CassazionedecretoSezione 5Decisione del 27 febbraio 2026
Cassazione n. 04473/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAIl Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 836/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti- contro Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia n. 2308/2022 depositata il 01/06/2022. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione dell’anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate in ragione del fatto che l’orientamento di legittimità sfavorevole al ricorrente si è formato dopo l’esito del giudizio di merito e dopo la proposizione del ricorso; P.Q.M dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Numero registro generale 836/2023 Numero sezionale 493/2026 Numero di raccolta generale 4473/2026 Data pubblicazione 27/02/2026 Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, il 20/02/2026. [OSCURATO:PERSONA] registro generale 836/2023 Numero sezionale 493/2026 Numero di raccolta generale 4473/2026 Data pubblicazione 27/02/2026