Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 29729/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1737/2023R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] –intimato – avverso la sentenza n. 509 /202 2 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il giorno 7 luglio2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 ottobre 2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che avverso la procedura di espropriazione immobiliare promossa in suo danno da [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] dispiegò opposizione; [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE r.g. n. 1737/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] addusse, a suffragio della domanda, il proprio difetto di titolarità del diritto dominicale sul cespite staggito, costituente bene della massa ereditaria relitta dal padre [OSCURATO:PERSONA], eredità non accettata (ed anzi oggetto di rinuncia) dalla esecutata; eccepì poi la compensazione con un controcredito vantato nei confronti del procedente; all’esito del giudizio di prime cure, dipanatosi secondo la scansione bifasica connotante le opposizioni esecutive, la decisione in epigrafe indicata ha rigettato l’opposizione; avverso detta sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a duemotivi; non svolgedifese in grado di legittimità [OSCURATO:PERSONA]; con provvedimento del 22 aprile 2024 è stata formulat a , ai sensi del novellato art. 380-bis cod. proc. civ., sintetica proposta di definizione del ricorso per improcedibilità dello stesso; la proposta argomenta da l mancato deposito della copia della sentenza impugnata, evidenziando come «l’eventuale produzione della copia del provvedimento impugnato, in modalità telematica, in un file la cui denominazione non ne renda assolutamente individuabile il contenuto e in mancanza della specificazione, in sede di deposito del ricorso, della stessa tipologia di atto regolamentare, non può, pertanto, ritenersi idonea allo scopo»; a seguito di tempestiva istanza di decisione formulata da parte ricorrente è stata fissata l’adunanza camerale sopra indicata; in relazione a quest’ultima, il P.G. ha depositato conclusioni motivate con cui ha chiesto il rigetto del ricorso, mentre parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa; il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine stabilito dal secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; r.g. n. 1737/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] che preliminarmente, il rilievo del vizio riscontrato nella proposta di definizione e qualificato come causa di improcedibilitàpuò considerarsi superato per effetto della successiva puntualizzazione, operata dal ricorrente in sede di istanza di decisione, della riferibilità del file denominato «attoACQ.pdf.p7m», di certo acquisito agli atti entro il termine previsto a pena di improcedibilità,alla produzione della copia della sentenza impugnata; pertanto, solo in tal modo ed in tale momento è lecito superare le perplessità indotte dalle non corrette intestazione ed indicizzazione del medesimo file, pure tempestivamente prodotto, il quale effettivamente contiene copia del provvedimento oggetto del ricorso, mentre il file nominato con riferimento ad esso non lo conteneva; resta così impregiudicata la questionedegli effetti dell’attribuzione, ad opera del ricorrente, al file recante copia del provvedimento impugnato di una denominazione non consentanea (ovvero che renda ambigua l’individuazione del suo contenuto) oppure dell’incasellamento di siffatto file in una tipologia di atto regolamentare diversa da quella sua propria, tale da determinarne lo scorretto inserimento nel fascicolo telematico; tanto precisato e superati i dubbi di improcedibilità , il ricorso de quo - definibile come straordinario ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost. e dell’art. 360, ultimo comma, cod. proc. civ., dacché proposto contro una sentenza di primo grado- va dichiarato inammissibile; è consolidato nella giurisprudenza di nomofilachia il principio c.d. dell’apparenza, in forza del quale l’identificazione del mezzo di impugnazione esperibile avverso un provvedimento giurisdizionale deve essere fatta con riferimento esclusivo alla qualificazione dell’azione proposta effettuata dal giudice a quo, sia essa corretta o meno, a prescindere cioè dalla prospettazione o sussunzione sub specie r.g. n. 1737/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] juris operata dalle parti; qualora, tuttavia, una qualificazione ad opera del giudice a quo sia mancata oppure non possa reputarsi effettiva (quando cioè essa si risolva in affermazioni a carattere generico, anodino o meramente apparente), l’attività di qualificazione deve essere svolta, anche di ufficio, dal giudice ad quem, adito con la impugnazione, non solo ai fini del merito, ma anche dell’ammissibilità stessa del gravame (ex plurimis, in tema di opposizioni esecutive, cfr., da ultimo, Cass. 02/04/2024, n. 8693; Cass. 28/12/2023, n. 36329; Cass. 13/11/2023, n. 31549; Cass. 18/11/2022, n. 34107; Cass.20/10/2021, n. 29194; Cass. 18/03/2021, n. 7588; Cass. 21/06/2019, n. 16762; Cass. 08/05/2018, n. 10945; Cass. 21/09/2017, n. 21379); orbene, nella gravata sentenza - priva di significato l’indicazione ricavabile dall’«oggetto» del giudizio riportato nell’epigrafe («opp.ne all’esecuzione») siccome annotazione riservata alla Cancelleria e, comunque, ex se non dirimente -il giudice territoriale ha : -) expresse ricondotto il primo motivo (quello afferente l’asserito difetto di titolarità del diritto di proprietà) nell’alveo dell’opposizione all’esecuzione (in maniera, peraltro, del tutto ineccepibile in iure , risolvendosi la censura nella contestazione del diritto a procedere, riguardatosotto il profilo della legittimazione passiva all’azione); -) non ha invece proceduto, nemmeno in via implicita o ppure attraverso l’enunciazione della disposizione normativa di riferimento, a sussumere la seconda doglianza dell’opponente (ovvero l’eccezione di compensazione con controcredito) inuna delle due tipologie di giudizi oppositivi astrattamente prospettabili, adoperando, al riguardo, la anodina e non meglio specificatalocuzione «opposizione»; anche questa seconda deduzione concreta tuttavia, senza dubbio alcuno, una tipica fattispecie di opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ.: essa, infatti, prospetta un fatto (in tutto o in parte) estintivo dell’azionato diritto a procedere ad esecuzione; r.g. n. 1737/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] discende da quanto sopra che la sentenza in discorso, dacché statuente su una opposizione all’esecuzione,poteva essere impugnata (soltanto ed esclusivamente) con l’ordinario rimedio dell’appello; il ricorso straordinario per cassazione in scrutinio è pertanto inammissibile, con esonero della Corte dalla disamina e valutazione di fondatezza o meno dei motivi proposti; il ricorso è dichiarato inammissibile; la non conformità della decisione alla proposta di definizione accelerata esclude l’applicazione delle sanzioni di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 380-bis cod. proc. civ.; non vi è luogo a provvedere sulle spese del grado, non avendo ivi svolto difese la parte intimata; attesa l’inammissibilità del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez.

U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 13del d.P.R. n. 115 del 2002, commi 1-bis e 1 - quater ; p. q.m. dichiara inammissibile ilricorso; ai sensi dell’art. 13, co. 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamentoal competente ufficio di merito da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principal

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1737/2023R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] –intimato – avverso la sentenza n. 509 /202 2 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il giorno 7 luglio2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 ottobre 2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che avverso la procedura di espropriazione immobiliare promossa in suo danno da [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] dispiegò opposizione; [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE r.g. n. 1737/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] addusse, a suffragio della domanda, il proprio difetto di titolarità del diritto dominicale sul cespite staggito, costituente bene della massa ereditaria relitta dal padre [OSCURATO:PERSONA], eredità non accettata (ed anzi oggetto di rinuncia) dalla esecutata; eccepì poi la compensazione con un controcredito vantato nei confronti del procedente; all’esito del giudizio di prime cure, dipanatosi secondo la scansione bifasica connotante le opposizioni esecutive, la decisione in epigrafe indicata ha rigettato l’opposizione; avverso detta sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a duemotivi; non svolgedifese in grado di legittimità [OSCURATO:PERSONA]; con provvedimento del 22 aprile 2024 è stata formulat a , ai sensi del novellato art. 380-bis cod. proc. civ., sintetica proposta di definizione del ricorso per improcedibilità dello stesso; la proposta argomenta da l mancato deposito della copia della sentenza impugnata, evidenziando come «l’eventuale produzione della copia del provvedimento impugnato, in modalità telematica, in un file la cui denominazione non ne renda assolutamente individuabile il contenuto e in mancanza della specificazione, in sede di deposito del ricorso, della stessa tipologia di atto regolamentare, non può, pertanto, ritenersi idonea allo scopo»; a seguito di tempestiva istanza di decisione formulata da parte ricorrente è stata fissata l’adunanza camerale sopra indicata; in relazione a quest’ultima, il P.G. ha depositato conclusioni motivate con cui ha chiesto il rigetto del ricorso, mentre parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa; il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine stabilito dal secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; r.g. n. 1737/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] che preliminarmente, il rilievo del vizio riscontrato nella proposta di definizione e qualificato come causa di improcedibilitàpuò considerarsi superato per effetto della successiva puntualizzazione, operata dal ricorrente in sede di istanza di decisione, della riferibilità del file denominato «attoACQ.pdf.p7m», di certo acquisito agli atti entro il termine previsto a pena di improcedibilità,alla produzione della copia della sentenza impugnata; pertanto, solo in tal modo ed in tale momento è lecito superare le perplessità indotte dalle non corrette intestazione ed indicizzazione del medesimo file, pure tempestivamente prodotto, il quale effettivamente contiene copia del provvedimento oggetto del ricorso, mentre il file nominato con riferimento ad esso non lo conteneva; resta così impregiudicata la questionedegli effetti dell’attribuzione, ad opera del ricorrente, al file recante copia del provvedimento impugnato di una denominazione non consentanea (ovvero che renda ambigua l’individuazione del suo contenuto) oppure dell’incasellamento di siffatto file in una tipologia di atto regolamentare diversa da quella sua propria, tale da determinarne lo scorretto inserimento nel fascicolo telematico; tanto precisato e superati i dubbi di improcedibilità , il ricorso de quo - definibile come straordinario ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost. e dell’art. 360, ultimo comma, cod. proc. civ., dacché proposto contro una sentenza di primo grado- va dichiarato inammissibile; è consolidato nella giurisprudenza di nomofilachia il principio c.d. dell’apparenza, in forza del quale l’identificazione del mezzo di impugnazione esperibile avverso un provvedimento giurisdizionale deve essere fatta con riferimento esclusivo alla qualificazione dell’azione proposta effettuata dal giudice a quo, sia essa corretta o meno, a prescindere cioè dalla prospettazione o sussunzione sub specie r.g. n. 1737/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] juris operata dalle parti; qualora, tuttavia, una qualificazione ad opera del giudice a quo sia mancata oppure non possa reputarsi effettiva (quando cioè essa si risolva in affermazioni a carattere generico, anodino o meramente apparente), l’attività di qualificazione deve essere svolta, anche di ufficio, dal giudice ad quem, adito con la impugnazione, non solo ai fini del merito, ma anche dell’ammissibilità stessa del gravame (ex plurimis, in tema di opposizioni esecutive, cfr., da ultimo, Cass. 02/04/2024, n. 8693; Cass. 28/12/2023, n. 36329; Cass. 13/11/2023, n. 31549; Cass. 18/11/2022, n. 34107; Cass.20/10/2021, n. 29194; Cass. 18/03/2021, n. 7588; Cass. 21/06/2019, n. 16762; Cass. 08/05/2018, n. 10945; Cass. 21/09/2017, n. 21379); orbene, nella gravata sentenza - priva di significato l’indicazione ricavabile dall’«oggetto» del giudizio riportato nell’epigrafe («opp.ne all’esecuzione») siccome annotazione riservata alla Cancelleria e, comunque, ex se non dirimente -il giudice territoriale ha : -) expresse ricondotto il primo motivo (quello afferente l’asserito difetto di titolarità del diritto di proprietà) nell’alveo dell’opposizione all’esecuzione (in maniera, peraltro, del tutto ineccepibile in iure , risolvendosi la censura nella contestazione del diritto a procedere, riguardatosotto il profilo della legittimazione passiva all’azione); -) non ha invece proceduto, nemmeno in via implicita o ppure attraverso l’enunciazione della disposizione normativa di riferimento, a sussumere la seconda doglianza dell’opponente (ovvero l’eccezione di compensazione con controcredito) inuna delle due tipologie di giudizi oppositivi astrattamente prospettabili, adoperando, al riguardo, la anodina e non meglio specificatalocuzione «opposizione»; anche questa seconda deduzione concreta tuttavia, senza dubbio alcuno, una tipica fattispecie di opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ.: essa, infatti, prospetta un fatto (in tutto o in parte) estintivo dell’azionato diritto a procedere ad esecuzione; r.g. n. 1737/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] discende da quanto sopra che la sentenza in discorso, dacché statuente su una opposizione all’esecuzione,poteva essere impugnata (soltanto ed esclusivamente) con l’ordinario rimedio dell’appello; il ricorso straordinario per cassazione in scrutinio è pertanto inammissibile, con esonero della Corte dalla disamina e valutazione di fondatezza o meno dei motivi proposti; il ricorso è dichiarato inammissibile; la non conformità della decisione alla proposta di definizione accelerata esclude l’applicazione delle sanzioni di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 380-bis cod. proc. civ.; non vi è luogo a provvedere sulle spese del grado, non avendo ivi svolto difese la parte intimata; attesa l’inammissibilità del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 13del d.P.R. n. 115 del 2002, commi 1-bis e 1 - quater ; p. q.m. dichiara inammissibile ilricorso; ai sensi dell’art. 13, co. 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamentoal competente ufficio di merito da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principal
Sentenza Cassazione n. 29729/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris