CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 febbraio 2025
Cassazione n. 11324/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6028/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dei quali è domiciliato per legge; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- INPS– [OSCURATO:PERSONA] -convenuto nel giudizio a quo- avverso l’ORDINANZA del TRIBUNALE di MESSINA n. 3612/2022, depositata il 16/02/2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25.2.2025 dal Consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA];considerato che [OSCURATO:PERSONA], con ricorso del 5 luglio 2022, convenne in giudizio, innanzi al Tribunale di Messina-Sezione Lavoro, l’INPS e la [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa, deducendo: -di avere ceduto il maturato TFS, così come dovuto dall’INPS che lo aveva certificato anche nelle scadenze di versamento, alla [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa (di seguito BAPR) a fronte di un finanziamento con cessione del TFS prosolvendo; -che, concluso il contratto di finanziamento con cessione del TFS, aveva appreso che l’INPS colpevolmente –e senza previamente avergli dato alcuna comunicazione – aveva modificato, allontanandole nel tempo, le scadenze di versamento del TFS, per cui il finanziamento, che era stato calibrato alle scadenze certificate dall’Ente, rimaneva inadempiuto sin dalla prima scadenza; -che di ciò, sia l’INPS che la BAPR (che di contro aveva avuto notizia dall’Ente) non gli avevano dato alcuna comunicazione, con la conseguenza che esso ricorrente si era visto costretto ad assecondare la proposta della BAPR e cioè di calibrare diversamente le scadenze del finanziamento secondo il nuovo e diverso piano rettificato dall’INPS con suo maggiore aggravio di interessi; - che, a causa dell’inadempimento del finanziamento, esso ricorrente era stato segnalato dalla BAPR alla Centrale rischi; tutto ciò premesso, il Gugliandolo chieseal giudice del lavoro del Tribunale di Messina di accogliere le seguenti conclusioni: - in via principale, accertarsi e dichiararsi la responsabilità dell’INPS e conseguentemente condannare l’istituto convenuto a corrispondere il TFS da lui maturato alle scadenze originarie indicate nel prospetto di liquidazione del 20.2.2019 prot. N. 69215 allegato al contratto di cessione dell’8 marzo 2019; - in via subordinata, condannarsi l’Istituto a risarcirlo per le conseguenze economiche da lui subite e segnatamente: A)€ 12.641,25 pari al maggiore esborso subito in forza del secondo piano di ammortamento a seguito della rimodulazione del finanziamento; B) ulteriore somma da determinarsi, anche con una CTU, a titolo di oneri e passività conseguenti alla scopertura di conto corrente; - accertare e dichiarare la responsabilità concorrente, per le ragioni esposte in ricorso, della [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa, per l’illegittimo comportamento tenuto, contrario alprincipio di buona fede e conseguentemente condannarla in solido con l’INPS per i danni di cui alle lettere A e B); -condannare la BAPR al risarcimento del danno per la illegittima segnalazione del suo nominativo al CRIF da liquidarsi in via equitativa; -ordinare la cancellazione della segnalazione del suo nominativo alla Centrale dei Rischi della Banca d' Italia e/o comunque in ogni altro sistema di informatizzazione ove lo ha segnalato; -condannare l’INPS e la BAPR, in solido tra loro o chi di ragione, al risarcimento dei danni non patrimoniali, per le ragioni esposte in ricorso, da liquidarsi in via equitativa; l’INPS non si costituì in giudizio, mentre la BPAR, regolarmente costituita, in via preliminare, eccepì l’incompetenza funzionale e per materia del Tribunale adito, essendo la controversia rimessa alla competenza del giudice ordinario sul rilievo che la controversia aveva ad oggetto un contratto di finanziamento con cessione del TFS pro solvendo; il Giudice adito, con ordinanza del 16 febbraio 2023, comunicata in pari data, dichiarò la propria incompetenza funzionale e territoriale e fissò a parte ricorrente il termine di tre mesi per la riassunzione della causa dinanzi al Tribunale civile di Ragusa; avverso la suddetta ordinanza il Gugliandolo ha proposto regolamento di competenza, chiedendo dichiararsila competenza per materia e per territorio del giudice del lavoro del Tribunale di Messina;la [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa ha resistito con memoria; i difensori del ricorrente e della Banca hanno depositato memoria a sostegno delle rispettive ragioni; con ordinanza interlocutoria n. 9737/2024, in dipendenza del tenore delle domande oggetto della causa definita in punto di competenza dalla gravata ordinanza, questa Corte ha ritenuto necessario integrare il contraddittorio nei confronti dell’INPS, assegnando il termine relativo e rinviandoil ricorso a nuovo ruolo; espletato l’incombente da parte del ricorrente, il ricorso è stato avviato per l’odierna udienza camerale; il [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato requisitoria scritta, chiedendo l’accoglimento del ricorso; il ricorrente ha depositato ulteriore memoria; ritenuto che il ricorso sia palesementefondato; infatti, il ricorrente ha chiesto, in via principale, la condanna dell’INPS alla corresponsione del TFS alle scadenze originariamente previste, sicché non può esservi dubbio che la competenza spetti, ratione materiae et loci, al Tribunale di Messina, quale Giudice del lavoro, giacché le domande avanzate contro la banca seguono la domanda principale, trattandosi di controversia inerente alla cessione di un credito di natura retributiva; infatti, è noto che, nel caso di cessione di un credito, qualora via sia un criterio di radicazione della competenza per ragioni di materia, esso opera sulle controversie che riguardano il credito anche nei confronti del cessionario; sul punto, e proprio in materia lavoristica, è stato condivisibilmente affermato che “Il credito ceduto si trasferisce con tutte le sue caratteristiche, ivi compresa l'eventuale competenza speciale stabilita dalla legge per le controversie che lo abbiano ad oggetto. Pertanto, la competenza a conoscere della lite tra il cessionario di un credito di lavoro ed il debitore ceduto va individuata in base alle regole dettate dall'art. 413 cod. proc. civ. per le controversie di lavoro; l'eventuale incompetenza del giudice adìto resta, tuttavia, irrilevante se nessuna delle parti la eccepisca, né il giudice la rilevi d'ufficio nel termine di cui all'art. 38 c.p.c.”(Cass. n. 1118/2012); analogamente, in tema di locazione, è stato affermato che “Lacessione del credito relativa a canoni di locazione determina un mutamento del soggetto creditore, ma non incide sul criterio del "forum contractus" e cioè sulla eventualecompetenza stabilita dalla legge per le controversie che abbiano ad oggetto ilcredito ceduto, il quale si trasferisce con tutte le sue caratteristiche (nella specie, lacompetenza per le controversie di lavoro prevista dall'art. 413 c.p.c.); lacessione può, invece, incidere sul criterio del "forum destinatae solutionis" e radicare lacompetenza nel luogo i n cui ha sede o domicilio il cessionario, ma soltanto nel caso sia stata comunicata al debitore ceduto e sia intervenuta prima della scadenza delcredito” (Cass. n. 15229/2021); per tale dirimente ragione, dunque, l’intera controversia deve svolgersi dinanzi al Tribunale di Messina quale giudice del lavoro, il che assorbe e supera anche l’impostazione del P.G. circa la connessione tra le domande complessivamente proposte dal Gugliandolo; né rileva, quanto al rapporto tra il Gugliandolo e la BAPR, la clausola sulla competenza esclusiva per territorio ex art. 11 del contratto di finanziamento, che appunto individua il foro esclusivo del Tribunale di Ragusa, giacché detta previsione contrattualeè affetta da nullità, in quanto inerente ad uncredito lato sensu riconducibile ad uno dei rapporti di cui all’art. 409 c.p.c. (v. Cass. n. 1909/2024); le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della sola resistente, unica ad aver sollevato l’eccezione di incompetenza, mentre vanno interamente compensate nei rapporti tra il ricorrente e l’INPS; p. q. m. dichiara la competenza per materia del Tribunale di Messina, con riassunzione entro tre mesi dalla data di comunicazione della presente ordinanza. Condanna la [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa alla rifusione delle spese processuali in favore del ricorrente , spese liquidatein € 2.800,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali in misura del 15%, oltre accessori di le