CassazionedecretoSezione 3Decisione del 7 febbraio 2025
Cassazione n. 01973/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15075/2025 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come in atti, dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentae difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA],domiciliato ex lege presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come in atti, dell'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende -controricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come in atti, dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e dife nde unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] C -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BRESCIA n.114/2025 depositata il 07/02/2025; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.000,00 per compensi, in favore del Ministero della difesa, e in euro 10.000,00 in favore dei controricorrenti difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così decis