CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 luglio 1977
Cassazione n. 32352/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 17/7/1977 Avverso l'ordinanza della Corte di cassazione del 23 settembre 2021 Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIR:ETTO 1. Con l'ordinanza impugnata questa Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Tribunale di Velletri che, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva dichiarato inammissibile l'istanza di declaratoria di nullità del titolo esecutivo e di revoca della condanna inflitta dal GUO del Tribunale di Roma per violazione dell"art. 6 CEDU. Con l'ordinanza impugnata si è affermato che il motivo di diritto su cui si fondava il ricorso era manifestamente infondato posto che nessuna norma permette al giudice dell'esecuzione di annullare una sentenza irrevocabile e che «lo strumento per adeguare l'ordinamento interno ad una decisione definitiva della Corte EDU va individuato, in via principale, nella revisione introdotta dalla sentenza additiva della Corte costituzionale n. 113 del 2011, applicabile sia nelle ipotesi di vizi procedurali rilevanti ex art. 6 della Convenzione EDU, sia in quelle di violazione dell'art. 7 della stessa Convenzione che non implichino un vizio assoluto di responsabilità (per l'assenza di una norma incriminatrice al momento del fatto), ma solo un difetto di prevedibilità della sanzione - ferma restando la responsabilità penale - o che comunque lascino aperte più soluzioni del c:aso; lo strumento dell'incidente di esecuzione, invece, può essere utilizzato solo quando l'intervento di rimozione o modifica del giudicato sia privo di contenuto discrezionale, risolvendosi nell'applicazione di altro e ben identificato precetto senza necessità della previa declaratoria di illegittimità costituzionale di alcuna norma, fermo restando che, qualora l'incidente di esecuzione sia promosso per estendere gli effetti favorevoli della sentenza della Corte EDU ad un soggetto diverso da quello che l'aveva adita, è necessario anche che la predetta decisione (pur non adottata nelle forme della "sentenza pilota") abbia una obiettiva ed effettiva portata generale, e che la posizione dell'istante sia identica a quella del caso deciso dalla Corte di Strasburgo». 2. Con un unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta la carenza di motivazione e la violazione di legge per non avere la Corte di cassazione argomentato sul perché non si debba «concedere il beneficio richiesto al ricorrente». 3. Il ricorso è inammissibile. Ed invero, il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. può avere ad oggetto esclusivamente pronunce di condanna, dovendosi intendere con tale termine l'applicazione di una sanzione penale, mentre non è esperibile allorché la decisione della Corte di cassazione riguardi quei provvedimenti adottati dai giudici di sorveglianza (ex plurimis, Sez. 1, n. 32828 del 27/05/2014, Buonerba, Rv. 261090; Sez. 2, n. 23762 del 08/05/2015, lodo, Rv. 264227). Ne consegue che il ricorso qui proposto è inammissibile posto che la decisione della Corte di cassazione impugnata ha riguardo all'ordinanza del Tribunale di Velletri in funzione di giudice di sorveglianza . 4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 4.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA]