Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 luglio 1990

Cassazione n. 30999/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 15/07/1990 [OSCURATO:PERSONA] nato il 18/07/1991 avverso la sentenza del 28/06/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; LIiIEìil Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo c(-7--)./}9c<_ _ -e -y1-9 -Z's- -• ej y_ 1/1 - JiLdfenreJ Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'ad

23. Comma 8 D.L. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] Ricorrono per Cassazione, con distinti ricorsi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari,che il 28/06/2021 ha confermato la sentenza del gip del tribunale di Foggia che, all'esito di giudizio abbreviato, li aveva condannati per concorso in rapina impropria e lesioni in danno di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]#duce nullità della sentenza ex articolo 178 letterac.) codice procedura penale perché alla data della celebrazione del giudizio d'appello era detenuto per altra causa 7e la Corte d'appello ne era conoscenza ma non ha disposto la traduzione.ancora vizio della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto come rapina impropria anziché come furto. [OSCURATO:PERSONA] si lamenta della qualificazione giuridica del fatto sottolineando che non si tratta di rapina ma di furto per 4N5' temporale intercorso fra impossessamento e violenza. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono fondati alla luce delle considerazioni di seguito esposte.

Deve essere respinta l'eccezione di nullità sollevata dalla difesa Noracu con riguardóla mancata traduzione dell'imputato all'udienza camerale avanti la Corte d'appello.

Deve preliminarmente rilevarsi che dal verbale di udienza risulta, diversamente da quanto indicato nel frontespizio della sentenza impugnata, che l'imputato non ha partecipato al giudizio d'appello.

Ciò premesso deve però rilevarsi che l'impedimento dell'imputato, determinato dallo stato di detenzione, come affermato dalle Sezioni unite (sentenza n. 35399 del 2010 Rv. 247836)) si atteggia in modo diverso nel giudizio ordinario e nel giudizio camerale di appello.

Mentre nel giudizio ordinario deve sempre essere assicurata, in mancanza di un inequivoco rifiuto, la presenza dell'imputato, nel giudizio camerale di appello, l'art. 599, comma 2, cod. proc. pen. dispone che il legittimo impedimento dell'imputato comporta il rinvio dell'udienza soltanto allorché l'imputato abbia manifestato la volontà di comparire.

Mentre nel giudizio ordinario, va sempre assicurata la presenza dell'imputato, salvo che questi inequivocamente vi rinunzi, nel giudizio camerale di appello la presenza dell'imputato non è necessaria e va quindi assicurata soltanto se questi manifesti la volontà di voler comparire, potendo altrimenti presumersi la sua rinunzia ad

1. P essere presente.

Nel giudizio camerale, pertanto, il legittimo impedimento, ivi compreso quello costituito dallo stato di detenzione, è irrilevante e non produce effetti se l'imputato non adempia l'onere legislativamente impostogli di comunicare al giudice la sua volontà di essere presente.

Nel caso di specie l'imputato, a conoscenza per il processo, avendo, come indicato nello stesso ricorso, ricevuto la notifica della fissazione dell'udienza avanti la Corte d'appello presso la casa circondariale di Foggia, ove era ristretto in espiazione di pena, non ha manifestato la volontà di partecipare al giudizio camerale d'appello.

Il motivo che investe la qualificazione giuridica dei fatti di cui al capo ha a) è invece fondato.

Come affermato in più occasioni da questa Corte in tema di rapina impropria, la violenza o la minaccia possono realizzarsi anche iiiluogo diverso da quello della sottrazione della cosa e in pregiudizio di persona diversa dal derubato, con la conseguenza che per la configurazione dei reato k non è richiesta la contestualità temporale tra sottrazione e uso della violenza o minaccia, essendo sufficiente che tra le due diverse attività intercorra un arco temporale idoneo a realizzare, secondo i principi di ordine logico, i requisiti della quasi flagranza e tale da non interrompere il nesso di contestualità dell'azione complessiva posta in essere al fine di impedire al derubato di rientrare in possesso della refurtiva o di assicurare al colpevole l'impunità.

Ciò premesso,deve rilevarsi che è stato accertato che alle 23:30 del 3 aprile 2018, i carabinieri di [OSCURATO:PERSONA] di Puglia intervenivano sulla strada provinciale ia seguito di segnalazione di una guardia giurata che aveva riferito loro di avere notato un furgone che gli aveva destato preoccupazione perché riportava targhe rumene riprodotte artigianalmente e viaggiava con il portellone posteriore aperto.

Ritenendo sospette dette circostanze i la guardia giurata aveva invitato il conducente del veicolo ad arrestare la marcia t contestualmente chiedendo l'intervento dei carabinieri.

Dal veicolo scendevano tre soggetti che gli usavano violenza al fine di darsi alla fuga.

Nel mezzo abbandonato veniva rinvenuto materiale da scasso, quali tronchesi e tenaglie oltre a due cesoie, un palanchino in ferro e un trattore snodato gommato di piccole dimensioni marca Pasquali di colore verde,senza telaio e targhe e copri motore di colore rosso /che risultava essere di provenienza furtiva in quanto asportata dall'azienda agricola di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in un lasso temporale da collocarsi tra le 13:00 del 03/04/2018 e le 06:00 del 04/04/2018 (come indicato nella denuncia sporta il 04/04/2018).

La Corte territoriale ha ritenuto il furto collocabile intorno alle 20:30 e quindi approssimativamente 2-2,30 ore prima che la guardia giurata si imbattesse nei ladri Se è vero che gli imputati hanno ittastd opposto resistenza alla guardia giurata all'evidente fine eludere il controllo che ha portato al casuale rinvenimento degli oggetti rubati presso l'azienda agricola Mennea è pur vero che i giudici di appello non hanno dato conto, se non in maniera apodittica, delle ragioni che li hanno portati a ritenere non interrotto il nesso di contestualità dell'intera azione e ad affermare corretta la qualificazione del fatto come rapina impropria.

La sentenza impugnata è carente di motivazione nella parte in cui ricostruendo l'azione criminosa non fornisce adeguata motivazione circa la contestualità dell'azione complessiva (arco temporale in rapporto alle modalità di intervento della guardia giurata che ha fermato i malviventi per ragioni diverse da quelle per cui è processo, rinvenendo casualmente sul mezzo gli oggetti poi risultati provento di furto in danno dei Mennea) e la condotta violenta tenuta per sfuggire al controllo.

L'impugnata sentenza deve pertanto essere annullata con rinvio avanti altra sezione della Corte d'appello di Bari P.Q.M. annulla la sentenza impugnata con rinvio per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 15/07/1990 [OSCURATO:PERSONA] nato il 18/07/1991 avverso la sentenza del 28/06/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; LIiIEìil Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo c(-7--)./}9c<_ _ -e -y1-9 -Z's- -• ej y_ 1/1 - JiLdfenreJ Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'ad 23. Comma 8 D.L. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] Ricorrono per Cassazione, con distinti ricorsi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari,che il 28/06/2021 ha confermato la sentenza del gip del tribunale di Foggia che, all'esito di giudizio abbreviato, li aveva condannati per concorso in rapina impropria e lesioni in danno di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]#duce nullità della sentenza ex articolo 178 letterac.) codice procedura penale perché alla data della celebrazione del giudizio d'appello era detenuto per altra causa 7e la Corte d'appello ne era conoscenza ma non ha disposto la traduzione.ancora vizio della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto come rapina impropria anziché come furto. [OSCURATO:PERSONA] si lamenta della qualificazione giuridica del fatto sottolineando che non si tratta di rapina ma di furto per 4N5' temporale intercorso fra impossessamento e violenza. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono fondati alla luce delle considerazioni di seguito esposte. Deve essere respinta l'eccezione di nullità sollevata dalla difesa Noracu con riguardóla mancata traduzione dell'imputato all'udienza camerale avanti la Corte d'appello. Deve preliminarmente rilevarsi che dal verbale di udienza risulta, diversamente da quanto indicato nel frontespizio della sentenza impugnata, che l'imputato non ha partecipato al giudizio d'appello. Ciò premesso deve però rilevarsi che l'impedimento dell'imputato, determinato dallo stato di detenzione, come affermato dalle Sezioni unite (sentenza n. 35399 del 2010 Rv. 247836)) si atteggia in modo diverso nel giudizio ordinario e nel giudizio camerale di appello. Mentre nel giudizio ordinario deve sempre essere assicurata, in mancanza di un inequivoco rifiuto, la presenza dell'imputato, nel giudizio camerale di appello, l'art. 599, comma 2, cod. proc. pen. dispone che il legittimo impedimento dell'imputato comporta il rinvio dell'udienza soltanto allorché l'imputato abbia manifestato la volontà di comparire. Mentre nel giudizio ordinario, va sempre assicurata la presenza dell'imputato, salvo che questi inequivocamente vi rinunzi, nel giudizio camerale di appello la presenza dell'imputato non è necessaria e va quindi assicurata soltanto se questi manifesti la volontà di voler comparire, potendo altrimenti presumersi la sua rinunzia ad 1. P essere presente. Nel giudizio camerale, pertanto, il legittimo impedimento, ivi compreso quello costituito dallo stato di detenzione, è irrilevante e non produce effetti se l'imputato non adempia l'onere legislativamente impostogli di comunicare al giudice la sua volontà di essere presente. Nel caso di specie l'imputato, a conoscenza per il processo, avendo, come indicato nello stesso ricorso, ricevuto la notifica della fissazione dell'udienza avanti la Corte d'appello presso la casa circondariale di Foggia, ove era ristretto in espiazione di pena, non ha manifestato la volontà di partecipare al giudizio camerale d'appello. Il motivo che investe la qualificazione giuridica dei fatti di cui al capo ha a) è invece fondato. Come affermato in più occasioni da questa Corte in tema di rapina impropria, la violenza o la minaccia possono realizzarsi anche iiiluogo diverso da quello della sottrazione della cosa e in pregiudizio di persona diversa dal derubato, con la conseguenza che per la configurazione dei reato k non è richiesta la contestualità temporale tra sottrazione e uso della violenza o minaccia, essendo sufficiente che tra le due diverse attività intercorra un arco temporale idoneo a realizzare, secondo i principi di ordine logico, i requisiti della quasi flagranza e tale da non interrompere il nesso di contestualità dell'azione complessiva posta in essere al fine di impedire al derubato di rientrare in possesso della refurtiva o di assicurare al colpevole l'impunità. Ciò premesso,deve rilevarsi che è stato accertato che alle 23:30 del 3 aprile 2018, i carabinieri di [OSCURATO:PERSONA] di Puglia intervenivano sulla strada provinciale ia seguito di segnalazione di una guardia giurata che aveva riferito loro di avere notato un furgone che gli aveva destato preoccupazione perché riportava targhe rumene riprodotte artigianalmente e viaggiava con il portellone posteriore aperto. Ritenendo sospette dette circostanze i la guardia giurata aveva invitato il conducente del veicolo ad arrestare la marcia t contestualmente chiedendo l'intervento dei carabinieri. Dal veicolo scendevano tre soggetti che gli usavano violenza al fine di darsi alla fuga. Nel mezzo abbandonato veniva rinvenuto materiale da scasso, quali tronchesi e tenaglie oltre a due cesoie, un palanchino in ferro e un trattore snodato gommato di piccole dimensioni marca Pasquali di colore verde,senza telaio e targhe e copri motore di colore rosso /che risultava essere di provenienza furtiva in quanto asportata dall'azienda agricola di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in un lasso temporale da collocarsi tra le 13:00 del 03/04/2018 e le 06:00 del 04/04/2018 (come indicato nella denuncia sporta il 04/04/2018). La Corte territoriale ha ritenuto il furto collocabile intorno alle 20:30 e quindi approssimativamente 2-2,30 ore prima che la guardia giurata si imbattesse nei ladri Se è vero che gli imputati hanno ittastd opposto resistenza alla guardia giurata all'evidente fine eludere il controllo che ha portato al casuale rinvenimento degli oggetti rubati presso l'azienda agricola Mennea è pur vero che i giudici di appello non hanno dato conto, se non in maniera apodittica, delle ragioni che li hanno portati a ritenere non interrotto il nesso di contestualità dell'intera azione e ad affermare corretta la qualificazione del fatto come rapina impropria. La sentenza impugnata è carente di motivazione nella parte in cui ricostruendo l'azione criminosa non fornisce adeguata motivazione circa la contestualità dell'azione complessiva (arco temporale in rapporto alle modalità di intervento della guardia giurata che ha fermato i malviventi per ragioni diverse da quelle per cui è processo, rinvenendo casualmente sul mezzo gli oggetti poi risultati provento di furto in danno dei Mennea) e la condotta violenta tenuta per sfuggire al controllo. L'impugnata sentenza deve pertanto essere annullata con rinvio avanti altra sezione della Corte d'appello di Bari P.Q.M. annulla la sentenza impugnata con rinvio per
Sentenza Cassazione n. 30999/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris