CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 24272/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ROBERTOPATSCOT, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio, come da memoriadepositata;sentito il difensore dell’imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Teramo ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dalreato di truffa aggravata ai sensi dell’art. 640, secondo comma, n. 2-bis cod.pen. perchéil fatto non sussiste.Era contestato all’imputato di avere proposto alla vittima, con il mezzo del telefono, duepolizze assicurative fasulle, intascandone i premi che la persona offesa aveva versatoricaricando una carta Postepay a lui intestata.Il Tribunale non ha ritenuto sufficiente, ai fini dell’affermazione di responsabilità anche atitolo concorsuale, la circostanza che la carta Postepay ove era stata versata la sommacostituente il profitto del reato, risultava intestata all’imputato, il quale, tuttavia, non erastato il soggetto che aveva effettuato gli artifici e raggiri attraverso una utenza telefonicasconosciuta, avendo la persona offesa riferito di avere sempre interloquito con una donna.2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di L’Aquila,deducendo, con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine allaesclusione della responsabilità.La sentenza sarebbe affetta da contraddittorietà allorquando, pur negando laresponsabilità, ha affermato che vi era prova - in assenza di denuncia di furto,smarrimento o altra giustificazione dell’interessato - che l’imputato aveva incassato ilprofitto del reato confluito sulla sua carta Postepay, ottenuta con l’utilizzo di propridocumenti di identità.Tanto avrebbe dovuto essere valorizzato quale prova del concorso nel reato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato.1.Dalla stessa sentenza impugnata risulta che l’imputato era titolare della carta Postepaysulla quale era confluito il profitto del reato, che era stata ottenuta attraverso l’utilizzo dipropri documenti di identità.Il Tribunale ha dato atto, altresì, della circostanza che non era stata sporta alcunadenuncia di furto o di smarrimento della carta e che l’imputato non aveva fornito alcunagiustificazione alternativa al fatto, consequenziale, di avere avuto il possesso della cartae della somma di origine illecita ivi confluita.Tanto avrebbe dovuto essere correttamente valutato ai fini della prova del concorso nelreato, dal momento che non si era evidenziato solo il soggetto portatore dell’interessealla commissione del delitto, ma anche colui che aveva attivato la carta ove era confluitoil profitto, non fornendosi alcuna giustificazione alternativa in ordine ad un eventualepossesso ed utilizzo da parte di terzi della carta stessa.Per il che, seguendo la stessa sentenza, l’imputato aveva messo a disposizione la suacarta Postepay a favore di altri soggetti ignoti che avevano effettuato personalmente gliartifici e raggiri, intascando il profitto del reato.Occorrerà, pertanto, una nuova valutazione di merito in ordine alla sussistenza delconcorso dell’imputato nel reato contestatogli. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Teramo.Così deciso, il 19/05/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]