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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 2026

Cassazione n. 31031/2026

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della Corte d'appello di Potenzadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che il primo motivo di ricorso, avente ad oggetto l'affermazione diresponsabilità per il reato di ricettazione di cui al capo B, e il secondo motivo,con cui si contesta il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen., difettano della necessaria specificità, in quanto, da un lato,meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati edisattesi, con corretti argomenti giuridici e sulla base di una ricostruzione deifatti pienamente aderente alle risultanze probatorie acquisite e correttamentevalutate, dal giudice di merito (pag. 5-6), e, dall'altro, non contenenti specificacritica delle argomentazioni e delle ragioni di fatto e di diritto a base dellasentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] inoltre che i motivi di ricorso non sono consentiti perché, senzaindicare specifici profili di contraddittorietà suddetti o manifesta illogicità dellamotivazione e senza individuare specifici travisamenti di emergenze processualivalorizzate dai giudici di merito, tendono ad ottenere una inammissibilericostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dalgiudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, haadeguatamente esplicitato le ragioni del suo convincimento (pag. 5-6),dovendosi ribadire che esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cuivalutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez.

U, n.6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944);[OSCURATO:PERSONA] che il terzo motivo di ricorso, avente ad oggetto la motivazione inrelazione alla ritenuta recidiva, non è consentito perché la censura non risultaessere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto èprescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., comesi evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata(si veda pag. 2-3), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestarespecificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto;[OSCURATO:PERSONA] che, per le ragioni sopra esposte, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
della Corte d'appello di Potenzadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che il primo motivo di ricorso, avente ad oggetto l'affermazione diresponsabilità per il reato di ricettazione di cui al capo B, e il secondo motivo,con cui si contesta il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen., difettano della necessaria specificità, in quanto, da un lato,meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati edisattesi, con corretti argomenti giuridici e sulla base di una ricostruzione deifatti pienamente aderente alle risultanze probatorie acquisite e correttamentevalutate, dal giudice di merito (pag. 5-6), e, dall'altro, non contenenti specificacritica delle argomentazioni e delle ragioni di fatto e di diritto a base dellasentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] inoltre che i motivi di ricorso non sono consentiti perché, senzaindicare specifici profili di contraddittorietà suddetti o manifesta illogicità dellamotivazione e senza individuare specifici travisamenti di emergenze processualivalorizzate dai giudici di merito, tendono ad ottenere una inammissibilericostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dalgiudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, haadeguatamente esplicitato le ragioni del suo convincimento (pag. 5-6),dovendosi ribadire che esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cuivalutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n.6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944);[OSCURATO:PERSONA] che il terzo motivo di ricorso, avente ad oggetto la motivazione inrelazione alla ritenuta recidiva, non è consentito perché la censura non risultaessere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto èprescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., comesi evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata(si veda pag. 2-3), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestarespecificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto;[OSCURATO:PERSONA] che, per le ragioni sopra esposte, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
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