CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 marzo 2023
Cassazione n. 09205/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5393/2017R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA], 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliate in [OSCURATO:PERSONA] 24, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentat e e difes e dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] –controricorrenti – Oggetto: Pubblico impiego – Retribuzione –Straordinario R.G.N. 5393/2017 Ud. 03/03/2023CC R.G. 5393/2017- Pagina nr. 2 di 6 avverso la sentenza della C orte d'appello di N apoli n. 2603/2016 depositata il 30/05/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2023dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Napoli, nella mancata costituzione delle appellate [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha respinto i separati gravami proposti dall'ASL diCASERTA avverso le decisioni assunte dal Tribunale di S. Maria C.V. in data 19 dicembre 2011. Il Tribunale, infatti, in accoglimento della domanda proposta dalle attuali controricorrenti, aveva accertato il diritto di queste ultime a percepire la retribuzione per il lavoro straordinario prestato, su imposizione datoriale, nel periodo indicato in ricorso nella misura di 20 minuti per giorno lavorativo, a titolo di recupero della pausa pranzo, ed aveva conseguentemente condannato l'Azienda al pagamento della relativa somma. La Corte territoriale ha rilevato preliminarmente che l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo del giudizio era stata correttamente disattesa dal primo giudice, in quanto il ricorso introduttivo delineava sia in fatto che in diritto i contorni della vicenda in modo da consentire la corretta individuazione del tema d’indagine, essendo stati indicati: il tipo di prestazione eseguita a prolungamento dell’orario di lavoro; la decorrenza di tale nuovo regime lavorativo, la retribuzione mensile e la paga oraria; il calcolo dello straordinariomensile svolto nel periodo individuato; la fonte contrattuale e quella normativa che l’Azienda avrebbe violato nel pretendere il recupero; le somme per le quali era stata chiesta la condanna della datrice di lavoro. R.G. 5393/2017- Pagina nr. 3 di 6 Nel merito, la Corte territoriale ha osservato che, non avendo la ASL predisposto alcuna turnazione che avesse consentito ai lavoratori - come previsto dell’accordo decentrato del 9 luglio 1996 - la consumazione del pasto e non avendo, dunque, il personale fruito di effettive pause a ciò finalizzate, non trovava giustificazione alcuna la pretesa della ASL di vedere prolungato di 20 minuti l'orario di lavoro da parte dei dipendenti beneficiari dei buoni pasto,spendibili solo fuori dell'orario di lavoro. Ha concluso la Corte d’appello che la mancata attuazione del sistema delle turnazioni escludeva la possibilità di effettive pause per la fruizione dei buoni pasto e che, pertanto, non poteva sussistere un rapporto di corrispettività contrattuale tra concessione di buoni pasto fruibili solo fuori dell'orario di lavoro (senza alcuna incidenza sulla continuità temporale della prestazione lavorativa) ed il preteso recupero dell'orario di lavoro attraverso il prolungamento dello stesso in misura di 20 minuti al giorno. 2. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Napoli ricorre ora ASL CASERTAsulla base di un unico motivo. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c. 4. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’unico motivo di ricorso deduce“la violazione dall’art. 360, n. 5, c.p.c.”. Argomenta, in particolare, il ricorso che la Corte territoriale si sarebbe pronunciata su un profilo del tutto estraneo a quello oggetto effettivo dei giudizi instaurati innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] C.V. R.G. 5393/2017- Pagina nr. 4 di 6 Questi ultimi, infatti, avrebbero avuto ad oggetto non il diritto al compenso del lavoro straordinario per prolungamentodel servizio non giustificato dalla fruizione del servizio mensa, bensì il diritto delle ricorrenti a vedersi riconosciuta l’attribuzione del buono mensa, sostitutivo del relativo servizio,per ogni giornata di espletamento del servizio dalle 20.00 alle 8.00 a decorrere dal 20 settembre 2001 e fino alla data di riconoscimento ad opera della [OSCURATO:PERSONA] (1° gennaio 2009). In sintesi, quindi, il ricorso deduce che la sentenza della Corte d’appello di Napoli avrebbe affrontato una problematica del tutto avulsa da quella che costituiva l’effettivo oggetto del contendere. 2. Il ricorso è inammissibile. Come già chiarito da questa Corte, il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall'art. 360, primo comma, c.p.c., deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi. Pertanto, nel caso in cui il ricorrente lamenti l'omessa pronuncia, da parte dell'impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, o la violazione del principio della necessaria corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui al n. 4 del primo comma dell'art.360 c.p.c., con riguardo all'art. 112 c.p.c., purché il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorché sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge. (Cass. Sez. U,Sentenza n. 17931 del 24/07/2013 -Rv. 627268 - 01) . R.G. 5393/2017- Pagina nr. 5 di 6 Quest’ultima carenza affligge il ricorso in esame, dal momento che lo stesso, non solo ha omesso - anche solo latamente - di dedurre la sussistenza della fattispecie di cui all’art. 360, n. 4), c.p.c. e la conseguente nullità della sentenza impugnata, ma ha ricondotto tutte le proprie deduzioni nell’alveo dell’art. 360, n. 5), c.p.c., ponendosi integralmente al di fuori da una chiara ed univoca individuazione della corretta ragione di impugnazione astrattamente invocabile nel caso di specie. La ricorrente, peraltro, ha omesso anche di prestare ossequio al canone di specificità e completezza stabilitodall’art. 366 c.p.c., avendo la ricorrente radicalmente omesso di riportare quantomeno le parti essenzialidegli atti e dei documenti su cui fondava le proprie doglianze (Cass. Sez. L -Ordinanza n. 3612 del 04/02/2022 - Rv. 663837 – 01; ma cfr. anche Cass. Sez. 1 -Ordinanza n. 24048 del 06/09/2021 - Rv. 662388 - 01) , non potendosi ritenere che tale o nere sia stato assolto con la trascrizione della decisione impugnata, rilevando, semmai, i contenuti dell’atto introduttivo di primo gradoe dell’atto di appello, per contro non riproposti neppure in misura minima. 3. Il ricorso deve quindi essere dichiara to inammissibile , con conseguente condanna della ricorrent e alla rifusione , in favore d e lle controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo. Deve, altresì, disporsi la distrazione delle spese medesime in favore dei procuratori delle controricorrenti, essendosi i medesimi dichiarati antistatari. 4. Stante il tenore della pronuncia, infine, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la R.G. 5393/2017- Pagina nr. 6 di 6 debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 -Rv. 657198 - 05). P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna laricorrente a rifondere alle controricorrenti le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 4.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge, con distrazione a favore dei procuratori,dichiaratisi antistatari. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dal L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dàatto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,