolazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2697 c.c. e 112 c.p.c. e l’ omesso esame di fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe dovuto valorizzare, nell’ambito del giudizio sul complessivo comportamento delle parti, anche il fatto che [OSCURATO:SOCIETA]., nonostante il contratto di fornitura si fosse risolto per fatto imputabile a [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e che quest’ultima fosse, in conseguenza, contrattualmente tenuta a versare alla fornitrice, in unica soluzione, la quota di ammortamento residua prevista per lo stampo oggetto della fornitura, si era dichiarata disposta ad accettare un versamento rateale di detta somma. Ad avviso della parte ricorrente, ciò confermerebbe la correttezza della sua condotta commerciale. Le censure, suscettibili di esame congiunto,sono inammissibili. In primo luogo, va rilevato che la deduzione del vizio di omesso esame è preclusa dalla sussistenza di una ipotesi di cd. doppia conforme. In ogni caso, la Corte di Appello esamina tutti i profili evidenziati nelle diverse censure, dando atto che [OSCURATO:SOCIETA]. aveva violato il contratto esistente con [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., producendo direttamente per il cliente finale Carapelli, e che tale condotta si era verificata nella costanza del rapporto di cui è causa. Inoltre, ha accertato che i tappi forniti da [OSCURATO:SOCIETA]. a Carapelli erano identici a quelli oggetto del contratto di cui si discute e che, dunque, sussisteva un inadempimento grave di [OSCURATO:SOCIETA]. alle obbligazioni contrattualmente assunte verso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] a tale complessiva ricostruzione del fatto e delle prove, la parte ricorrente propone una lettura delle risultanze istruttorie, senza considerare che il motivo di ricorso non può mai risolversi in un'istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013 , Rv. 627790). Né è possibile proporre un apprezzamento diverso ed alternativo delle prove, dovendosi ribadire il principio per cui “L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte diprova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez.3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006 , Rv. 589595; conf. Cass. Sez. 1 , Sentenza n. 11511 del 23/05/2014 , Rv. 631448; Cass. Sez. L , Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330). In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Stante il tenore della pronuncia, vadato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 7.200, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.Ai sensi dell’art. 13,comma 1 - quater , del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis d