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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 giugno 2023

Cassazione n. 30357/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 5155/2023 R.G.

Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge in relazione aila disposta confisca della motrice dell'autoarticolato, contestando che lo stesso fosse provvisto di un na- scondiglio artificiosamente creato per occultare lo stupefacente bensì di una nic- chia naturale del mezzo.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto essertivi.

Gli stessi, in particolare, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, in fatto El e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione im- pugnata .

Gli stessi, peraltro, sono manifestamente infondati, in quanto si deducono di- fetto o contraddittorietà e/o palese iilogicità della motivazione, che la lettura nei provvedimento impugnato dimostra, invece, essere esistente e connotata da li- neare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori.

Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.

I giudici del gravame del merito hanno ritenuto motivatarnente di confermare la confisca della motrice dell'autoarticolato stante la natura artefatta dei vano in cui fu rinvenuto lo stupefacente, come risulta attestato sia dal verbale di perqui- sizione e sequestro, sia dalla comunicazione di notizia di reato redatti dagli agenti operanti e pienamente utilizzabili essendosi proceduto ai giudizio con rito abbre- viato.

Corretto, pertanto, è stato l'aver ritenuto il mezzo funzionalmente collegato all'attività criminosa posta in essere, nel solco della giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui ai fini della confisca di un automezzo utilizzata per il trasporto della droga ai sensi del comma primo dell'art. 240 cod. pen. è necessario non il semplice impiego per tale uso, ma un collegamento stabile con l'attività criminosa, che esprima con essa un rapporto funzionale, evincibile, ad esempio, da modifiche strutturali apportate al veicolo (Sez. 6, Senl:enza n. 13176 del 29/03/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 252591; conf.

Sez. 3, n. 23470 dei 24/1/2019, Ascione, Rv. 275973).N. 5155/2023 R.G.

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende.

Così deciso in Roma ii 7 giugno 2023 I! Co igl

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 5155/2023 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge in relazione aila disposta confisca della motrice dell'autoarticolato, contestando che lo stesso fosse provvisto di un na- scondiglio artificiosamente creato per occultare lo stupefacente bensì di una nic- chia naturale del mezzo. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto essertivi. Gli stessi, in particolare, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, in fatto El e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione im- pugnata . Gli stessi, peraltro, sono manifestamente infondati, in quanto si deducono di- fetto o contraddittorietà e/o palese iilogicità della motivazione, che la lettura nei provvedimento impugnato dimostra, invece, essere esistente e connotata da li- neare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame del merito hanno ritenuto motivatarnente di confermare la confisca della motrice dell'autoarticolato stante la natura artefatta dei vano in cui fu rinvenuto lo stupefacente, come risulta attestato sia dal verbale di perqui- sizione e sequestro, sia dalla comunicazione di notizia di reato redatti dagli agenti operanti e pienamente utilizzabili essendosi proceduto ai giudizio con rito abbre- viato. Corretto, pertanto, è stato l'aver ritenuto il mezzo funzionalmente collegato all'attività criminosa posta in essere, nel solco della giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui ai fini della confisca di un automezzo utilizzata per il trasporto della droga ai sensi del comma primo dell'art. 240 cod. pen. è necessario non il semplice impiego per tale uso, ma un collegamento stabile con l'attività criminosa, che esprima con essa un rapporto funzionale, evincibile, ad esempio, da modifiche strutturali apportate al veicolo (Sez. 6, Senl:enza n. 13176 del 29/03/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 252591; conf. Sez. 3, n. 23470 dei 24/1/2019, Ascione, Rv. 275973).N. 5155/2023 R.G. 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma ii 7 giugno 2023 I! Co igl
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