CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 ottobre 2023
Cassazione n. 43396/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2022 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] VETEREdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, articolando due motivi, avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che ha confermato la condanna inflittagli dal Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 595 cod. pen. (fatto commesso in [OSCURATO:PERSONA] in data 15 novembre 2012); [OSCURATO:PERSONA] - che i proposti motivi, che denunciano vizio di motivazione e violazione dell'art. 51 cod. pen., dissimulano, anche sotto l'egida formale del vizio di violazione di legge, la censura del mero vizio di motivazione, sotto il profilo del 'travisamento della prova', che non è consentito in questa sede, posto che, ai sensi degli artt. 606, comma 2 -bis, cod. proc:. pen. e 39 -bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Rv. 277417; Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, Rv. 275557); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 ottobre 2023 [OSCURATO:PERSONA]