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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 31779/2025

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2024 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Napoli confermava la sentenza del 08/11/2017 del Tribunale di Napoli con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati alla pena di due anni di reclusione e C 2.000,00 di multa per la ricettazione in concorso di sei tablet.

2. Avverso l'indicata sentenza della Corte d'appello di Napoli, hanno proposto personalmente ricorsi per cassazione, con un unico atto, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidati a un unico motivo, con il quale lamentano, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., e con riferimento agli artt. 132 e 133 cod. pen., che la suddetta sentenza sarebbe «dotata di una motivazione insufficiente e scarna in merito all'applicazione della sanzione», in quanto «non si è adeguatamente tenuto conto di tutti i criteri di cui agli artt. 132 c.p.p. [sic] e 133 c.p.p. [sic], irrogandosi in concreto una pena iniqua e sproporzionata ai fatti».

3. Si deve preliminarmente rilevare che i ricorsi sono stati proposti personalmente dagli imputati, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., a norma del quale l'atto di ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto di impugnazione, sia l'autenticazione, a opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso (Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475-01; Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zhair, Rv. 274636-01).

Trattandosi di impugnazioni proposte in difetto di legittimazione dopo l'entrata in vigore della novella di cui alla legge 23 giugno 2017, n. 103, il cui art. 1, comma 62, ha aggiunto all'art. 610 cod. proc. pen. il comma 5-bis, i ricorsi devono essere trattati nelle forme de plano, ai sensi di quest'ultimo comma.

Per la ragione sopra indicata, i ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di € 3.000,00 ciascuno in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammend

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2024 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Napoli confermava la sentenza del 08/11/2017 del Tribunale di Napoli con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati alla pena di due anni di reclusione e C 2.000,00 di multa per la ricettazione in concorso di sei tablet. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte d'appello di Napoli, hanno proposto personalmente ricorsi per cassazione, con un unico atto, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidati a un unico motivo, con il quale lamentano, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., e con riferimento agli artt. 132 e 133 cod. pen., che la suddetta sentenza sarebbe «dotata di una motivazione insufficiente e scarna in merito all'applicazione della sanzione», in quanto «non si è adeguatamente tenuto conto di tutti i criteri di cui agli artt. 132 c.p.p. [sic] e 133 c.p.p. [sic], irrogandosi in concreto una pena iniqua e sproporzionata ai fatti». 3. Si deve preliminarmente rilevare che i ricorsi sono stati proposti personalmente dagli imputati, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., a norma del quale l'atto di ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto di impugnazione, sia l'autenticazione, a opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso (Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475-01; Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zhair, Rv. 274636-01). Trattandosi di impugnazioni proposte in difetto di legittimazione dopo l'entrata in vigore della novella di cui alla legge 23 giugno 2017, n. 103, il cui art. 1, comma 62, ha aggiunto all'art. 610 cod. proc. pen. il comma 5-bis, i ricorsi devono essere trattati nelle forme de plano, ai sensi di quest'ultimo comma. Per la ragione sopra indicata, i ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di € 3.000,00 ciascuno in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammend
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