CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 gennaio 2020
Cassazione n. 08195/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente: 73 ORDINANZA sul ricorso 11094/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma al [OSCURATO:PERSONA], n. 61 presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma al [OSCURATO:PERSONA], n. 190, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]3URSINO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 215/2020 della Corte di Appello di ROMA, depositata il 21.1.2020, R.G. n. 3386/2019; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del 25.1.2023 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA] L. CASO. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 1110/2019, il Tribunale di Latina, in accoglimento dell'opposizione proposta dall'attore [OSCURATO:PERSONA] contro l'ordinanza di rigetto del medesimo Tribunale in data 24.2.2016 ed in riforma di tale ordinanza, aveva dichiarato l'illegittimità del licenziamento disciplinare al Pompeo intimato con nota del 13.1.2014 dalla convenuta [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., annullando tale licenziamento, con condanna di quest'ultima alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro ed al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal licenziamento all'effettiva reintegrazione (nel limite di dodici mensilità). 2. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d'appello di Roma accoglieva il reclamo che la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva proposto contro detta decisione di primo grado e in riforma della stessa, respingeva l'opposizione proposta dal Pompeo avverso l'ordinanza del Tribunale di Latina in data 24.2.2016; condannava il reclamato alla rifusione delle spese di lite del doppio grado, come distintamente liquidate per ogni grado. 3. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale aveva riferito i termini di una prima contestazione disciplinare in data 5.10.2010, a seguito della quale veniva irrogata al Pompeo la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per giorni dieci, con provvedimento del 2.11.2010, nonché i termini dell'ulteriore contestazione disciplinare dell'1.12.2013, cui seguiva il licenziamento senza preavviso del 13.1.2014. Nel ritenere fondato il reclamo di [OSCURATO:PERSONA] per la diversità dei fatti contestati all'allora reclamato in base alle suddette note datoriali di contestazione, poneva in luce che: "Nella contestazione del 5.10.2010 venivano addebitate al Pompeo, quale direttore dell'[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], delle "irregolarità contabili", quali la deficienza di cassa e nella giacenza di carte valori, per le somme ivi indicate, (riscontrate dalla società a seguito di Audit interno), laddove nella contestazione del 1.12.2013 veniva allo stesso contestata la condotta di appropriazione delle medesime somme, per come accertato in sede penale". Specificati questi ultimi rilievi, riteneva che non si fosse quindi verificata nel caso di specie alcuna consumazione del potere disciplinare del datore di lavoro, stante la diversità dei fatti addebitati, richiamando a riguardo diversi precedenti di legittimità. 4. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. 5. Ha resistito l'intimata con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia: "Violazione dell'art. 7 L. 300/70 e violazione del principio "ne bis in idem" per desunta "diversità dei fatti contestati" - art. 360, n. 3 c.p.c.". Richiamato il contenuto della contestazione di cui alla nota del 5.10.2010, sostiene che illegittimamente [OSCURATO:PERSONA] con la nota del 12.12.2013, dopo tre anni e mezzo dagli stessi fatti contestati e denunciati, con chiaro bis in idem, contestava nuovamente al ricorrente le risultanze del procedimento penale in primo grado, cui aveva dato essa stessa impulso. Riportava in proposito il diverso principio di diritto, espresso in peculiari fattispecie dalla Corte Suprema, principio che aveva richiamato il Tribunale nella sentenza poi riformata dalla Corte d'appello, ed al quale, invece, non si era attenuta quest'ultima. Secondo l'impugnante si trattava "in ogni caso di identità sostanziale dei fatti contestati e, quindi, indipendentemente dalla autonoma valutazione e/o configurazione giuridica attribuita ai fatti stessi dall'organo giudiziale, che li ha valutati". Erroneamente invece, per il ricorrente, la Corte di appello attribuiva "diversità dei fatti contestati" tra "irregolarità contabili" e "appropriazione delle somme di cui all'ammanco in oggetto". Secondo il ricorrente, le sanzioni conservative - gg. 10 di sospensione dal servizio e dalla retribuzione; trasferimento e sollevamento dall'incarico di direttore - erano invece intervenute sugli stessi fatti e la sopraggiunta condanna penale per il delitto di peculato, non poteva mutare i termini della questione. 2. Con il secondo motivo, denuncia "Violazione dell'art. 56 CCNL con riferimento al licenziamento operato a seguito di condanna penale in primo grado, in relazione all'art. 7 L. 300/70 - art. 360, n. 3 c.p.c.". In sintesi, secondo il ricorrente, la soc. Poste, ai sensi dell'art.56 del CCNL, poteva ben rinviare ogni contestazione di addebito, rispetto ai fatti già denunciati penalmente, qualora gli elementi a sua disposizione non le avessero consentito una ragionevole incolpazione, ed assumere successivamente il provvedimento disciplinare espulsivo, e solo così operando poteva procedere ad una sola sanzione - quella espulsiva per fatti accertati dal primo giudice penale, secondo la qualificazione data -, non rilevando quindi in tale ipotesi la tempestività della contestazione, sussistendo la previsione contrattuale di sospensione dal servizio. Richiama a riguardo taluni precedenti di legittimità. 3. Con un terzo ed ultimo motivo, denuncia: "Violazione del principio di legittimità in ordine alla tempestività sia rispetto al tempo della contestazione - 6 mesi dalla sentenza penale - sia rispetto al fatto contestato con riferimento sia allo art. 7 L. 300/70 sia in relazione all'art. 53, capo V del CCNL - Riacquistata fiducia - art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.". 4. Privo di fondamento è il primo motivo. 4.1. Giova premettere che, secondo un orientamento di questa Corte ormai risalente, consolidato ed anche di recente confermato, in tema di procedimento disciplinare privatistico, qualora il datore di lavoro abbia esercitato il potere disciplinare nei confronti del prestatore di lavoro in relazione a determinati fatti, non può farlo una seconda volta, in relazione agli stessi fatti, nemmeno ove provveda ad una diversa valutazione o configurazione giuridica della fattispecie, e, avendo ormai consumato il potere disciplinare, gli è consentito solo di tener conto delle sanzioni eventualmente applicate, entro il biennio ai fini della recidiva (così, ex plurimis, da ultimo Cass. civ., sez. lav., 14.4.2022, n. 12321). La decisione testé cit. ha, inoltre, specificato che la verifica in ordine alla identità o diversità dei fatti contestati, implica apprezzamenti di merito, concernenti l'interpretazione degli atti del procedimento disciplinare e la valutazione degli accadimenti in essi riportati, non suscettibili di riesame in sede di legittimità. 4.2. Ebbene, come anticipato in narrativa, tale verifica la Corte distrettuale ha senz'altro compiuto, partendo anzitutto dai rispettivi contenuti della contestazione del 5.10.2010 e di quella dell'1.12.2013. Ha specificato, infatti, che: "L'oggetto della contestazione del 5.10.2010 erano, quindi, le irregolarità contabili relative al riscontrato ammanco, irregolarità che erano state addebitate al Pompeo in qualità di direttore dell'ufficio Postale, laddove la responsabilità dell'ammanco (al momento non accertata), non era stata attribuita allo stesso nella lettera di contestazione (ammanco che poteva, invero, derivare da molteplici cause). Con la successiva contestazione del 1.12.2013 è stato, invece, ascritto al Pompeo il fatto di essersi appropriato delle somme di cui all'ammanco in oggetto, per come accertato dalla sentenza penale del Tribunale di Latina del 19.6.2013 (a seguito della denuncia alla Polizia di Stato effettuata dalla società il 3.10.2010, che aveva condotto all'apertura del procedimento penale a carico del Pompeo ed alla sua condanna)". Aggiungeva il giudice di secondo grado che: "Né rileva - ai fini della individuazione dei fatti e dei comportamenti oggetto della contestazione disciplinare del 5.10.2010 - il contenuto della relazione interna del 12.8.2010 della [OSCURATO:PERSONA], valorizzata dal Tribunale in punto di consapevolezza della società della sospetta natura illecita degli ammanchi - trattandosi di atto interno della società stessa e venendo in considerazione, ai fini della individuazione dei fatti e delle condotte oggetto delle contestazioni, solo quanto nelle stesse è riportato e, conseguentemente, addebitato al dipendente". 4.3. Ora, rilevato che tale precipuo apprezzamento non forma oggetto di censure sotto il profilo di eventuali anomalie motivazionali, lo stesso, essendo riservato al giudice di merito, è sottratto a sindacato in questa sede di legittimità. Del resto, il ricorrente si limita a dedurre, in termini assertivi, l'identità sostanziale dei fatti contestati indipendentemente dalla autonoma valutazione e/o configurazione giuridica attribuita ai fatti stessi dall'organo giudiziale, che li ha valutati, come più volte affermato dai precedenti espressivi dell'indirizzo costante sopra richiamato. Ma la Corte di merito, come si è visto, non ha mancato di considerare che gli ammanchi che formavano oggetto della denuncia a suo tempo presentata dalla società datrice di lavoro avevano portato ad una condanna in primo grado del Pompeo appunto per essersi appropriato delle relative somme sub specie del reato di peculato. Tale ultima qualificazione giuridica sul piano penalistico da parte dell'autorità giudiziaria, però, atteneva appunto ai fatti contestatigli in sede penale; laddove, secondo quanto apprezzato dalla stessa Corte, la prima contestazione disciplinare riguardava non tali fatti, bensì irregolarità contabili relative sì agli ammanchi in questione, ma senza che al Pompeo fosse stato addebitato in alcun modo una correlativa appropriazione da parte sua, in una qualsiasi chiave giuridica, dei valori corrispondenti agli ammanchi.4.4. Mette conto aggiungere che la Corte territoriale ha tenuto conto dell'indirizzo di legittimità più volte qui richiamato, ma non se ne è discostata, bensì, in base ai rilievi su visti, ha semplicemente ritenuto che nel caso di specie non si fosse verificata alcuna consumazione del potere disciplinare del datore di lavoro, stante la diversità dei fatti nel tempo addebitati al lavoratore, come accertata (cfr. pag. 4 della sua sentenza). 4.5. Sempre esclusivamente per completezza di disamina, si può notare che Cass. civ., sez. lav., 30.10.2018, n. 27657, richiamata dal ricorrente, confermò la decisione di merito che aveva valutato illegittimo il licenziamento di un dipendente di Poste s.p.a. già sospeso per essersi appropriato di bonifici di pertinenza della clientela, intimato dopo la condanna per il delitto di peculato relativa agli stessi fatti; ma in relazione, quindi, ad un caso, ben diverso da quello che ci occupa, nel quale i giudici di merito avevano appurato che gli stessi fatti contestati al lavoratore e inizialmente puniti con sanzione conservativa erano stati poi sussunti dal giudice penale nell'ipotesi delittuosa del peculato che sempre un'appropriazione punisce. 5. Inammissibili sono gli ulteriori due motivi di ricorso. 5.1. Secondo un consolidato indirizzo di questa Corte, in materia di ricorso per cassazione i motivi - a pena di inammissibilità -, devono investire questioni comprese nel tema del decidere del giudizio d'appello, non essendo ammissibili in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, fatta eccezione per le questioni rilevabili d'ufficio (così, tra le più recenti, Cass. civ., sez. trib., 8.4/2022, n. 11468; id., sez. I, 2.9.2021, n. 23792; ma v. già in tal senso id., sez. lav., 27.8.2003, n. 12571).5.2. Ebbene, sia il secondo che il terzo motivo di ricorso l'impugnante trattano due distinte questioni (non rilevabili d'ufficio) delle quali la Corte territoriale non si è assolutamente occupata. Di tanto è piana riprova il rilievo che nello svolgimento di entrambe le censure neppure vengono individuate parti di motivazioni dell'impugnata sentenza riferibili a tali questioni, né viene dedotto perché la Corte di merito avrebbe violato le disposizioni richiamate dal ricorrente, sicché i due motivi difetterebbero in ogni caso della specificità richiesta dall'art. 366, comma primo, n. 4), c.p.c. Né il ricorrente addebita assolutamente alla Corte d'appello di non essersi espressa a riguardo a fronte di una sua domanda, di una sua eccezione o comunque di una riproposizione da parte sua, in veste di reclamato, delle questioni ora profilate; il che, in ipotesi, poteva essere fatto valere ex art. 360, comma primo, n. 4) c.p.c., con censura di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., assolutamente non formulata nella specie. 6. Il ricorrente, pertanto, in quanto soccombente, dev'essere condannato al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in C 200,00 per esborsi ed C 4.500,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato par