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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 13 aprile 2021

Cassazione n. 08240/2022

Testo disponibile della fonte

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con dichiarazione presentata il 10/05/2021, [OSCURATO:PERSONA], imputato nel procedimento n. 4657/21 R.G.N.R., ricusava il giudice dell'udienza preliminare di quel processo [OSCURATO:PERSONA], assumendo che, nell'ambito di un diverso procedimento relativo però a imputazione della medesima natura di quelle dell'altro procedimento per il quale è stato chiesto il rinvio a giudizio del ricusante, aveva disposto un sequestro preventivo anche nei confronti del medesimo Dario.

Con ordinanza deliberata il 18/05/2021, la Corte di appello di Trieste ha dichiarato inammissibile la dichiarazione di ricusazione in quanto tardiva, posto che, nel corso della prima udienza preliminare del 13/04/2021 (indicata nel decreto di fissazione che riportava anche il nome del giudice dell'udienza preliminare, sicché risulta che il nome del predetto magistrato era noto fin dalla notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare), il giudice Casavecchia aveva compiuto gli accertamenti concernenti la regolare costituzione delle parti, sicché la successiva dichiarazione di ricusazione era intervenuta oltre il termine fissato dall'art. 38, comma 1, cod. proc. pen. 2.

Avverso l'indicata ordinanza della Corte di appello di Trieste ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv.

P. Pacileo, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - inosservanza degli artt. 38, comma 1, e 41 cod. proc. pen., nonché vizi di motivazione, per avere la Corte di appello erroneamente ritenuto spirato il termine per la dichiarazione di ricusazione, in quanto l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] fu rinviata in accoglimento dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento presentata fuori udienza dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di uno dei coimputati, sicché se un difensore è legittimamente impedito non può ritenersi integralmente esaurita la fase della verifica della regolare costituzione del rapporto processuale e neppure la consumazione del termine per la ricusazione.

La ritenuta ammissibilità della dichiarazione di ricusazione avrebbe dovuto comportare la sua positiva valutazione nel merito, per le ragioni dedotte di cui si chiede l'accoglimento.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La tesi del ricorrente, secondo cui il legittimo impedimento del difensore precluderebbe la verifica della regolare costituzione delle parti, è manifestamente infondata e smentita dalla costante giurisprudenza di questa Corte, che, anche nella sua più autorevole composizione, ha affermato il principio di diritto in forza del quale sono legittimi tanto la prioritaria dichiarazione di contumacia dell'imputato in presenza del difensore designato ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen. in sostituzione del difensore di fiducia che abbia richiesto il rinvio della udienza per impedimento a comparire, quanto, in accoglimento di tale richiesta, il successivo rinvio del processo ad altra udienza (Sez.

U, n. 8285 del 28/02/2006, Grassia, Rv. 232905); orientamento, questo, ribadito dalla successiva giurisprudenza (ex plurimis, Sez. 6, n. 14396 del 10/01/2019, Taranto, Rv. 275431, puntualmente richiamata dal P.G. nella sua requisitoria) e in linea con la decisione della Corte distrettuale, fondata sul rilievo che il Giudice dell'udienza preliminare procedette, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], all'accertamento della regolare costituzione delle parti e, alla successiva udienza in data 11/05/2021, indicò l'odierno ricorrente come "già assente".

Ne consegue che la domanda di ricusazione è stata proposta ben oltre la conclusione degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, il che rende ragione della tardività della dichiarazione di ricusazione e della correttezza della relativa declaratoria di inammissibilità della stessa, posto che la dichiarazione di ricusazione può essere presentata fino alla conclusione degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, mentre l'atto del giudice, prima del cui compimento la dichiarazione di ricusazione deve essere formulata ex art. 38 cod. proc. pen., va individuato, nel caso di procedimento camerale, in qualunque adempimento attraverso il quale, per la prima volta, si concreti il contraddittorio tra le parti (Sez. 6, n. 9746 del 28/01/2014, Ferri, Rv. 259311; conf., ex plurimis, Sez. 1, n. 9801 del 01/02/2008, Stimolo, Rv. 239179).

Peraltro, mette conto osservare come la causa che secondo il ricorrente avrebbe precluso la verifica della regolare costituzione delle parti (ossia il legittimo impedimento del difensore di fiducia) non si riferisca alla stesso ricorrente, ma a un coimputato, il che rende ragione anche sotto questo ulteriore profilo della manifesta infondatezza del ricorso.

3. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con dichiarazione presentata il 10/05/2021, [OSCURATO:PERSONA], imputato nel procedimento n. 4657/21 R.G.N.R., ricusava il giudice dell'udienza preliminare di quel processo [OSCURATO:PERSONA], assumendo che, nell'ambito di un diverso procedimento relativo però a imputazione della medesima natura di quelle dell'altro procedimento per il quale è stato chiesto il rinvio a giudizio del ricusante, aveva disposto un sequestro preventivo anche nei confronti del medesimo Dario. Con ordinanza deliberata il 18/05/2021, la Corte di appello di Trieste ha dichiarato inammissibile la dichiarazione di ricusazione in quanto tardiva, posto che, nel corso della prima udienza preliminare del 13/04/2021 (indicata nel decreto di fissazione che riportava anche il nome del giudice dell'udienza preliminare, sicché risulta che il nome del predetto magistrato era noto fin dalla notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare), il giudice Casavecchia aveva compiuto gli accertamenti concernenti la regolare costituzione delle parti, sicché la successiva dichiarazione di ricusazione era intervenuta oltre il termine fissato dall'art. 38, comma 1, cod. proc. pen. 2. Avverso l'indicata ordinanza della Corte di appello di Trieste ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. P. Pacileo, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - inosservanza degli artt. 38, comma 1, e 41 cod. proc. pen., nonché vizi di motivazione, per avere la Corte di appello erroneamente ritenuto spirato il termine per la dichiarazione di ricusazione, in quanto l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] fu rinviata in accoglimento dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento presentata fuori udienza dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di uno dei coimputati, sicché se un difensore è legittimamente impedito non può ritenersi integralmente esaurita la fase della verifica della regolare costituzione del rapporto processuale e neppure la consumazione del termine per la ricusazione. La ritenuta ammissibilità della dichiarazione di ricusazione avrebbe dovuto comportare la sua positiva valutazione nel merito, per le ragioni dedotte di cui si chiede l'accoglimento. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La tesi del ricorrente, secondo cui il legittimo impedimento del difensore precluderebbe la verifica della regolare costituzione delle parti, è manifestamente infondata e smentita dalla costante giurisprudenza di questa Corte, che, anche nella sua più autorevole composizione, ha affermato il principio di diritto in forza del quale sono legittimi tanto la prioritaria dichiarazione di contumacia dell'imputato in presenza del difensore designato ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen. in sostituzione del difensore di fiducia che abbia richiesto il rinvio della udienza per impedimento a comparire, quanto, in accoglimento di tale richiesta, il successivo rinvio del processo ad altra udienza (Sez. U, n. 8285 del 28/02/2006, Grassia, Rv. 232905); orientamento, questo, ribadito dalla successiva giurisprudenza (ex plurimis, Sez. 6, n. 14396 del 10/01/2019, Taranto, Rv. 275431, puntualmente richiamata dal P.G. nella sua requisitoria) e in linea con la decisione della Corte distrettuale, fondata sul rilievo che il Giudice dell'udienza preliminare procedette, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], all'accertamento della regolare costituzione delle parti e, alla successiva udienza in data 11/05/2021, indicò l'odierno ricorrente come "già assente". Ne consegue che la domanda di ricusazione è stata proposta ben oltre la conclusione degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, il che rende ragione della tardività della dichiarazione di ricusazione e della correttezza della relativa declaratoria di inammissibilità della stessa, posto che la dichiarazione di ricusazione può essere presentata fino alla conclusione degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, mentre l'atto del giudice, prima del cui compimento la dichiarazione di ricusazione deve essere formulata ex art. 38 cod. proc. pen., va individuato, nel caso di procedimento camerale, in qualunque adempimento attraverso il quale, per la prima volta, si concreti il contraddittorio tra le parti (Sez. 6, n. 9746 del 28/01/2014, Ferri, Rv. 259311; conf., ex plurimis, Sez. 1, n. 9801 del 01/02/2008, Stimolo, Rv. 239179). Peraltro, mette conto osservare come la causa che secondo il ricorrente avrebbe precluso la verifica della regolare costituzione delle parti (ossia il legittimo impedimento del difensore di fiducia) non si riferisca alla stesso ricorrente, ma a un coimputato, il che rende ragione anche sotto questo ulteriore profilo della manifesta infondatezza del ricorso. 3. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm
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