CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 02785/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 789-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] e Curiazi 3, presso lo studio dell'avv.[OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difendecome da procura in calce al ricorso, con indicazione dell’indirizzo pec; -ricorrente e controricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , queste ultime quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] quale erede di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, via Labicana 58, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. 2018 n. 00789 sez. S2 -ud. 12-07-2022 -2- Andreozzi che li rappresenta e difendecome da procura in calce al controricorso, con indicazione dell’indirizzo pec; -controricorrenti e ricorrenti incidentali – nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, via N. Ricciotti 11, presso lo studio dell'avv.[OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende come da procura in calce al controricorso, con indicazione dell’indirizzo pec; -controricorrenti - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] , PAZZELLI GIANNINAquale erede di [OSCURATO:PERSONA], -intimati – avverso la sentenza n. 3434/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 23/05/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/07/2022 dal consigliere dr.[OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che il ricorso per cassazione non risulta notificato a [OSCURATO:PERSONA] attore in primo grado e poi appellato; p.q.m. Ric. 2018 n. 00789 sez. S2 -ud. 12-07-2022 -3- dispone l’integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] attore in primo grado e poi appellato, assegnando termine di 60 giorni per la notifica dalla comunicazione della presente ordinanza e rinviando a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione