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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 18183/2025

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 26297/2020R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]rappresentata e difes a dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO Contro [OSCURATO:PERSONA] (incorporata da [OSCURATO:PERSONA] Y [OSCURATO:PERSONA]) rappresentata e difesa dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] avverso SENTENZA di COMM.

TRIB. [OSCURATO:PERSONA].DIST. [OSCURATO:PERSONA] n. 680/7/2020 depositata il 17/02/2020 , con riferimento all’atto impositivo oggetto del ricorso per Cassazione; Considerato l’art. 1, comma 186, della L. n. 197/2022 e visto il deposito della copia della domanda di definizione e del versamento degli eventuali importi dovuti (o della prima rata) previsto dall’articolo 1, comma 197, del medesimo provvedimento; considerata l’assenza del deposito del diniego alla definizione agevolata previsto dall’art. 1, comma 200, della L. n. 197/2022; che, pertanto, ai sensi dell’art. 1,comma 198, della L . n. 197/2022 , il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate [OSCURATO:PERSONA] Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] LaPre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 26297/2020R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]rappresentata e difes a dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO Contro [OSCURATO:PERSONA] (incorporata da [OSCURATO:PERSONA] Y [OSCURATO:PERSONA]) rappresentata e difesa dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] avverso SENTENZA di COMM. TRIB. [OSCURATO:PERSONA].DIST. [OSCURATO:PERSONA] n. 680/7/2020 depositata il 17/02/2020 , con riferimento all’atto impositivo oggetto del ricorso per Cassazione; Considerato l’art. 1, comma 186, della L. n. 197/2022 e visto il deposito della copia della domanda di definizione e del versamento degli eventuali importi dovuti (o della prima rata) previsto dall’articolo 1, comma 197, del medesimo provvedimento; considerata l’assenza del deposito del diniego alla definizione agevolata previsto dall’art. 1, comma 200, della L. n. 197/2022; che, pertanto, ai sensi dell’art. 1,comma 198, della L . n. 197/2022 , il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate [OSCURATO:PERSONA] Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] LaPre
Decreto Cassazione n. 18183/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris