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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 febbraio 2026

Cassazione n. 04652/2026

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![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs.

Numero di raccolta generale 4652/2026196/2003 e ss.mm.

Roma lì 04/02/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* DE * Presidente * n. sez. 22/2026* * CC 07/01/2026* * * 34395/2025* * * Relatore* *ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da* * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13/02/2000avverso l ordinanza del 18/09/2025 del [OSCURATO:PERSONA] per le * * delTRIBUNALE di REGGIO CALABRIAvisti gli atti il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal Consigliere * * *letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale * * che hachiesto l annullamento con rinvioRITENUTO IN FATTO1.

Con l ordinanza indicata in epigrafe il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale diReggio Calabria – in funzione di [OSCURATO:PERSONA] dell esecuzione – ha rigettato l istanza presentatada * * volta alla unificazione sotto il vincolo della continuazione di plurimifatti di furto e ricettazione commessi in un circoscritto arco temporale e oggetto di distintesentenze a suo carico.2.

Ricorre per cassazione * * a mezzo dell avv. * *deducendo due motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per lamotivazione ai sensi dell art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Con il primo motivo viene denunciato vizio rilevante ex art. 606 comma 1 lett. b cod.proc. pen. sotto il profilo della violazione di legge in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671cod. proc. pen. per erronea applicazione dei principi in materia di reato continuato e per laincongrua sovrapposizione fra i concetti di “medesimo disegno criminoso” e di “tendenza adelinquere”. [OSCURATO:PERSONA] dell esecuzione piuttosto che servirsi degli indicatori fattuali esistentiossia l omogeneità e la contiguità temporale sussistente fra i vari episodi li haimpropriamente svalutati ricavando dalla reiterazione del fatto l esistenza di una genericatendenza a delinquere.2.2.

Con il secondo motivo viene denunciato vizio rilevante ex art. 606 comma 1 lett. e cod.proc. pen. per mancanza e manifesta illogicità della motivazione.L ordinanza impugnata in particolare non si sarebbe confrontata con la valenza delladocumentazione prodotta dalla difesa dalla quale avrebbe potuto agevolmente evincere lapregressa assunzione da parte del condannato di sostanze stupefacenti.

Taledipendenza secondo quanto sostenuto nell istanza di unificazione in continuazione erastata il movente originario e precostituito delle azioni delinquenziali poste in essere dalricorrente.3.

Il Procuratore generale ha chiesto l annullamento con rinvio dell impugnatoprovvedimento.

Il giudice dell esecuzione si è sottratto alla valutazione specifica e compiutadegli indicatori che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto sintomatici dell unitarietà deldisegno criminoso non confrontandosi con gli aspetti valorizzati dall istante e nonindividuando gli indicatori “negativi”.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.2.

Le doglianze esposte dalla difesa sebbene formalmente articolate in distinti motiviscaturiscono da una comune matrice e ben si prestano quindi alla trattazione congiunta.Secondo quanto già sintetizzato in parte narrativa viene in rilievo una richiesta di unione incontinuazione in executivis fra più episodi di furto e di ricettazione è stata ancherappresentata ad opera della difesa la sussistenza dello stato di tossicodipendenza delcondannato.[OSCURATO:PERSONA] dell esecuzione – a fronte delle deduzioni difensive – ha preso atto sia dellasostanziale omogeneità strutturale che caratterizza i fatti commessi dal soggetto sia dellaloro contiguità temporale prendendo in considerazione anche la dedotta condizione ditossicodipendente del condannato stesso. * ciò si afferma nel provvedimentoimpugnato come i fatti commessi non costituiscano il frutto di una preventiva ideazione dicarattere unitario essendo essi solo espressivi di uno stile di vita improntato alladelinquenza.2.1. * allora nel segno la critica difensiva laddove lamenta come l avversata ordinanzanon chiarisca in modo compiuto la ragione in base alla quale la pur riscontrata presenza diimportanti fattori in astratto deponenti per la sussistenza di un disegno criminoso unitariosia stata poi considerata quale elemento evocativo in via esclusiva di una mera opzionegenerale di condotta.

Nel provvedimento impugnato infatti ci si arresta a tale asserzioneimmotivata corredata dalla generica affermazione secondo la quale lo stato ditossicodipendenza sarebbe non “compiutamente documentato”.

In tal modo in definitiva sievita il confronto con le numerose argomentazioni sussunte nell istanza2.2.

Si concretizza in tal modo il dedotto difetto motivazionale visto che l apparatoargomentativo posto a fondamento dell ordinanza impugnata presenta un connotatofortemente assertivo e apparente.

Si ricorda sul punto che la motivazione apparente ossiainesistente ricorre proprio allorquando essa appaia completamente disarmonica rispettoalle risultanze processuali ovvero si avvalga di argomentazioni generiche e di asserzioniindimostrate prive di substrato contenutistico apodittiche o ancora di affermazionitautologiche e di proposizioni prive di efficacia dimostrativa.In altri termini in tutti i casi in cui il percorso concettuale che sorregge la decisione riveli unanatura fittizia e inconsistente * 5 n. 9677 del 14/07/2014 dep. 2015 * *263100 .3.

Alla luce delle considerazioni che precedono deve disporsi l annullamentodell ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminaridel Tribunale di Reggio * * le condizioni infine deve essere dispostal annotazione di cui all art. 52 comma 1 del decreto legislativo 20 giugno 2003 n. 196recante il “codice in materia di protezione dei dati personali”.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs.

Numero di raccolta generale 4652/2026196/2003 e ss.mm.

Roma lì 04/02/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* DE * Presidente * n. sez. 22/2026* * CC 07/01/2026* * * 34395/2025* * * Relatore* *ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da* * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13/02/2000avverso l ordinanza del 18/09/2025 del [OSCURATO:PERSONA] per le * * delTRIBUNALE di REGGIO CALABRIAvisti gli atti il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal Consigliere * * *letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale * * che hachiesto l annullamento con rinvioRITENUTO IN FATTO1.

Con l ordinanza indicata in epigrafe il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale diReggio Calabria – in funzione di [OSCURATO:PERSONA] dell esecuzione – ha rigettato l istanza presentatada * * volta alla unificazione sotto il vincolo della continuazione di plurimifatti di furto e ricettazione commessi in un circoscritto arco temporale e oggetto di distintesentenze a suo carico.2.

Ricorre per cassazione * * a mezzo dell avv. * *deducendo due motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per lamotivazione ai sensi dell art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Con il primo motivo viene denunciato vizio rilevante ex art. 606 comma 1 lett. b cod.proc. pen. sotto il profilo della violazione di legge in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671cod. proc. pen. per erronea applicazione dei principi in materia di reato continuato e per laincongrua sovrapposizione fra i concetti di “medesimo disegno criminoso” e di “tendenza adelinquere”. [OSCURATO:PERSONA] dell esecuzione piuttosto che servirsi degli indicatori fattuali esistentiossia l omogeneità e la contiguità temporale sussistente fra i vari episodi li haimpropriamente svalutati ricavando dalla reiterazione del fatto l esistenza di una genericatendenza a delinquere.2.2.

Con il secondo motivo viene denunciato vizio rilevante ex art. 606 comma 1 lett. e cod.proc. pen. per mancanza e manifesta illogicità della motivazione.L ordinanza impugnata in particolare non si sarebbe confrontata con la valenza delladocumentazione prodotta dalla difesa dalla quale avrebbe potuto agevolmente evincere lapregressa assunzione da parte del condannato di sostanze stupefacenti.

Taledipendenza secondo quanto sostenuto nell istanza di unificazione in continuazione erastata il movente originario e precostituito delle azioni delinquenziali poste in essere dalricorrente.3.

Il Procuratore generale ha chiesto l annullamento con rinvio dell impugnatoprovvedimento.

Il giudice dell esecuzione si è sottratto alla valutazione specifica e compiutadegli indicatori che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto sintomatici dell unitarietà deldisegno criminoso non confrontandosi con gli aspetti valorizzati dall istante e nonindividuando gli indicatori “negativi”.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.2.

Le doglianze esposte dalla difesa sebbene formalmente articolate in distinti motiviscaturiscono da una comune matrice e ben si prestano quindi alla trattazione congiunta.Secondo quanto già sintetizzato in parte narrativa viene in rilievo una richiesta di unione incontinuazione in executivis fra più episodi di furto e di ricettazione è stata ancherappresentata ad opera della difesa la sussistenza dello stato di tossicodipendenza delcondannato.[OSCURATO:PERSONA] dell esecuzione – a fronte delle deduzioni difensive – ha preso atto sia dellasostanziale omogeneità strutturale che caratterizza i fatti commessi dal soggetto sia dellaloro contiguità temporale prendendo in considerazione anche la dedotta condizione ditossicodipendente del condannato stesso. * ciò si afferma nel provvedimentoimpugnato come i fatti commessi non costituiscano il frutto di una preventiva ideazione dicarattere unitario essendo essi solo espressivi di uno stile di vita improntato alladelinquenza.2.1. * allora nel segno la critica difensiva laddove lamenta come l avversata ordinanzanon chiarisca in modo compiuto la ragione in base alla quale la pur riscontrata presenza diimportanti fattori in astratto deponenti per la sussistenza di un disegno criminoso unitariosia stata poi considerata quale elemento evocativo in via esclusiva di una mera opzionegenerale di condotta.

Nel provvedimento impugnato infatti ci si arresta a tale asserzioneimmotivata corredata dalla generica affermazione secondo la quale lo stato ditossicodipendenza sarebbe non “compiutamente documentato”.

In tal modo in definitiva sievita il confronto con le numerose argomentazioni sussunte nell istanza2.2.

Si concretizza in tal modo il dedotto difetto motivazionale visto che l apparatoargomentativo posto a fondamento dell ordinanza impugnata presenta un connotatofortemente assertivo e apparente.

Si ricorda sul punto che la motivazione apparente ossiainesistente ricorre proprio allorquando essa appaia completamente disarmonica rispettoalle risultanze processuali ovvero si avvalga di argomentazioni generiche e di asserzioniindimostrate prive di substrato contenutistico apodittiche o ancora di affermazionitautologiche e di proposizioni prive di efficacia dimostrativa.In altri termini in tutti i casi in cui il percorso concettuale che sorregge la decisione riveli unanatura fittizia e inconsistente * 5 n. 9677 del 14/07/2014 dep. 2015 * *263100 .3.

Alla luce delle considerazioni che precedono deve disporsi l annullamentodell ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminaridel Tribunale di Reggio * * le condizioni infine deve essere dispostal annotazione di cui all art. 52 comma 1 del decreto legislativo 20 giugno 2003 n. 196recante il “codice in materia di protezione dei dati personali”. *Annulla l ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Reggio CalabriaUfficio *Così è deciso 07/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * * DE *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Annulla l ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Reggio CalabriaUfficio *Così è deciso 07/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * * DE *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 4652/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 04/02/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* DE * Presidente * n. sez. 22/2026* * CC 07/01/2026* * * 34395/2025* * * Relatore* *ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da* * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13/02/2000avverso l ordinanza del 18/09/2025 del [OSCURATO:PERSONA] per le * * delTRIBUNALE di REGGIO CALABRIAvisti gli atti il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal Consigliere * * *letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale * * che hachiesto l annullamento con rinvioRITENUTO IN FATTO1. Con l ordinanza indicata in epigrafe il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale diReggio Calabria – in funzione di [OSCURATO:PERSONA] dell esecuzione – ha rigettato l istanza presentatada * * volta alla unificazione sotto il vincolo della continuazione di plurimifatti di furto e ricettazione commessi in un circoscritto arco temporale e oggetto di distintesentenze a suo carico.2. Ricorre per cassazione * * a mezzo dell avv. * *deducendo due motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per lamotivazione ai sensi dell art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo viene denunciato vizio rilevante ex art. 606 comma 1 lett. b cod.proc. pen. sotto il profilo della violazione di legge in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671cod. proc. pen. per erronea applicazione dei principi in materia di reato continuato e per laincongrua sovrapposizione fra i concetti di “medesimo disegno criminoso” e di “tendenza adelinquere”. [OSCURATO:PERSONA] dell esecuzione piuttosto che servirsi degli indicatori fattuali esistentiossia l omogeneità e la contiguità temporale sussistente fra i vari episodi li haimpropriamente svalutati ricavando dalla reiterazione del fatto l esistenza di una genericatendenza a delinquere.2.2. Con il secondo motivo viene denunciato vizio rilevante ex art. 606 comma 1 lett. e cod.proc. pen. per mancanza e manifesta illogicità della motivazione.L ordinanza impugnata in particolare non si sarebbe confrontata con la valenza delladocumentazione prodotta dalla difesa dalla quale avrebbe potuto agevolmente evincere lapregressa assunzione da parte del condannato di sostanze stupefacenti. Taledipendenza secondo quanto sostenuto nell istanza di unificazione in continuazione erastata il movente originario e precostituito delle azioni delinquenziali poste in essere dalricorrente.3. Il Procuratore generale ha chiesto l annullamento con rinvio dell impugnatoprovvedimento. Il giudice dell esecuzione si è sottratto alla valutazione specifica e compiutadegli indicatori che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto sintomatici dell unitarietà deldisegno criminoso non confrontandosi con gli aspetti valorizzati dall istante e nonindividuando gli indicatori “negativi”.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. Le doglianze esposte dalla difesa sebbene formalmente articolate in distinti motiviscaturiscono da una comune matrice e ben si prestano quindi alla trattazione congiunta.Secondo quanto già sintetizzato in parte narrativa viene in rilievo una richiesta di unione incontinuazione in executivis fra più episodi di furto e di ricettazione è stata ancherappresentata ad opera della difesa la sussistenza dello stato di tossicodipendenza delcondannato.[OSCURATO:PERSONA] dell esecuzione – a fronte delle deduzioni difensive – ha preso atto sia dellasostanziale omogeneità strutturale che caratterizza i fatti commessi dal soggetto sia dellaloro contiguità temporale prendendo in considerazione anche la dedotta condizione ditossicodipendente del condannato stesso. * ciò si afferma nel provvedimentoimpugnato come i fatti commessi non costituiscano il frutto di una preventiva ideazione dicarattere unitario essendo essi solo espressivi di uno stile di vita improntato alladelinquenza.2.1. * allora nel segno la critica difensiva laddove lamenta come l avversata ordinanzanon chiarisca in modo compiuto la ragione in base alla quale la pur riscontrata presenza diimportanti fattori in astratto deponenti per la sussistenza di un disegno criminoso unitariosia stata poi considerata quale elemento evocativo in via esclusiva di una mera opzionegenerale di condotta. Nel provvedimento impugnato infatti ci si arresta a tale asserzioneimmotivata corredata dalla generica affermazione secondo la quale lo stato ditossicodipendenza sarebbe non “compiutamente documentato”. In tal modo in definitiva sievita il confronto con le numerose argomentazioni sussunte nell istanza2.2. Si concretizza in tal modo il dedotto difetto motivazionale visto che l apparatoargomentativo posto a fondamento dell ordinanza impugnata presenta un connotatofortemente assertivo e apparente. Si ricorda sul punto che la motivazione apparente ossiainesistente ricorre proprio allorquando essa appaia completamente disarmonica rispettoalle risultanze processuali ovvero si avvalga di argomentazioni generiche e di asserzioniindimostrate prive di substrato contenutistico apodittiche o ancora di affermazionitautologiche e di proposizioni prive di efficacia dimostrativa.In altri termini in tutti i casi in cui il percorso concettuale che sorregge la decisione riveli unanatura fittizia e inconsistente * 5 n. 9677 del 14/07/2014 dep. 2015 * *263100 .3. Alla luce delle considerazioni che precedono deve disporsi l annullamentodell ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminaridel Tribunale di Reggio * * le condizioni infine deve essere dispostal annotazione di cui all art. 52 comma 1 del decreto legislativo 20 giugno 2003 n. 196recante il “codice in materia di protezione dei dati personali”.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 4652/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 04/02/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* DE * Presidente * n. sez. 22/2026* * CC 07/01/2026* * * 34395/2025* * * Relatore* *ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da* * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13/02/2000avverso l ordinanza del 18/09/2025 del [OSCURATO:PERSONA] per le * * delTRIBUNALE di REGGIO CALABRIAvisti gli atti il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal Consigliere * * *letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale * * che hachiesto l annullamento con rinvioRITENUTO IN FATTO1. Con l ordinanza indicata in epigrafe il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale diReggio Calabria – in funzione di [OSCURATO:PERSONA] dell esecuzione – ha rigettato l istanza presentatada * * volta alla unificazione sotto il vincolo della continuazione di plurimifatti di furto e ricettazione commessi in un circoscritto arco temporale e oggetto di distintesentenze a suo carico.2. Ricorre per cassazione * * a mezzo dell avv. * *deducendo due motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per lamotivazione ai sensi dell art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo viene denunciato vizio rilevante ex art. 606 comma 1 lett. b cod.proc. pen. sotto il profilo della violazione di legge in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671cod. proc. pen. per erronea applicazione dei principi in materia di reato continuato e per laincongrua sovrapposizione fra i concetti di “medesimo disegno criminoso” e di “tendenza adelinquere”. [OSCURATO:PERSONA] dell esecuzione piuttosto che servirsi degli indicatori fattuali esistentiossia l omogeneità e la contiguità temporale sussistente fra i vari episodi li haimpropriamente svalutati ricavando dalla reiterazione del fatto l esistenza di una genericatendenza a delinquere.2.2. Con il secondo motivo viene denunciato vizio rilevante ex art. 606 comma 1 lett. e cod.proc. pen. per mancanza e manifesta illogicità della motivazione.L ordinanza impugnata in particolare non si sarebbe confrontata con la valenza delladocumentazione prodotta dalla difesa dalla quale avrebbe potuto agevolmente evincere lapregressa assunzione da parte del condannato di sostanze stupefacenti. Taledipendenza secondo quanto sostenuto nell istanza di unificazione in continuazione erastata il movente originario e precostituito delle azioni delinquenziali poste in essere dalricorrente.3. Il Procuratore generale ha chiesto l annullamento con rinvio dell impugnatoprovvedimento. Il giudice dell esecuzione si è sottratto alla valutazione specifica e compiutadegli indicatori che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto sintomatici dell unitarietà deldisegno criminoso non confrontandosi con gli aspetti valorizzati dall istante e nonindividuando gli indicatori “negativi”.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. Le doglianze esposte dalla difesa sebbene formalmente articolate in distinti motiviscaturiscono da una comune matrice e ben si prestano quindi alla trattazione congiunta.Secondo quanto già sintetizzato in parte narrativa viene in rilievo una richiesta di unione incontinuazione in executivis fra più episodi di furto e di ricettazione è stata ancherappresentata ad opera della difesa la sussistenza dello stato di tossicodipendenza delcondannato.[OSCURATO:PERSONA] dell esecuzione – a fronte delle deduzioni difensive – ha preso atto sia dellasostanziale omogeneità strutturale che caratterizza i fatti commessi dal soggetto sia dellaloro contiguità temporale prendendo in considerazione anche la dedotta condizione ditossicodipendente del condannato stesso. * ciò si afferma nel provvedimentoimpugnato come i fatti commessi non costituiscano il frutto di una preventiva ideazione dicarattere unitario essendo essi solo espressivi di uno stile di vita improntato alladelinquenza.2.1. * allora nel segno la critica difensiva laddove lamenta come l avversata ordinanzanon chiarisca in modo compiuto la ragione in base alla quale la pur riscontrata presenza diimportanti fattori in astratto deponenti per la sussistenza di un disegno criminoso unitariosia stata poi considerata quale elemento evocativo in via esclusiva di una mera opzionegenerale di condotta. Nel provvedimento impugnato infatti ci si arresta a tale asserzioneimmotivata corredata dalla generica affermazione secondo la quale lo stato ditossicodipendenza sarebbe non “compiutamente documentato”. In tal modo in definitiva sievita il confronto con le numerose argomentazioni sussunte nell istanza2.2. Si concretizza in tal modo il dedotto difetto motivazionale visto che l apparatoargomentativo posto a fondamento dell ordinanza impugnata presenta un connotatofortemente assertivo e apparente. Si ricorda sul punto che la motivazione apparente ossiainesistente ricorre proprio allorquando essa appaia completamente disarmonica rispettoalle risultanze processuali ovvero si avvalga di argomentazioni generiche e di asserzioniindimostrate prive di substrato contenutistico apodittiche o ancora di affermazionitautologiche e di proposizioni prive di efficacia dimostrativa.In altri termini in tutti i casi in cui il percorso concettuale che sorregge la decisione riveli unanatura fittizia e inconsistente * 5 n. 9677 del 14/07/2014 dep. 2015 * *263100 .3. Alla luce delle considerazioni che precedono deve disporsi l annullamentodell ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminaridel Tribunale di Reggio * * le condizioni infine deve essere dispostal annotazione di cui all art. 52 comma 1 del decreto legislativo 20 giugno 2003 n. 196recante il “codice in materia di protezione dei dati personali”. *Annulla l ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Reggio CalabriaUfficio *Così è deciso 07/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * * DE *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Annulla l ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Reggio CalabriaUfficio *Così è deciso 07/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * * DE *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *
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