CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 dicembre 2023
Cassazione n. 02459/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia del 21 marzo 203 che ha confermato la pronunzia di condanna del GUP del Tribunale di Verona del 30 settembre 2022 per il reato di atti persecutori ex art. 612 bis cod. pen. e del reato di cui all'art.614 cod. pen. di violazione di domicilio. -Ritenuto che i motivi di ricorso -rappresentati dalla carenza di motivazione ex art.129 cod. proc. pen., dalla eccessività della pena e dalla erronea qualificazione giuridica del fatto- sono unicamente enunciati senza essere accompagnati dalle ragioni giustificative delle doglianze e r sultano per questo essere del tutto generici a fronte di una motivazione esente dai descritti vizi logici con la quale il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (pagg. 6,7,8) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'affermazione della responsabilità -Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in data 6 dicembre 2023 sigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]