CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 5 marzo 2025
Cassazione n. 24103/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2025 della CORTE APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Il Procuratore Generale conclude per l'inammissibilità dei primi tre motivi di ricorso; concludendo invece per l'annullamento della sentenza impugnata, in accoglimento del quarto motivo di ricorso presentato dalla difesa, limitatamente al calcolo della pena, con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Torino. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di TORINO in difesa di [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], il quale si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 1052/2025, emessa in data 5 marzo 2025, la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Novara, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile, tra l'altro, del reato di furto in abitazione di cui al capo 4), condannandolo alla pena complessiva di anni tre, mesi otto e giorni quindici di reclusione ed euro 700 di multa. 2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il predetto imputato, a mezzo dei difensori, articolando plurimi motivi di impugnazione. 3. Con il primo motivo, deduce violazione di legge processuale penale in relazione all'art. 533 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il reato di cui al capo 4), sostenendo che la decisione impugnata si fonderebbe su un compendio probatorio inidoneo a superare la soglia dell'«oltre ogni ragionevole dubbio». 3.1. In particolare, la difesa censura la valutazione operata in relazione alla individuazione fotografica effettuata dalla persona offesa, osservando come la descrizione originaria del soggetto autore del furto fosse del tutto generica e priva di elementi individualizzanti, essendosi la denunciante limitata ad indicazioni quali altezza approssimativa, età apparente, sesso e lingua parlata. 3.2. Si deduce, altresì, che l'album fotografico sottoposto alla persona offesa sarebbe stato composto in modo tale da ridurre significativamente l'attendibilità del riconoscimento, sia per la limitata numerosità dei soggetti raffigurati, sia per la presenza di individui con caratteristiche fisiche tra loro disomogenee o anagraficamente incompatibili con l'odierno ricorrente, il quale, nato nel 1969, sarebbe stato posto a confronto con soggetti significativamente più giovani o più anziani. 3.3. In tale prospettiva, la difesa evidenzia come i soggetti effigiati presentassero caratteristiche somatiche solo parzialmente sovrapponibili, con conseguente rischio di un riconoscimento indotto o suggestivo, non supportato da una previa descrizione individualizzante delle fattezze dell'autore del reato. 4. Con ulteriori censure, il ricorrente lamenta la mancata o erronea valutazione di elementi probatori di segno contrario, segnatamente della consulenza tecnica relativa ad una fotografia scattata in modalità "selfie" con il telefono cellulare in uso all'imputato in data 30 novembre 2020 alle ore 9:59. 4.1. Secondo la prospettazione difensiva, tale elemento documentale, unitamente ai tabulati telefonici attestanti chiamate e comunicazioni nella 1medesima fascia oraria, sarebbe idoneo a porre seri dubbi circa la presenza del ricorrente nel luogo del furto, attesa la incompatibilità temporale con le modalità di commissione dello stesso. 4.2. La Corte territoriale, tuttavia, avrebbe ritenuto tale elemento irrilevante, qualificandolo come privo di significato e potenzialmente funzionale alla costruzione artificiosa di un alibi, senza procedere ad un adeguato esame della portata dimostrativa dello stesso nel complessivo contesto probatorio. 5. Con il secondo motivo, viene dedotto vizio di motivazione sotto i profili della illogicità, contraddittorietà e travisamento della prova. 5.1. In particolare, la difesa, sempre come vizio della logicità della motivazione e travisamento della prova, segnala incongruenze interne alla motivazione, evidenziando come la Corte di appello abbia ritenuto, da un lato, che la persona offesa avesse avuto tempo sufficiente per memorizzare le fattezze dell'autore del reato e, dall'altro lato, abbia qualificato come irrilevante la mancata indicazione di un tratto distintivo particolarmente evidente quale la presenza di orecchie prominenti. Sempre nell'ambito del medesimo motivo, si deduce travisamento della prova in relazione ad ulteriori elementi valorizzati dalla Corte territoriale, tra cui il riconoscimento dell'autovettura utilizzata per il furto e l'asserita riconducibilità della stessa all'imputato mediante l'utilizzo di targhe alterate. Secondo la difesa, tali affermazioni risulterebbero prive di adeguato supporto probatorio, non emergendo dagli atti di indagine alcun elemento idoneo a dimostrare l'esistenza di un filmato ritraente l'imputato nell'atto di sostituire le targhe, come invece ritenuto dalla sentenza impugnata. 5.2. Ulteriori profili di illogicità vengono individuati nella valutazione della messaggistica e delle comunicazioni telefoniche intercorse nella mattina del fatto, ritenute, al contempo, indicative della programmazione di attività lavorative e, tuttavia, compatibili con la presenza dell'imputato sul luogo del delitto. 5.3. Si censura, inoltre, la qualificazione della condotta difensiva come volta alla costruzione di plurimi alibi, rilevandosi come l'imputato si fosse limitato a fornire indicazioni, nel tempo, circa la propria presenza in luogo diverso da quello del reato, senza artificiosa elaborazione. 6. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce mancanza di motivazione per omessa valutazione di una prova decisiva, con specifico riferimento ai tabulati telefonici acquisiti al fascicolo del pubblico ministero. 26.1. Si espone che la difesa aveva prodotto esiti di indagini difensive relativi alla localizzazione delle celle telefoniche agganciate dall'utenza in uso all'imputato nella mattinata del 30 novembre 2020, elementi che la Corte territoriale non avrebbe esaminato, nonostante il loro espresso richiamo nell'atto di appello. 6.2. Viene, altresì, osservato che, a seguito dell'esame della documentazione acquisita, la difesa avrebbe riscontrato la necessità di procedere ad ulteriori accertamenti tecnici sulla mappatura delle celle, allo scopo di verificare l'effettiva ubicazione dell'imputato nel momento del fatto. 6.3. In tale ottica, la difesa ha disposto consulenza tecnica, ancora in corso al momento della proposizione del ricorso, volta ad individuare la corrispondenza tra i dati dei tabulati e le aree geografiche di copertura, prospettando la possibilità che tali verifiche possano confermare la presenza dell'imputato in luogo diverso da quello del reato. 7. Con il quarto motivo, infine, il ricorrente denuncia violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio, censurando la decisione della Corte di appello per violazione del divieto di reformatio in peius. Si deduce, in particolare, che, a seguito dell'assoluzione per uno dei capi di imputazione, la Corte territoriale avrebbe proceduto ad un trattamento sanzionatorio più gravoso per le residue imputazioni, aumentando l'entità delle pene pecuniarie e degli aumenti per continuazione in misura superiore rispetto a quanto stabilito dal giudice di primo grado. Tale operato viene ritenuto in contrasto con i limiti posti dall'art. 597 cod. proc. pen., attesa la mancata giustificazione dell'incremento sanzionatorio nonostante il riconoscimento della prevalenza delle attenuanti. 8. Con atto depositato ai sensi dell'art. 611, comma 1, cod.proc.pen., la difesa dell'imputato ha dedotto motivi nuovi in funzione di integrazione del terzo motivo di ricorso già articolato, con il quale era stato denunciato il vizio di motivazione per omesso esame di elementi decisivi concernenti i tabulati telefonici relativi all'utenza in uso al ricorrente. In particolare, la difesa ha ribadito che, dagli atti già disponibili nei precedenti gradi di giudizio, emergevano dati tecnici relativi alle celle di aggancio delle chiamate effettuate nella mattinata del 30 novembre 2020, in orario coincidente con quello di consumazione del reato contestato al capo 4), senza che, tuttavia, la Corte territoriale avesse disposto gli opportuni 3accertamenti diretti alla geolocalizzazione delle celle, nonostante le specifiche sollecitazioni difensive. È stato altresì evidenziato come la richiesta di acquisizione della corrispondenza tra identificativi delle celle e ubicazione territoriale, rivolta alla compagnia telefonica, fosse rimasta priva di riscontro, determinando l'omessa acquisizione di un elemento potenzialmente decisivo ai fini della ricostruzione dei fatti. A fronte di tale inerzia, la difesa ha proceduto alla nomina di un consulente tecnico di parte, il quale, mediante elaborazione dei dati contenuti nei tabulati, ha individuato le celle effettivamente agganciate dall'utenza dell'imputato nelle fasce orarie rilevanti. Gli esiti della consulenza hanno indicato che le chiamate delle ore 09:31 e 10:45 risultavano instradate tramite una cella ubicata nel territorio del comune di Montalenghe (T0); inoltre, la chiamata delle ore 12:02 risultava agganciata a una cella situata nel comune di [OSCURATO:PERSONA] (T0). Secondo la prospettazione difensiva, tali dati dimostrerebbero l'impossibilità per l'imputato di trovarsi nella città di Novara al momento del fatto, in ragione della significativa distanza tra i luoghi indicati e quello di consumazione del reato. La difesa ha pertanto dedotto che le risultanze tecniche sopravvenute, valutate unitamente agli altri elementi già acquisiti, sarebbero idonee a escludere la riferibilità all'imputato della condotta contestata, con conseguente richiesta di annullamento della sentenza impugnata, limitatamente al capo di imputazione indicato, per nuovo esame. Alla luce delle dedotte censure, il ricorrente ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello per nuovo esame e, quanto al trattamento sanzionatorio, l'eliminazione dell'aumento di pena ritenuto illegittimamente operato in violazione del divieto di reformatio in peius. Con i motivi nuovi, la difesa ha ulteriormente insistito sulla valenza delle risultanze tecniche tratte dai tabulati telefonici e dalla successiva elaborazione difensiva delle celle di aggancio, ribadendo la richiesta di annullamento della decisione impugnata. 9. Il Procuratore generale ha concluso come in epigrafe. 4CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I primi tre motivi sono inammissibili; il quarto è fondato nei limiti e per le ragioni che seguono. 2. Il primo motivo è inammissibile. Pur formalmente declinato in termini di violazione di legge processuale e di vizio motivazionale in rapporto al canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio, esso si risolve, in sostanza, nella sollecitazione di una non consentita rilettura del compendio probatorio valorizzato dalla Corte territoriale e, segnatamente, degli esiti della ricognizione fotografica operata dalla persona offesa Locatelli, nonché della valenza dimostrativa ascrivibile agli elementi tecnici di segno contrario evocati dalla difesa. È, per contro, principio consolidato che il sindacato di legittimità non si estende alla rivalutazione del fatto né alla rilettura delle emergenze probatorie secondo una diversa e più favorevole opzione ricostruttiva, allorché la motivazione dia conto, con sviluppo argomentativo lineare, congruo e immune da manifeste aporie, delle ragioni poste a fondamento del decisum. Infatti, in tema di giudizio di legittimità, l'introduzione nel disposto dell'art. 533 cod. proc. pen. del principio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio" ad opera della legge 20 febbraio 2006, n. 46, non ha mutato la natura del sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza, sicché la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto, segnalata dalla difesa, non integra un vizio di motivazione se sia stata oggetto di disamina da parte del giudice di merito. (Sez. 1, n. 5517 del 30/11/2023, dep. 2024, Lombardi, Rv. 285801 - 01). 3. Nel caso in esame, la censura investe frontalmente l'apprezzamento della attendibilità della ricognizione fotografica compiuta dalla persona offesa, contestandone la genuinità, la conformazione dell'album sottopostole e l'attitudine identificativa; ma si tratta di profili che attengono al merito della valutazione probatoria e che risultano già scrutinati conformemente e con coerenza dal Tribunale e dalla Corte di appello con motivazione coerente, convincente e logica, comunque priva di evidenti lacune argomentative o vizi rilevanti in sede di legittimità. Né la deduzione difensiva riesce a veicolare una caduta logica della motivazione e un effettivo travisamento della prova, risolvendosi piuttosto nella mera contrapposizione di una lettura alternativa del medesimo materiale conoscitivo, come tale inammissibile. 4. Parimenti inammissibile è il secondo motivo. Anche in tal caso, infatti, la difesa, sotto l'apparente deduzione del vizio di motivazione e del travisamento della prova, persegue l'obiettivo di rimettere in discussione il giudizio di sintesi probatoria operato dai giudici di merito, insistendo, da un lato, 5sulla pretesa intrinseca fragilità della ricognizione fotografica della persona offesa Locatelli e, dall'altro, sulla diversa valenza da riconoscere alla consulenza tecnica di Vinardi, evocata quale elemento, nella prospettazione difensiva, idoneo a incrinare la tenuta del quadro accusatorio. Si è, tuttavia, al cospetto di censure che non denunciano una frattura logica immediatamente apprezzabile nel tessuto motivazionale della decisione impugnata, ma postulano una rinnovata e non consentita delibazione del significato e del peso delle risultanze processuali. Il giudizio di cassazione non può essere surrettiziamente trasformato in un ulteriore grado di merito volto a selezionare, fra più opzioni ricostruttive astrattamente praticabili, quella reputata preferibile dalla difesa. 5. La sentenza impugnata espone, invece, con motivazione immune da manifesta illogicità, le ragioni per le quali ha ritenuto attendibile il riconoscimento fotografico e non, decisivi, in senso contrario, gli elementi tecnici valorizzati dalla consulenza difensiva; ne consegue che la doglianza si colloca all'esterno del perimetro del controllo demandato a questa Corte. In particolare, il Collegio osserva che la motivazione della Corte di appello di Torino ha spiegato senza alcuna caduta logica l'ininfluenza della considerazione che la persona offesa Locatelli non abbia indicato che [OSCURATO:PERSONA] avesse le orecchie "a sventola", atteso che la ottantaseienne persona offesa ha lucidamente e complessivamente descritto le fattezze dell'imputato e ha riconosciuto con assoluta certezza le caratteristiche, il modello, il colore e la lettera "D" della targa dell'auto utilizzata. Di talché, la mancata indicazione di un particolare somatico - come spiega in modo convincente la motivazione impugnata - non inficia il riconoscimento fotografico operato, in linea coi principi giurisprudenziali in materia di identificazione fotografica. 6. Inammissibile è anche il terzo motivo, al quale si correlano i motivi nuovi depositati ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen. 6.1. La censura si incentra sugli esiti dell'accertamento eseguito presso il gestore telefonico nell'ambito delle indagini difensive e sulle emergenze concernenti le celle agganciate dall'utenza in uso all'imputato nella mattinata del fatto. La critica difetta del requisito della decisività e univocità se solo si considera l'equivocità dell'evidenza che in quel frangente temporale il telefono fosse effettivamente nelle mani dell'imputato. Anche a voler attribuire agli elementi tecnici richiamati dalla difesa il significato ad essa più favorevole, gli stessi, quindi, non presentano una capacità dimostrativa univoca e cogente tale da imporre, da soli, una diversa conclusione decisoria, risolvendosi, al più, 6nell'offerta di un dato indiziaria suscettibile di differente apprezzamento nel quadro complessivo delle risultanze. 7. Al riguardo il ragionamento svolto dalla Corte di appello è incentrato sulla valutazione complessiva e univoca di un materiale indiziario che depone per l'identificazione di [OSCURATO:PERSONA]. La motivazione impugnata, infatti, conformemente a quella di primo grado, mette in luce la coerenza tra il modus operandi simile nei due episodi, la medesima auto Mercedes classe A, il cambio della targa, la evidente contraddittorietà dei tre alibi: tutti elementi che in motivazione depongono univocamente per l'identificazione dell'imputato. 8. A tal riguardo, anche in relazione ai motivi nuovi, il Collegio osserva che essi, nella parte in cui postulano ulteriori approfondimenti tecnici in ordine alla geolocalizzazione delle celle e alla corrispondenza tra identificativi di aggancio e aree territoriali, non risultano introdotti nel giudizio di appello nella forma propria della richiesta di rinnovazione istruttoria e non possono, pertanto, essere utilmente prospettati per la prima volta in sede di legittimità quale base di una pretesa incompletezza dell'accertamento. Né, comunque, la prova dedotta potrebbe assurgere al rango della decisività, giacché dagli elementi offerti non emerge con certezza che il telefono cellulare fosse, nel momento rilevante, nella materiale disponibilità dell'imputato, ben potendo essere nelle mani di altri; sicché il dato localizzativo dell'utenza non si converte automaticamente in prova della localizzazione personale del ricorrente. Anche sotto tale concorrente profilo, la censura si risolve, pertanto, nella prospettazione di una diversa ricostruzione del fatto, estranea ai limiti del giudizio di cassazione. 9. Non si deve trascurare che con il quarto motivo di appello era stata richiesta la rinnovazione istruttoria ex art. 603 cod. proc. pen. per l'acquisizione di un certificato medico attestante la presenza dell'imputato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] presso una struttura sanitaria per una gastroscopia; richiesta cui poi la difesa ha ritenuto di rinunciare. 10. Anche il quarto motivo è pertanto inammissibile. 11. È, invece, fondato il quarto motivo. Dalla struttura del trattamento sanzionatorio rideterminato dalla Corte di appello emerge, invero, la violazione del divieto di reformatio in peius, avendo il giudice del gravame, pur a fronte di una parziale riforma in senso favorevole all'imputato, operato un aumento per la continuazione con il reato di cui al capo 1) in misura eccedente i limiti consentiti. Infatti, la Corte di appello ha fissato per il reato sub capo 4) la pena base anni 3, mesi 4 di reclusione, ed euro 500 di multa-e ha stabilito per il capo 1) l'aumento di mesi 4 ed euro 200 di multa —e per il capo 2) di giorni 15 di 7reclusione, giungendo ad una pena finale di anni 3, mesi 8, giorni 15 di reclusione ed euro 700 di multa. È evidente che la pena per il reato satellite di cui al capo 1) sia maggiore di quella fissata dal giudice di primo grado di mesi 2 di reclusione ed euro 80 di multa, con conseguente violazione del divieto di trattamento sanzionatorio in peius. 12. Il divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dal solo imputato non riguarda unicamente l'entità complessiva della pena ma tutti gli elementi autonomi che concorrono a determinarla, con la conseguenza che il giudice d'appello, in caso di accoglimento dell'impugnazione proposta dal solo imputato in relazione alla mancata applicazione della diminuzione di pena per una circostanza attenuante riconosciuta dalla sentenza di primo grado, non può aumentare la pena base su cui applicare tale diminuzione. (Sez. 4, n. 34342 del 24/06/2021, Bovati, Rv. 281829 — 02, vedi anche Sez. 2, n. 16995 del 28/01/2022, Somma, Rv. 283113 - 01). 13. Ne discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente a tale aumento di pena, che questa Corte può direttamente rideterminare ai sensi dell'art. 620, lett. I), cod. proc. pen., non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, nella medesima misura determinata dal giudice di primo grado. L'aumento per la continuazione in relazione al reato di cui al capo 1) va, pertanto, determinato in mesi 2 di reclusione ed euro ottanta di multa e, per l'effetto, la pena finale va rideterminata in anni 3, mesi 6, giorni 15 di reclusione ed euro 580 di multa. P. Q. M P.Q.MLa Presidente 8